ALLEGATO VII (articolo 11) Verifica dell'esemplare unico 1. Questo allegato descrive la procedura con cui il fabbricante, o il mandatario stabilito nella Comunita', accerta e dichiara che la macchina o attrezzatura cui e' stato rilasciato il certificato di cui al punto 4 sono conformi alle prescrizioni del presente decreto. Il fabbricante, o il suo mandatario stabilito nella Comunita', appone su ciascuna macchina o attrezzatura la marcatura CE di conformita', integrata dagli elementi prescritti all'articolo 9 e redige per iscritto la dichiarazione CE di conformita' di cui all'articolo 8. 2. La domanda di verifica di un esemplare unico deve essere presentata dal fabbricante, o dal suo mandatario stabilito nella Comunita', ad un organismo designato da lui prescelto. Tale richiesta deve contenere: - nome ed indirizzo del fabbricante e, se la richiesta e' presentata dal suo mandatario, anche il nome e indirizzo di quest'ultimo; - dichiarazione scritta che la medesima richiesta non e' stata presentata presso un altro organismo designato; - documentazione tecnica conforme alle seguenti prescrizioni: = descrizione della macchina o attrezzatura; = marca; = denominazione commerciale; = tipo, serie e numeri di identificazione; = dati tecnici necessari ai fini dell'identificazione della macchina o attrezzatura e della definizione dell'emissione sonora, inclusi, se del caso, disegni schematici e altre descrizioni o spiegazioni necessarie alla loro comprensione; = rinvio al presente decreto. 3. L'organismo designato: - verifica se la macchina o attrezzatura e' stata fabbricata conformemente alla documentazione tecnica - concorda con il richiedente il luogo dove, conformemente al presente decreto, saranno effettuate le prove di emissione sonora; - conformemente al presente decreto effettuata o da effettuare le necessarie prove di misurazione dell'emissione sonora. 4. Allorche' le macchine o attrezzature sono conformi ai requisiti del presente decreto, l'organismo designato rilascia al richiedente un certificato di conformita' secondo la procedura di cui al seguente modello. Se l'organismo designato rifiuta di un certificato di conformita', esso deve fornire le ragioni particolareggiate di tale rifiuto. 5. Il fabbricante, o il suo mandatario stabilito nella Comunita', conserva con la documentazione tecnica copie del certificato di conformita' per un periodo di 10 anni dalla data in cui la macchina o attrezzatura e' stata introdotta sul mercato. Verifica dell'esemplare unico modello di certificato di conformita' Parte di provvedimento in formato grafico