Art. 17. Modifiche all'allegato C al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 1. Il capitolo II dell'allegato C al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e' sostituito dal seguente: "Capitolo II (Norme generali da osservarsi "per il trasporto di esplosivi). - Per il trasporto degli esplosivi si applicano le disposizioni nazionali che recepiscono gli accordi internazionali in materia di trasporto delle merci pericolose su strada "A.D.R. , per ferrovia "R.I.D. , per via aerea "I.C.A.O. , per mare "I.M.O e nelle acque interne "ADNR .".
Nota all'art. 17: - Per l'argomento del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, vedasi nelle note alle premesse