MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 25 settembre 2002, N. 210 All'articolo 1: il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. All'articolo 1, comma 4-bis, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, dopo le parole: ''atto di conciliazione'' sono inserite le seguenti: ''nel quale sia indicato il livello di inquadramento attribuito al lavoratore, come specificato dal contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento, sottoscritto dalle associazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative dei lavoratori e degli imprenditori o, in mancanza, dai contratti collettivi stipulati per le categorie affini,'' e sono aggiunte, in fine, le parole: ''sottoscritti dalle associazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative dei lavoratori e degli imprenditori''"; al comma 2, capoverso 1, dopo il terzo periodo e' inserito il seguente: "La regione e l'ANCI provvedono, rispettivamente, ad individuare, nell'ambito del territorio provinciale, l'ASL e il comune competente alla designazione."; al comma 2, dopo il capoverso 1, e' inserito il seguente: "1-bis. Per l'attivita' e il funzionamento dei CLES e' autorizzata la spesa massima di 500.000 euro per l'anno 2002 e di 2,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente ''Fondo speciale'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero."; al comma 2, capoverso 2, lettera b), dopo le parole: "trattamento economico" sono inserite le seguenti: "sottoscritti dalle associazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative dei lavoratori e degli imprenditori", le parole: "sottoscrizione di un apposito verbale" sono sostituite dalle seguenti: "sottoscrizione con apposito verbale" e sono aggiunte, in fine, le parole: "; le proposte per il progressivo adeguamento agli obblighi in materia di trattamento economico, in assenza di contratti collettivi nazionali di lavoro propri del settore economico interessato, devono fare riferimento agli obblighi previsti nei contratti collettivi nazionali di lavoro di settori omogenei"; al comma 2, il capoverso 3 e' sostituito dal seguente: "3. I CLES operano in collaborazione con le commissioni provinciali istituite ai sensi dell'articolo 78, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni. Di tali commissioni fanno parte, ove non gia' presenti, le organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro, nonche' le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro che hanno sottoscritto l'avviso comune, in materia di emersione dell'economia sommersa, in data 19 luglio 2002."; al comma 2, il capoverso 4 e' soppresso; al comma 2, dopo il capoverso 5 e' inserito il seguente: "5-bis. Qualora il piano individuale di emersione contenga proposte per il progressivo adeguamento che coinvolgono interessi urbanistici e ambientali, il CLES sottopone il piano al parere del comune competente per territorio, che esprime, in ordine a tali interessi, un parere vincolante entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Decorso tale termine il CLES valuta comunque il piano."; al comma 2, capoverso 14, dopo le parole: "gare di appalto" e' inserita la seguente: "pubblico"; dopo il comma 2, e' inserito il seguente: "2-bis. I piani di emersione individuale gia' presentati alla data di entrata in vigore del presente decreto sono trasmessi, a cura del sindaco, alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti". Dopo l'articolo 1, e' inserito il seguente: "Art. 1-bis. - (Ambito di applicazione delle disposizioni). - 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano, in quanto compatibili, anche alle societa' ed associazioni sportive, artistiche e culturali nonche' alle comunita' terapeutiche convenzionate, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato". All'articolo 2: al comma 1, la parola: "edili" e' soppressa; dopo il comma 1, e' inserito il seguente: "1-bis. La certificazione di cui al comma 1 deve essere presentata anche dalle imprese che gestiscono servizi e attivita' in convenzione o concessione con l'ente pubblico, pena la decadenza della convenzione o la revoca della concessione stessa"; al comma 2, le parole da: "l'INPS, l'INAIL" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "l'INPS e l'INAIL stipulano convenzioni al fine del rilascio di un documento unico di regolarita' contributiva"; il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. All'articolo 29, comma 5, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e successive modificazioni, le parole: ''31 dicembre 2001'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2006''"; nella rubrica la parola: "edilizia" e' sostituita dalle seguenti: "appalti pubblici". All'articolo 3, comma 1, le parole: "salvo diverse intese" sono sostituite dalle seguenti: "salvo diverse previsioni dei contratti collettivi".