Art. 19. Sostituzione dell'allegato A al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 1. L'allegato A al presente regolamento contiene l'indicazione delle materie e degli oggetti esplodenti di cui all'allegato I del decreto legislativo n. 7, integrato con l'indicazione, per ciascun prodotto, della categoria di classificazione di cui all'articolo 82 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. 2. L'allegato A al presente regolamento sostituisce l'allegato A al regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. L'adeguamento dell'allegato I al decreto legislativo n. 7 determina l'automatico adeguamento dell'allegato A al regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635; per l'attribuzione delle categorie di classificazione si provvede ai sensi dell'articolo 83, comma 5, del citato regolamento di esecuzione al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. 3. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento tutti i prodotti esplodenti devono essere iscritti nell'allegato A al regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635: a) d'ufficio, successivamente alla comunicazione dell'Organismo notificato, dell'importatore o del fabbricante, per i prodotti esplodenti muniti dell'attestato "CE del tipo"; b) su domanda dell'interessato per i prodotti esplodenti esclusi dal campo di applicazione del decreto legislativo n. 7, a conclusione del procedimento di riconoscimento e classificazione, di cui all'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
Note all'art. 19: - Per la rubrica dell'allegato I, del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 (per l'argomento vedasi nelle note alle premesse), vedasi nelle note all'art. 2. - Per il testo vigente degli articoli 82 e 83, comma 5, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (per l'argomento vedasi nelle note alle premesse), vedasi, rispettivamente, nelle note agli articoli 12 e 13. - La rubrica dell'allegato A del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (per l'argomento vedasi nelle note alle premesse), reca: "Elenco e classificazione dei prodotti esplosivi riconosciuti". - Si riporta il testo dell'art. 53 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (per l'argomento vedasi nelle note alle premesse): "Art. 53. - E' vietato fabbricare, tenere in casa o altrove, trasportare o vendere, anche negli stabilimenti, laboratori, depositi o spacci autorizzati, prodotti esplodenti che non siano stati riconosciuti e classificati dal Ministro dell'interno, sentito il parere di una commissione tecnica. Nel regolamento saranno classificate tutte le materie esplosive, secondo la loro natura, composizione ed efficacia esplosiva. L'iscrizione dei prodotti nelle singole categorie ha luogo con provvedimento, avente carattere definitivo, del Ministro dell'interno.".