Art. 12. 
  Modifica dell'articolo 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 
  1. All'articolo 82 del regio decreto 6  maggio  1940,  n.  635,  e'
aggiunto il seguente comma: 
  "La categoria 5) "munizioni di sicurezza e giocattoli pirici di cui
al comma precedente si articola nei seguenti gruppi: 
  Gruppo A: 
    1) bossoli innescati per artiglieria; 
    2) spolette a percussione con innesco amovibile o interno; 
    3) spolette a doppio effetto per artiglieria; 
    4) cartucce da salve per armi comuni e da guerra; 
    5) cartucce per armi comuni e da guerra; 
  Gruppo B: 
    1) micce a lenta combustione o di sicurezza; 
    2) cartuccia per pistola spegnitrice Wolf; 
    3) accenditori elettrici; 
    4) accenditori di sicurezza; 
  Gruppo C: 
    1) giocattoli pirici; 
  Gruppo D: 
    1) manufatti pirotecnici da segnalazione ad effetto  illuminante,
fumogeno o misto destinati alla sicurezza  in  mare  o  in  montagna,
ovvero alle segnalazioni per la sicurezza nei trasporti ferroviari  e
stradali, nonche' quelli  analoghi  destinati  ad  essere  utilizzati
dalle Forze armate e ai Corpi armati dello Stato; 
    2) manufatti  pirotecnici  da  segnalazione  ad  effetto  sonoro,
compresi quelli destinati ad essere utilizzati dalle Forze  armate  e
ai Corpi armati dello Stato; 
    3)   manufatti   pirotecnici   destinati    all'attivazione    di
apparecchiature per l'estinzione di incendi; 
    4) manufatti pirotecnici da divertimento, ad effetto  di  scoppio
e/o ad effetto luminoso; 
  Gruppo E: 
    1) munizioni giocattolo; 
    2) air bag, pretensionatori per cinture di sicurezza  e  relativi
generatori di gas od attuatori ricompresi nell'allegato I al  decreto
legislativo 2  gennaio  1997,  n.  7  e  successive  modificazioni  e
aggiornamenti; 
    3) bossoli innescati per munizioni per armi di piccolo calibro; 
    4) inneschi per munizioni per  armi  di  piccolo  calibro  e  per
cartucce industriali; 
    5) manufatti pirotecnici  e  cartucce  per  strumenti  tecnici  e
industriali (es.: sparachiodi, per mattazione e cementeria); 
    6) cartucce  a  salve  ad  effetto  sonoro  per  armi  di  libera
vendita". 
 
          Nota all'art. 12:
              - Si  riporta il testo integrale dell'art. 82 del regio
          decreto 6 maggio 1940, n. 635 (per l'argomento vedasi nelle
          note   alle   premesse),   come   modificato  dal  presente
          regolamento:
              "Art.  82. - I prodotti esplosivi, di cui al precedente
          articolo, sono classificati nelle seguenti categorie:
                1)   polveri   e   prodotti   affini   negli  effetti
          esplodenti;
                2)   dinamiti   e   prodotti   affini  negli  effetti
          esplodenti;
                3)   detonanti   e   prodotti  affini  negli  effetti
          esplodenti;
                4)   artifici   e   prodotti   affini  negli  effetti
          esplodenti;
                5) munizioni di sicurezza e giocattoli pirici.
              La  categoria  5)  "munizioni di sicurezza e giocattoli
          pirici  di cui al comma precedente si articola nei seguenti
          gruppi:
              Gruppo A:
                1) bossoli innescati per artiglieria;
                2)  spolette  a  percussione  con innesco amovibile o
          interno;
                3) spolette a doppio effetto per artiglieria;
                4) cartucce da salve per armi comuni e da guerra;
                5) cartucce per armi comuni e da guerra.
              Gruppo B:
                1) micce a lenta combustione o di sicurezza;
                2) cartuccia per pistola spegnitrice Wolf;
                3) accenditori elettrici;
                4) accenditori di sicurezza.
              Gruppo C:
                1) giocattoli pirici.
              Gruppo D:
                1)  manufatti  pirotecnici da segnalazione ad effetto
          illuminante,  fumogeno  o misto destinati alla sicurezza in
          mare  o  in  montagna,  ovvero  alle  segnalazioni  per  la
          sicurezza  nei  trasporti  ferroviari  e  stradali, nonche'
          quelli  analoghi destinati ad essere utilizzati dalle Forze
          armate e ai Corpi armati dello Stato;
                2)  manufatti  pirotecnici da segnalazione ad effetto
          sonoro,  compresi  quelli  destinati  ad  essere utilizzati
          dalle Forze armate e ai Corpi armati dello Stato;
                3) manufatti pirotecnici destinati all'attivazione di
          apparecchiature per l'estinzione di incendi;
                4)  manufatti pirotecnici da divertimento, ad effetto
          di scoppio e/o ad effetto luminoso.
              Gruppo E:
                1) munizioni giocattolo;
                2)  air bag, pretensionatori per cinture di sicurezza
          e  relativi  generatori  di  gas  od  attuatori  ricompresi
          nell'allegato "I" al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n.
          7, e successive modificazioni e aggiornamenti;
                3)  bossoli  innescati  per  munizioni  per  armi  di
          piccolo calibro;
                4) inneschi per munizioni per armi di piccolo calibro
          e per cartucce industriali;
                5)  manufatti  pirotecnici  e  cartucce per strumenti
          tecnici  e  industriali (es.: sparachiodi, per mattazione e
          cementeria);
                6)  cartucce  a  salve  ad effetto sonoro per armi di
          libera vendita.".