(Allegato)
                              ALLEGATO 
           MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE 
              AL DECRETO-LEGGE 4 NOVEMBRE 2002, N. 245 
    All'articolo l: 
    al comma 1, primo periodo, dopo le parole: " 31  ottobre  2002  "
sono inserite le seguenti: " , pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 
258 del 4 novembre 2002, nonche'  dell'8  novembre  2002,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 14 novembre 2002 "; le parole:  "
di tutti gli " sono sostituite dalle seguenti: " degli "; le  parole:
" definendo con i comuni interessati appositi piani esecutivi "  sono
sostituite dalle seguenti: " definendo con  le  regioni  e  gli  enti
locali interessati appositi piani esecutivi ";  e  le  parole  da:  "
Detti piani " fino a: " opere commemorative " sono soppresse; 
    al comma 2, le parole: " anche per quanto riguarda la fase  della
ricostruzione, " sono soppresse; 
    il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
    " 3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della  legge  di
conversione  del  presente  decreto,  i  Presidenti   delle   regioni
interessate, quali  commissari  delegati  ai  sensi  della  legge  24
febbraio 1992, n. 225, e successive  modificazioni,  provvedono  agli
ulteriori e diversi interventi correlati al rientro nell'ordinario  e
per le fasi di ricostruzione  e  ripristino  degli  immobili  colpiti
dagli eventi sismici di cui ai decreti del Presidente  del  Consiglio
dei Ministri del 29 e 31  ottobre  2002,  pubblicati  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 258  dei  4  novembre  2002,  e  dell'8  novembre  2002,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  267  del  14  novembre  2002,
nonche' per la ricostruzione, la riparazione e l'adeguamento  sismico
degli edifici delle istituzioni scolastiche di ogni  ordine  e  grado
parimenti danneggiate. Le azioni  sono  realizzate  previa  adozione,
d'intesa con i comuni interessati,  di  appositi  piani  che  possono
prevedere eventuali localizzazioni  alternative  dei  centri  abitati
maggiormente  colpiti  dai  medesimi  eventi  sismici,   nonche'   la
realizzazione di  spazi  a  servizio  della  collettivita'  ed  opere
commemorative in un armonico contesto di sviluppo  urbanistico.  Tali
piani sono adottati con delibera consiliare  dei  comuni  interessati
entro il 30 aprile 2003 e sono approvati  dalla  regione  nei  trenta
giorni successivi, o, in alternativa, e' consentita la  procedura  di
semplificazione dell'azione amministrativa di cui agli  articoli  14,
14-bis, 14-ter e 14-quater della legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e
successive modificazioni, i cui termini sono ridotti alla  meta'.  In
ogni caso, per gli  interventi  immobiliari,  sono  obbligatoriamente
utilizzati i criteri antisismici previsti  con  successive  ordinanze
emesse ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n.225 del 1992. 
Gli interventi sul patrimonio immobiliare sono effettuati, per quanto
di competenza, sotto la vigilanza dei Ministeri delle  infrastrutture
e dei trasporti, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca  e
per i  beni  e  le  attivita'  culturali.  Con  successive  ordinanze
adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2,  della  legge  n.225  del
1992 si provvede a definire gli ambiti di competenza  dei  Presidenti
delle regioni-commissari delegati, anche per quanto riguarda, se  del
caso, la fase conclusiva della prima emergenza, nonche'  gli  aspetti
relativi  alle  necessarie  strutture   organizzative   di   supporto
all'attivita' dei Presidenti delle regioni-commissari  delegati,  con
la previsione della possibilita' di  avvalersi  degli  uffici  e  del
personale delle amministrazioni e degli enti pubblici in sede  locale
"; 
    dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti: 
    "  3-bis.  Il  Capo  del  Dipartimento  della  protezione  civile
provvede a definire modalita' e termini per  assicurare  il  subentro
dei Presidenti delle regioni nelle attivita' e nei rapporti in  corso
al fine di evitare soluzioni  di  continuita'  nel  compimento  degli
interventi preordinati al perseguimento delle  finalita'  di  cui  al
presente decreto. 
    3-ter. I commissari delegati di  cui  al  presente  articolo  per
l'espletamento  dei  rispettivi   incarichi   possono   nominare   un
subcommissario ". 
    All'articolo 2: 
    al comma 1, le parole da: " e per l'avvio della  ripresa  "  fino
alla fine del comma sono soppresse; 
    al comma 2, dopo le parole: "  di  cui  all'articolo  5  "  sorto
inserite le seguenti: " del presente decreto "; 
    al comma 3, le parole: " La regione interessata " sono sostituite
dalle seguenti: " Le regioni interessate "; la parola: " propone " e'
sostituita dalla seguente: " propongono "; e' aggiunto, in  fine,  il
seguente periodo: " In esito alle proposte di cui al presente  comma,
si  provvede  con  ordinanze  di  protezione  civile   adottate   dal
Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 5, comma
2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 "; 
    al comma 4, dopo le parole: " 31 ottobre 2002 " sono inserite  le
seguenti: " , pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  258  del  4
novembre 2002 ". 
    All'articolo 3: 
    al  comma  1,  dopo  le  parole:  "Capo  del  Dipartimento  della
protezione  civile"  sono  aggiunte  le  seguenti:  "  ,  sentito  il
Presidente della regione interessata, "; 
    dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: 
    " 1-bis. Sono fatte salve le competenze delle regioni  a  statuto
speciale e delle province autonome di Trento e  di  Bolzano  previste
dagli statuti e dalle rispettive norme di attuazione ". 
    All'articolo 4, comma 1, le parole: " 29 e del 31 ottobre 2002  "
sono sostituite dalle seguenti: " 29 e 31  ottobre  2002,  nonche'  8
novembre 2002 "; dopo la parola:  "  residenti  "  sono  inserite  le
seguenti: " ,  avevano  sede  operativa  o  esercitavano  la  propria
attivita' lavorativa, produttiva o di funzione nei  comuni  e  ";  le
parole: " sono sospesi i termini per l'adempimento " sono  sostituite
dalle seguenti: " sono sospesi fino al 31 marzo 2003  i  termini  per
l'adempimento "; l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: " Per i
soggetti  interessati  al  servizio   militare,   si   applicano   le
disposizioni previste all'articolo 138, commi 8, 9 e 10, della  legge
23 dicembre 2000, n. 388 ". 
    L'articolo 5 e' sostituito dal seguente: 
    " ART. 5. - 1. Agli oneri connessi all'articolo 4, valutati in  3
milioni di euro per l'anno 2002 e in t0 milioni di  euro  per  l'anno
2003,  nonche'  alle  prime  esigenze  derivanti   dalle   situazioni
emergenziali di cui al presente decreto si provvede, per l'anno 2002,
nella misura massima di 10 e di 50 milioni di  euro  per  gli  eventi
oggetto, rispettivamente, del decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei ministri del 29 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n.258 del 4 novembre 2002, e dei decreti del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 31  ottobre  e  dell'8  novembre  2002,  pubblicati,
rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre  2002
e nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 14 novembre  2002,  nonche'  in
ragione di 10 milioni di' euro per  l'anno  2003,  nell'ambito  delle
risorse del Fondo per la protezione civile,  mediante  corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa  di  cui  al  decreto-legge  3
maggio 1991, n. 142, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  3
luglio 1991, n.195, cosi' come quantificata  dalla  Tabella  C  della
legge finanziaria". 
    Nel titolo,  le  parole:  "  regioni  Molise  e  Sicilia  "  sono
sostituite dalle seguenti: " regioni Molise, Sicilia e Puglia ".