Art. 2.
                   (Modifiche all'articolo 41-bis
                 della legge 26 luglio 1975, n. 354)

1.  All'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, i commi 2
e 2-bis sono sostituiti dai seguenti:
"2.  Quando ricorrano gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica,
anche  a  richiesta  del  Ministro  dell'interno,  il  Ministro della
giustizia ha altresi' la facolta' di sospendere, in tutto o in parte,
nei  confronti dei detenuti o internati per taluno dei delitti di cui
al  primo  periodo  del  comma 1 dell'articolo 4-bis, in relazione ai
quali  vi  siano  elementi  tali  da  far  ritenere la sussistenza di
collegamenti  con un'associazione criminale, terroristica o eversiva,
l'applicazione  delle regole di trattamento e degli istituti previsti
dalla  presente  legge che possano porsi in concreto contrasto con le
esigenze  di  ordine  e  di  sicurezza.  La  sospensione  comporta le
restrizioni necessarie per il soddisfacimento delle predette esigenze
e  per  impedire  i collegamenti con l'associazione di cui al periodo
precedente.
2-bis.  I provvedimenti emessi ai sensi del comma 2 sono adottati con
decreto  motivato del Ministro della giustizia, sentito l'ufficio del
pubblico  ministero  che  procede  alle  indagini  preliminari ovvero
quello  presso  il  giudice  che  procede  ed  acquisita  ogni  altra
necessaria informazione presso la Direzione nazionale antimafia e gli
organi  di  polizia  centrali  e  quelli specializzati nell'azione di
contrasto  alla  criminalita'  organizzata,  terroristica o eversiva,
nell'ambito  delle  rispettive  competenze.  I provvedimenti medesimi
hanno  durata  non  inferiore ad un anno e non superiore a due e sono
prorogabili  nelle stesse forme per periodi successivi, ciascuno pari
ad  un  anno,  purche'  non  risulti  che la capacita' del detenuto o
dell'internato  di  mantenere  contatti  con  associazioni criminali,
terroristiche o eversive sia venuta meno.
2-ter.  Se  anche  prima  della  scadenza  risultano  venute  meno le
condizioni   che  hanno  determinato  l'adozione  o  la  proroga  del
provvedimento di cui al comma 2, il Ministro della giustizia procede,
anche  d'ufficio,  alla revoca con decreto motivato. Il provvedimento
che  non accoglie l'istanza presentata dal detenuto, dall'internato o
dal  difensore  e'  reclamabile  ai  sensi  dei  commi  2-quinquies e
2-sexies.  In caso di mancata adozione del provvedimento a seguito di
istanza  del  detenuto,  dell'internato o del difensore, la stessa si
intende non accolta decorsi trenta giorni dalla sua presentazione.
2-quater. La sospensione delle regole di trattamento e degli istituti
di cui al comma 2 puo' comportare:
a)  l'adozione di misure di elevata sicurezza interna ed esterna, con
riguardo  principalmente  alla  necessita'  di prevenire contatti con
l'organizzazione  criminale di appartenenza o di attuale riferimento,
contrasti  con  elementi  di organizzazioni contrapposte, interazione
con   altri   detenuti   o   internati   appartenenti  alla  medesima
organizzazione ovvero ad altre ad essa alleate;
b)  la determinazione dei colloqui in un numero non inferiore a uno e
non  superiore  a  due  al  mese  da svolgersi ad intervalli di tempo
regolari  ed in locali attrezzati in modo da impedire il passaggio di
oggetti.  Sono vietati i colloqui con persone diverse dai familiari e
conviventi,  salvo  casi  eccezionali determinati volta per volta dal
direttore  dell'istituto ovvero, per gli imputati fino alla pronuncia
della  sentenza di primo grado, dall'autorita' giudiziaria competente
ai  sensi  di  quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 11. I
colloqui   possono  essere  sottoposti  a  controllo  auditivo  ed  a
registrazione,    previa   motivata   autorizzazione   dell'autorita'
giudiziaria   competente   ai   sensi   del  medesimo  secondo  comma
dell'articolo 11; puo' essere autorizzato, con provvedimento motivato
del  direttore  dell'istituto  ovvero,  per  gli  imputati  fino alla
pronuncia  della  sentenza di primo grado, dall'autorita' giudiziaria
competente   ai   sensi   di   quanto  stabilito  nel  secondo  comma
dell'articolo  11,  e  solo dopo i primi sei mesi di applicazione, un
colloquio  telefonico  mensile  con  i  familiari  e conviventi della
durata massima di dieci minuti sottoposto, comunque, a registrazione.
Le  disposizioni  della presente lettera non si applicano ai colloqui
con i difensori;
c)  la  limitazione delle somme, dei beni e degli oggetti che possono
essere ricevuti dall'esterno;
d) l'esclusione dalle rappresentanze dei detenuti e degli internati;
e)  la  sottoposizione a visto di censura della corrispondenza, salvo
quella  con  i  membri  del  Parlamento  o  con  autorita'  europee o
nazionali aventi competenza in materia di giustizia;
f) la limitazione della permanenza all'aperto, che non puo' svolgersi
in  gruppi  superiori a cinque persone, ad una durata non superiore a
quattro ore al giorno fermo restando il limite minimo di cui al primo
comma dell'articolo 10.
