Art. 11. Modifica dell'articolo 81 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 1. All'articolo 81 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e' aggiunto il seguente comma: "Sono altresi' soggetti alle disposizioni degli articoli 46 e 57 della legge i prodotti esplodenti indicati nell'allegato I al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e successivi aggiornamenti e modificazioni, secondo quanto previsto dal successivo articolo 83".
Nota all'art. 11: - Si riporta il testo integrale dell'art. 81 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (per l'argomento vedasi nelle note alle premesse), come modificato dal presente regolamento: "Art. 81. - Sono soggetti alle disposizioni degli articoli 46 e 57 della legge tutti i prodotti esplodenti, comunque composti, sia che possano agire da soli od uniti ad altre sostanze, sia che possano essere impiegati in macchine o congegni, o in qualsiasi altro modo disposti o adoperati. Sono altresi' soggetti alle disposizioni degli articoli 46 e 57 della legge i prodotti esplodenti indicati nell'allegato I al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, e successivi aggiornamenti e modificazioni, secondo quanto previsto dal successivo art. 83.".