(Allegato)
           MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE 
             AL DECRETO-LEGGE 25 settembre 2002, N. 210 
 
All'articolo 1: 
il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
"1. All'articolo 1, comma 4-bis, della legge 18 ottobre 2001, n. 383,
dopo le parole: ''atto di conciliazione'' sono inserite le  seguenti:
''nel quale sia indicato il livello di  inquadramento  attribuito  al
lavoratore, come specificato dal contratto  collettivo  nazionale  di
lavoro di  riferimento,  sottoscritto  dalle  associazioni  sindacali
comparativamente  piu'  rappresentative  dei   lavoratori   e   degli
imprenditori o, in mancanza, dai contratti collettivi  stipulati  per
le  categorie  affini,''  e  sono  aggiunte,  in  fine,  le   parole:
''sottoscritti dalle  associazioni  sindacali  comparativamente  piu'
rappresentative dei lavoratori e degli imprenditori''"; 
al comma 2, capoverso  1,  dopo  il  terzo  periodo  e'  inserito  il
seguente:  "La  regione  e  l'ANCI  provvedono,  rispettivamente,  ad
individuare, nell'ambito  del  territorio  provinciale,  l'ASL  e  il
comune competente alla designazione."; 
al comma 2, dopo il capoverso 1, e' inserito il seguente: 
"1-bis. Per l'attivita' e il funzionamento dei CLES e' autorizzata la
spesa massima di 500.000 euro per l'anno 2002 e  di  2,6  milioni  di
euro  a  decorrere  dall'anno  2003,   cui   si   provvede   mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  iscritto,  ai  fini  del
bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di parte corrente ''Fondo speciale'' dello stato  di  previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  2002,  allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al  medesimo
Ministero."; 
al comma 2, capoverso 2, lettera b),  dopo  le  parole:  "trattamento
economico"   sono   inserite   le   seguenti:   "sottoscritti   dalle
associazioni  sindacali  comparativamente  piu'  rappresentative  dei
lavoratori e degli imprenditori", le parole:  "sottoscrizione  di  un
apposito verbale" sono sostituite dalle seguenti: "sottoscrizione con
apposito verbale" e sono aggiunte, in fine, le parole: "; le proposte
per  il  progressivo  adeguamento  agli  obblighi   in   materia   di
trattamento economico, in assenza di contratti  collettivi  nazionali
di lavoro propri  del  settore  economico  interessato,  devono  fare
riferimento agli obblighi previsti nei contratti collettivi nazionali
di lavoro di settori omogenei"; 
al comma 2, il capoverso 3 e' sostituito dal seguente: 
"3. I CLES operano in collaborazione con le  commissioni  provinciali
istituite ai sensi dell'articolo 78, comma 4, della legge 23 dicembre
1998, n. 448, e successive modificazioni. Di tali  commissioni  fanno
parte,  ove  non   gia'   presenti,   le   organizzazioni   sindacali
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale dei  datori
di lavoro e dei  prestatori  di  lavoro,  nonche'  le  organizzazioni
sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro  che  hanno
sottoscritto l'avviso comune, in materia di  emersione  dell'economia
sommersa, in data 19 luglio 2002."; 
al comma 2, il capoverso 4 e' soppresso; 
al comma 2, dopo il capoverso 5 e' inserito il seguente: 
"5-bis. Qualora il piano individuale di emersione  contenga  proposte
per il progressivo adeguamento che coinvolgono interessi  urbanistici
e ambientali, il  CLES  sottopone  il  piano  al  parere  del  comune
competente per territorio, che esprime, in ordine a  tali  interessi,
un parere  vincolante  entro  trenta  giorni  dalla  ricezione  della
richiesta. Decorso tale termine il CLES valuta comunque il piano."; 
al comma 2, capoverso 14,  dopo  le  parole:  "gare  di  appalto"  e'
inserita la seguente: "pubblico"; 
dopo il comma 2, e' inserito il seguente: 
"2-bis. I piani di emersione individuale gia' presentati alla data di
entrata in vigore del presente decreto sono  trasmessi,  a  cura  del
sindaco,  alle  direzioni  provinciali  del  lavoro  territorialmente
competenti". 
Dopo l'articolo 1, e' inserito il seguente: 
"Art. 1-bis. - (Ambito di applicazione delle disposizioni). -  1.  Le
disposizioni  del  presente   decreto   si   applicano,   in   quanto
compatibili, anche alle societa' ed associazioni sportive, artistiche
e culturali nonche' alle comunita' terapeutiche convenzionate,  senza
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato". 
All'articolo 2: 
al comma 1, la parola: "edili" e' soppressa; 
dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
"1-bis. La certificazione di cui al comma 1  deve  essere  presentata
anche dalle imprese che gestiscono servizi e attivita' in convenzione
o  concessione  con  l'ente  pubblico,  pena   la   decadenza   della
convenzione o la revoca della concessione stessa"; 
al comma 2, le parole da: "l'INPS, l'INAIL" fino alla fine del  comma
sono  sostituite  dalle  seguenti:  "l'INPS   e   l'INAIL   stipulano
convenzioni al fine del rilascio di un documento unico di regolarita'
contributiva"; 
il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
"3. All'articolo 29, comma 5, del decreto-legge 23  giugno  1995,  n.
244, convertito, con modificazioni, dalla legge  8  agosto  1995,  n.
341, e successive modificazioni, le parole: ''31 dicembre 2001'' sono
sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2006''"; 
nella rubrica la parola: "edilizia"  e'  sostituita  dalle  seguenti:
"appalti pubblici". 
All'articolo 3, comma 1,  le  parole:  "salvo  diverse  intese"  sono
sostituite dalle seguenti: "salvo diverse  previsioni  dei  contratti
collettivi".