Art. 17. 
   Modifiche all'allegato C al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 
  1. Il capitolo II dell'allegato C al regio decreto 6  maggio  1940,
n. 635, e' sostituito dal seguente: 
  "Capitolo II (Norme generali da osservarsi  "per  il  trasporto  di
esplosivi). - Per  il  trasporto  degli  esplosivi  si  applicano  le
disposizioni nazionali che recepiscono gli accordi internazionali  in
materia di trasporto delle merci pericolose su strada "A.D.R.  ,  per
ferrovia "R.I.D. , per via aerea "I.C.A.O. , per mare "I.M.O e  nelle
acque interne "ADNR .". 
 
          Nota all'art. 17:
              - Per  l'argomento  del regio decreto 6 maggio 1940, n.
          635, vedasi nelle note alle premesse