(Allegato IX)
                                                          ALLEGATO IX 
                                                        (articolo 12) 
 
 
                               Parte A 
 
 
Requisiti  minimi  per  la  designazione  degli  organismi   di   cui
                      all'articolo 12, comma 1. 
 
  I requisiti minimi per  la  designazione  degli  organismi  di  cui
all'articolo 12 sono riportati di seguito: 
  1. L'organismo, il suo  direttore  e  il  personale  incaricato  di
eseguire  operazioni  di  verifica  non   possono   essere   ne'   il
progettista, ne' il costruttore, ne' il fornitore, ne' l'installatore
delle  macchine  o  attrezzature,  ne'  il  mandatario  dei  predetti
soggetti. Essi non possono  intervenire  ne'  direttamente  ne'  come
mandatari nella  progettazione,  costruzioni,  commercializzazione  e
manutenzione di tali macchine o attrezzature,  ne'  rappresentare  le
parti coinvolte in tali attivita'. Cio' non esclude  la  possibilita'
di  uno  scambio  di  informazioni  tecniche  tra  il  fabbricante  e
l'organismo. 
 
  2. L'organismo e il suo personale devono eseguire le valutazioni  e
le verifiche con la massima integrita'  professionale  e  la  massima
competenza tecnica  e  devono  essere  liberi  da  ogni  pressione  e
stimolo,  in  particolare  di   ordine   finanziario,   che   possono
influenzare le loro decisioni o  i  risultati  del  loro  operato  in
particolare  quelli  provenienti  da  persone  o  gruppi  di  persone
interessati ai risultati delle verifiche. 
 
  3. L'organismo deve disporre del  personale  e  possedere  i  mezzi
necessari  per   svolgere   adeguatamente   i   compiti   tecnici   e
amministrativi  connessi   con   le   operazioni   di   controllo   e
sorveglianza; esso deve anche avere accesso al  materiale  necessario
per eventuali verifiche eccezionali. 
 
  4. Il personale incaricato dei controlli deve possedere: 
  - una buona formazione tecnica e professionale; 
  -  una  conoscenza  soddisfacente   delle   prescrizioni   per   la
valutazione della documentazione tecnica; 
  - una  conoscenza  soddisfacente  delle  prescrizioni  relative  ai
controlli che effettua e una sufficiente esperienza pratica  riguardo
a questi controlli; 
  - l'attitudine a redigere attestati, verbali e  rapporti  necessari
per attestare che i controlli sono stati effettuati. 
 
  5. L'imparzialita' del  personale  incaricato  del  controllo  deve
essere garantita. La retribuzione di ogni addetto non deve essere  in
funzione del numero dei controlli effettuati ne'  dei  risultati  dei
controlli. 
 
  6.   L'organismo   deve   sottoscrivere   una   assicurazione    di
responsabilita' civile  per  i  rischi  derivanti  dall'attivita'  di
attestazione della conformita'. Tale  obbligo  non  si  applica  agli
organismi pubblici. 
 
  7. Il personale dell'organismo e' tenuto al  segreto  professionale
per tutto cio' di cui viene a conoscenza durante  l'esecuzione  delle
prove (tranne nei confronti delle autorita' amministrative competenti
dello Stato membro in cui esercita le sue attivita') nel  quadro  del
presente decreto. 
 
 
                               Parte B 
 
 
Procedure e contenuto relativi alla istanza di cui  all'articolo  12,
                              comma 1. 
 
  1) L'istanza ai fini della designazione  di  cui  all'articolo  12,
comma 1, deve essere indirizzata al Ministero dell'Ambiente  e  della
tutela del territorio che ne informa  il  Ministero  delle  attivita'
produttive. 
  2) Alla istanza redatta secondo le indicazioni di cui al punto 1) e
firmata  dal  legale  rappresentate  dell'organismo,  devono   essere
allegati i seguenti documenti: 
 
  a) copia dell'atto costitutivo e statuto, per i soggetti di diritto
privato,  ovvero  dell'atto  normativo  per  i  soggetti  di  diritto
pubblico; 
  b) indirizzo della sede legale del richiedente; 
  c) certificato di iscrizione alla CCIA, per i soggetti  di  diritto
privato; 
  d) specificazione delle categorie di  macchine  ed  attrezzature  e
modulo/i  di  verifica  della  conformita'  per  il/i  quale/i  viene
richiesta autorizzazione; 
  e) planimetrie  della  sede  e  delle  eventuali  sedi  distaccate,
nonche' dei siti di prova nella disponibilita' dell'organismo; 
  f) organigramma con elencazione nominativa del  personale  e  delle
relative qualifiche; 
  g) elenco delle attrezzature e  strumentazioni  necessarie  per  lo
svolgimento delle attivita' per cui viene richiesta la designazione; 
  h) manuale di qualita' redatto in base alla norma UNI CEI EN 45011; 
  i) polizza di assicurazione di responsabilita' civile con massimale
non  inferiore  a  4  milioni  di  euro  per   i   rischi   derivanti
dall'esercizio di attivita' di attestazione della  conformita'.  Tale
obbligo non si applica agli organismi pubblici; 
  j) dichiarazione  impegnativa  in  ordine  al  soddisfacimento  dei
requisiti minimi di cui alla parte a) del presente allegato. 
 
  3) Verificata la regolarita'  della  documentazione,  il  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, effettua  una  ispezione
in loco e redige apposito verbale ai fini dell'emanazione del decreto
di designazione di cui all'articolo 12, comma 1.