Art. 11. 
  Modifica dell'articolo 81 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 
  1. All'articolo 81 del regio decreto 6  maggio  1940,  n.  635,  e'
aggiunto il seguente comma: 
  "Sono altresi' soggetti alle disposizioni degli articoli  46  e  57
della legge i prodotti esplodenti indicati nell'allegato I al decreto
legislativo 2  gennaio  1997,  n.  7  e  successivi  aggiornamenti  e
modificazioni, secondo quanto previsto dal successivo articolo 83". 
 
          Nota all'art. 11:
              - Si  riporta il testo integrale dell'art. 81 del regio
          decreto 6 maggio 1940, n. 635 (per l'argomento vedasi nelle
          note   alle   premesse),   come   modificato  dal  presente
          regolamento:
              "Art.  81.  -  Sono  soggetti  alle  disposizioni degli
          articoli  46  e 57 della legge tutti i prodotti esplodenti,
          comunque  composti,  sia che possano agire da soli od uniti
          ad  altre  sostanze,  sia  che  possano essere impiegati in
          macchine  o  congegni, o in qualsiasi altro modo disposti o
          adoperati.
              Sono altresi' soggetti alle disposizioni degli articoli
          46   e  57  della  legge  i  prodotti  esplodenti  indicati
          nell'allegato  I  al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n.
          7,  e  successivi  aggiornamenti  e  modificazioni, secondo
          quanto previsto dal successivo art. 83.".