(Allegato)
                                                             Allegato 
 
Modificazioni apportate in sede di conversione  al  decreto-legge  25
                       settembre 2002, n. 212 
 
   All'articolo 1: 
   al comma 1, primo periodo, dopo le parole:  "di  cui  all'articolo
473 del" sono inserite le seguenti: "testo unico  delle  disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di
ogni ordine e grado, di cui al"; 
   al comma 2, le parole da: "20,731 milioni di euro" fino alla  fine
del comma sono sostituite dalle seguenti: "28,411 milioni di euro per
l'anno 2002 e di 44,608 milioni di euro per l'anno 2003"; 
   al comma 3, le parole da: "All'onere" fino a:  "per  l'anno  2003"
sono sostituite dalle seguenti: "All'onere di 28,411 milioni di  euro
per l'anno 2002 e di 44,608 milioni di euro per l'anno 2003". 
   Dopo l'articolo 3, e' inserito il seguente: 
   "ART.     3-bis.     -      (Definizione      della      posizione
giuridico-amministrativa  di  alcune  categorie  di  personale  della
scuola).  -  1.   Ai   fini   della   definizione   della   posizione
giuridico-amministrativa  del  personale  del  comparto  scuola,  con
riferimento ai rapporti di impiego instaurati prima  dell'entrata  in
vigore del contratto collettivo  nazionale  di  lavoro  del  comparto
scuola sottoscritto il 4 agosto  1995,  il  rapporto  di  impiego  si
intende validamente costituito, anche in mancanza  del  provvedimento
formale  di  nomina,  ove  risulti  documentato  dalla   lettera   di
comunicazione dell'avvenuta nomina". 
   All'articolo 4: 
   al comma 1,  secondo  periodo,  le  parole:  "All'onere  derivante
dall'attuazione  del  comma  1"  sono  sostituite   dalle   seguenti:
"All'onere derivante dall'attuazione del presente comma"; 
   e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
   "4-bis. All'articolo 4, comma 1, primo  periodo,  della  legge  19
ottobre 1999, n. 370, dopo la parola:  "tutorato"  sono  inserite  le
seguenti: ", e per progetti sperimentali  e  innovativi  sul  diritto
allo studio proposti dalle regioni mediante programmazione concordata
con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca""; 
   nella rubrica sono aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:  ".
Modifica all'articolo 4 della legge n. 370 del 1999". 
   Dopo l'articolo 5, e' inserito il seguente: 
   "ART. 5-bis. - (Sostegno agli investimenti in ricerca e sviluppo).
- 1. Al fine di assicurare  la  massima  efficacia  all'attivita'  di
sostegno agli  investimenti  in  ricerca  e  sviluppo  delle  imprese
industriali, le risorse conferite dall'articolo 108, comma  7,  della
legge  23  dicembre  2000,  n.  388,  al  Fondo  di  cui  al  decreto
legislativo 27 luglio 1999, n. 297, pari a 90 miliardi  di  lire  per
ciascuno degli  anni  2001,  2002  e  2003,  sono  destinate  per  le
finalita' delle forme di intervento disciplinate dallo stesso decreto
legislativo, ivi comprese  quelle  negoziate  attraverso  crediti  di
imposta". 
   All'articolo 6, comma 1: 
   alla lettera a), capoverso 1,  dopo  le  parole:  "della  presente
legge," sono  inserite  le  seguenti:  "ivi  compresi  gli  attestati
rilasciati al termine dei corsi di avviamento coreutico,"; 
   dopo la lettera a), e' inserita la seguente: 
   "a-bis) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
   "2. Fino all'entrata in vigore di specifiche norme di riordino del
settore, i diplomi conseguiti al termine dei corsi di didattica della
musica, compresi quelli rilasciati prima della  data  di  entrata  in
vigore  della   presente   legge,   hanno   valore   abilitante   per
l'insegnamento dell'educazione musicale nella scuola e  costituiscono
titolo  di  ammissione  ai  corrispondenti  concorsi   a   posti   di
insegnamento nelle scuole secondarie,  purche'  il  titolare  sia  in
possesso del diploma di scuola secondaria superiore e del diploma  di
conservatorio""; 
   alla lettera b), capoverso 3, dopo le parole:  "I  possessori  dei
diplomi di cui al comma 1," sono inserite le seguenti: "ivi  compresi
gli  attestati  rilasciati  al  termine  dei  corsi   di   avviamento
coreutico,"  e  dopo  le  parole:  "nonche'  ai   corsi   di   laurea
specialistica" sono inserite le  seguenti:  "e  ai  master  di  primo
livello"; 
   la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
   "c) dopo il comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti: 
   "3-bis. Ai fini dell'accesso ai pubblici concorsi sono  equiparati
alle lauree previste dal regolamento di cui al decreto  del  Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre
1999, n. 509, i diplomi di cui al comma 1, ivi compresi gli attestati
rilasciati al termine dei corsi di avviamento  coreutico,  conseguiti
da coloro che siano in possesso del diploma di istruzione di  secondo
grado. 
   3-ter. Le disposizioni di cui al presente  articolo  si  applicano
alle Accademie di belle arti legalmente riconosciute e agli  Istituti
musicali pareggiati, limitatamente ai titoli rilasciati al termine di
corsi  autorizzati   in   sede   di   pareggiamento   o   di   legale
riconoscimento"". 
   All'articolo 7: 
   al comma 1, dopo la parola: "tutorato" sono inserite le  seguenti:
"e per favorire la formazione culturale degli studenti  e  promuovere
il diritto allo studio"; 
   e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
   "2-bis. In attesa  del  riordino  del  Consiglio  nazionale  degli
studenti universitari i componenti del predetto organo, nominati  con
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca  scientifica  e
tecnologica del 2 giugno 2000, sono confermati fino alla scadenza del
mandato, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2 del  regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 
491. Per il rinnovo dello  stesso  Consiglio  l'elettorato  attivo  e
passivo e' attribuito anche agli studenti iscritti ai corsi di laurea
specialistica, ai fini dell'elezione dei ventotto componenti  di  cui
allo stesso articolo 2 del citato decreto n. 491 del 1997". 
   Dopo l'articolo 7, e' inserito il seguente: 
   "ART. 7-bis. - (Adeguamento degli ordinamenti didattici dei  corsi
di studio delle universita). - 1.  All'articolo  6,  comma  6,  della
legge 19 ottobre 1999, n. 370, e successive modificazioni, le parole: 
"entro trenta mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro  trentasei
mesi"".