Art. 12. Modifica dell'articolo 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 1. All'articolo 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e' aggiunto il seguente comma: "La categoria 5) "munizioni di sicurezza e giocattoli pirici di cui al comma precedente si articola nei seguenti gruppi: Gruppo A: 1) bossoli innescati per artiglieria; 2) spolette a percussione con innesco amovibile o interno; 3) spolette a doppio effetto per artiglieria; 4) cartucce da salve per armi comuni e da guerra; 5) cartucce per armi comuni e da guerra; Gruppo B: 1) micce a lenta combustione o di sicurezza; 2) cartuccia per pistola spegnitrice Wolf; 3) accenditori elettrici; 4) accenditori di sicurezza; Gruppo C: 1) giocattoli pirici; Gruppo D: 1) manufatti pirotecnici da segnalazione ad effetto illuminante, fumogeno o misto destinati alla sicurezza in mare o in montagna, ovvero alle segnalazioni per la sicurezza nei trasporti ferroviari e stradali, nonche' quelli analoghi destinati ad essere utilizzati dalle Forze armate e ai Corpi armati dello Stato; 2) manufatti pirotecnici da segnalazione ad effetto sonoro, compresi quelli destinati ad essere utilizzati dalle Forze armate e ai Corpi armati dello Stato; 3) manufatti pirotecnici destinati all'attivazione di apparecchiature per l'estinzione di incendi; 4) manufatti pirotecnici da divertimento, ad effetto di scoppio e/o ad effetto luminoso; Gruppo E: 1) munizioni giocattolo; 2) air bag, pretensionatori per cinture di sicurezza e relativi generatori di gas od attuatori ricompresi nell'allegato I al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e successive modificazioni e aggiornamenti; 3) bossoli innescati per munizioni per armi di piccolo calibro; 4) inneschi per munizioni per armi di piccolo calibro e per cartucce industriali; 5) manufatti pirotecnici e cartucce per strumenti tecnici e industriali (es.: sparachiodi, per mattazione e cementeria); 6) cartucce a salve ad effetto sonoro per armi di libera vendita".
Nota all'art. 12: - Si riporta il testo integrale dell'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (per l'argomento vedasi nelle note alle premesse), come modificato dal presente regolamento: "Art. 82. - I prodotti esplosivi, di cui al precedente articolo, sono classificati nelle seguenti categorie: 1) polveri e prodotti affini negli effetti esplodenti; 2) dinamiti e prodotti affini negli effetti esplodenti; 3) detonanti e prodotti affini negli effetti esplodenti; 4) artifici e prodotti affini negli effetti esplodenti; 5) munizioni di sicurezza e giocattoli pirici. La categoria 5) "munizioni di sicurezza e giocattoli pirici di cui al comma precedente si articola nei seguenti gruppi: Gruppo A: 1) bossoli innescati per artiglieria; 2) spolette a percussione con innesco amovibile o interno; 3) spolette a doppio effetto per artiglieria; 4) cartucce da salve per armi comuni e da guerra; 5) cartucce per armi comuni e da guerra. Gruppo B: 1) micce a lenta combustione o di sicurezza; 2) cartuccia per pistola spegnitrice Wolf; 3) accenditori elettrici; 4) accenditori di sicurezza. Gruppo C: 1) giocattoli pirici. Gruppo D: 1) manufatti pirotecnici da segnalazione ad effetto illuminante, fumogeno o misto destinati alla sicurezza in mare o in montagna, ovvero alle segnalazioni per la sicurezza nei trasporti ferroviari e stradali, nonche' quelli analoghi destinati ad essere utilizzati dalle Forze armate e ai Corpi armati dello Stato; 2) manufatti pirotecnici da segnalazione ad effetto sonoro, compresi quelli destinati ad essere utilizzati dalle Forze armate e ai Corpi armati dello Stato; 3) manufatti pirotecnici destinati all'attivazione di apparecchiature per l'estinzione di incendi; 4) manufatti pirotecnici da divertimento, ad effetto di scoppio e/o ad effetto luminoso. Gruppo E: 1) munizioni giocattolo; 2) air bag, pretensionatori per cinture di sicurezza e relativi generatori di gas od attuatori ricompresi nell'allegato "I" al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, e successive modificazioni e aggiornamenti; 3) bossoli innescati per munizioni per armi di piccolo calibro; 4) inneschi per munizioni per armi di piccolo calibro e per cartucce industriali; 5) manufatti pirotecnici e cartucce per strumenti tecnici e industriali (es.: sparachiodi, per mattazione e cementeria); 6) cartucce a salve ad effetto sonoro per armi di libera vendita.".