Art. 19. 
 Sostituzione dell'allegato A al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 
  1. L'allegato A  al  presente  regolamento  contiene  l'indicazione
delle materie e degli oggetti esplodenti di cui  all'allegato  I  del
decreto legislativo n. 7, integrato con  l'indicazione,  per  ciascun
prodotto, della categoria di classificazione di cui  all'articolo  82
del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. 
  2. L'allegato A al presente regolamento sostituisce l'allegato A al
regolamento di esecuzione del testo unico  delle  leggi  di  pubblica
sicurezza, approvato  con  regio  decreto  6  maggio  1940,  n.  635.
L'adeguamento dell'allegato I al decreto legislativo n.  7  determina
l'automatico adeguamento dell'allegato A al regolamento di esecuzione
del testo unico delle leggi  di  pubblica  sicurezza,  approvato  con
regio decreto  6  maggio  1940,  n.  635;  per  l'attribuzione  delle
categorie di classificazione si provvede ai sensi  dell'articolo  83,
comma 5, del citato regolamento di esecuzione al  testo  unico  delle
leggi di pubblica sicurezza. 
  3. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento tutti i
prodotti  esplodenti  devono  essere  iscritti  nell'allegato  A   al
regolamento di esecuzione del testo unico  delle  leggi  di  pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635: 
    a) d'ufficio, successivamente alla  comunicazione  dell'Organismo
notificato,  dell'importatore  o  del  fabbricante,  per  i  prodotti
esplodenti muniti dell'attestato "CE del tipo"; 
    b) su domanda dell'interessato per i prodotti esplodenti  esclusi
dal campo di applicazione del decreto legislativo n. 7, a conclusione
del procedimento di riconoscimento e classificazione, di cui all'art. 
53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,  approvato  con
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. 
 
          Note all'art. 19:
              - Per   la   rubrica   dell'allegato   I,  del  decreto
          legislativo  2 gennaio  1997,  n. 7 (per l'argomento vedasi
          nelle note alle premesse), vedasi nelle note all'art. 2.
              - Per il testo vigente degli articoli 82 e 83, comma 5,
          del  regio  decreto  6 maggio 1940, n. 635 (per l'argomento
          vedasi  nelle note alle premesse), vedasi, rispettivamente,
          nelle note agli articoli 12 e 13.
              - La rubrica dell'allegato A del regio decreto 6 maggio
          1940,  n.  635  (per  l'argomento  vedasi  nelle  note alle
          premesse),  reca:  "Elenco  e  classificazione dei prodotti
          esplosivi riconosciuti".
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 53 del regio decreto
          18 giugno  1931,  n. 773 (per l'argomento vedasi nelle note
          alle premesse):
              "Art.  53.  -  E'  vietato fabbricare, tenere in casa o
          altrove,  trasportare  o vendere, anche negli stabilimenti,
          laboratori,   depositi   o   spacci  autorizzati,  prodotti
          esplodenti  che non siano stati riconosciuti e classificati
          dal   Ministro  dell'interno,  sentito  il  parere  di  una
          commissione tecnica.
              Nel  regolamento  saranno classificate tutte le materie
          esplosive,   secondo   la   loro  natura,  composizione  ed
          efficacia esplosiva.
              L'iscrizione  dei  prodotti  nelle singole categorie ha
          luogo  con  provvedimento, avente carattere definitivo, del
          Ministro dell'interno.".