2-quinquies.  Il  detenuto  o  l'internato nei confronti del quale e'
stata disposta o confermata l'applicazione del regime di cui al comma
2,   ovvero   il  difensore,  possono  proporre  reclamo  avverso  il
provvedimento  applicativo.  Il  reclamo e' presentato nel termine di
dieci  giorni  dalla  comunicazione del provvedimento e su di esso e'
competente   a   decidere   il   tribunale  di  sorveglianza  che  ha
giurisdizione  sull'istituto  al  quale  il detenuto o l'internato e'
assegnato.  Il  reclamo  non  sospende  l'esecuzione.  Il  successivo
trasferimento   del   detenuto   o  dell'internato  non  modifica  la
competenza territoriale a decidere.
2-sexies.  Il  tribunale,  entro  dieci  giorni  dal  ricevimento del
reclamo  di  cui al comma 2-quinquies, decide in camera di consiglio,
nelle forme previste dagli articoli 666 e 678 del codice di procedura
penale,   sulla   sussistenza  dei  presupposti  per  l'adozione  del
provvedimento  e sulla congruita' del contenuto dello stesso rispetto
alle  esigenze  di  cui al comma 2. Il procuratore generale presso la
corte  d'appello  il  detenuto,  l'internato  o  il difensore possono
proporre,  entro  dieci  giorni  dalla sua comunicazione, ricorso per
cassazione avverso l'ordinanza del tribunale per violazione di legge.
Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento e va trasmesso
senza  ritardo alla Corte di cassazione. Qualora il reclamo sia stato
accolto  con la revoca della misura, il Ministro della giustizia, ove
intenda  disporre  un nuovo provvedimento ai sensi del comma 2, deve,
tenendo   conto   della  decisione  del  tribunale  di  sorveglianza,
evidenziare  elementi nuovi o non valutati in sede di reclamo. Con le
medesime  modalita'  il  Ministro  deve procedere, ove il reclamo sia
stato accolto parzialmente, per la parte accolta".
 
          Nota all'art. 2:
              -   Il   testo  dell'art.  41-bis  della  citata  legge
          26 luglio  1975,  n.  354,  come modificato della legge qui
          pubblicata, e' il seguente:
              "Art.  41-bis  (Situazioni  di emergenza). - 1. In casi
          eccezionali  di  rivolta  o  di  altre  gravi situazioni di
          emergenza, il Ministro di grazia e giustizia ha facolta' di
          sospendere  nell'istituto  interessato  o  in parte di esso
          l'applicazione  delle  normali  regole  di  trattamento dei
          detenuti  e  degli  internati.  La  sospensione deve essere
          motivata  dalla  necessita'  di  ripristinare l'ordine e la
          sicurezza   e  ha  la  durata  strettamente  necessaria  al
          conseguimento del fine suddetto.
              2.  Quando  ricorrano  gravi  motivi  di  ordine  e  di
          sicurezza   pubblica,   anche   a  richiesta  del  Ministro
          dell'interno,  il  Ministro  della giustizia ha altresi' la
          facolta'  di sospendere, in tutto o in parte, nei confronti
          dei  detenuti  o internati per taluno dei delitti di cui al
          primo  periodo del comma 1 dell'art. 4-bis, in relazione ai
          quali vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza
          di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica
          o  eversiva,  l'applicazione  delle regole di trattamento e
          degli  istituti  previsti  dalla presente legge che possano
          porsi  in concreto contrasto con le esigenze di ordine e di
          sicurezza.   La   sospensione   comporta   le   restrizioni
          necessarie per il soddisfacimento delle predette esigenze e
          per  impedire  i  collegamenti con l'associazione di cui al
          periodo precedente.
              2-bis. I provvedimenti emessi ai sensi del comma 2 sono
          adottati con decreto motivato del Ministro della giustizia,
          sentito  l'ufficio  del pubblico ministero che procede alle
          indagini  preliminari  ovvero  quello presso il giudice che
          procede  ed  acquisita  ogni  altra necessaria informazioni
          presso  la  Direzione  nazionale  antimafia e gli organi di
          polizia  centrali  e  quelli  specializzati  nell'azione di
          contrasto  alla  criminalita'  organizzata,  terroristica o
          eversiva,   nell'ambito   delle  rispettive  competenze.  I
          provvedimenti  medesimi  hanno  durata  non inferiore ad un
          anno  e non superiore a due e sono prorogabili nelle stesse
          forme  per  periodi  successivi,  ciascuno pari ad un anno,
          purche'  non  risulti  che  la  capacita'  del  detenuto  o
          dell'internato   di  mantenere  contatti  con  associazioni
          criminali, terroristiche o eversive sia venuta meno.
              2-ter.  Se  anche prima della scadenza risultano venute
          meno  le  condizioni  che hanno determinato l'adozione o la
          proroga  del  provvedimento  di cui al comma 2, il Ministro
          della  giustizia  procede,  anche d'ufficio alla revoca con
          decreto   motivato.   Il  provvedimento  che  non  accoglie
          l'istanza  presentata  dal  detenuto,  dall'internato o dal
          difensore  e'  reclamabile ai sensi dei commi 2-quinquies e
          2-sexies.  In  caso di mancata adozione del provvedimento a
          seguito  di  istanza  del  detenuto,  dell'internato  o del
          difensore,  la stessa si intende non accolta decorsi trenta
          giorni dalla sua presentazione.
              2-quater.  La sospensione delle regole di trattamento e
          degli istituti di cui al comma 2 puo' comportare:
                a) l'adozione  di misure di elevata sicurezza interna
          ed  esterna, con riguardo principalmente alla necessita' di
          prevenire   contatti   con  l'organizzazione  criminale  di
          appartenenza   o  di  attuale  riferimento,  contrasti  con
          elementi  di  organizzazioni contrapposte, in relazione con
          altri  detenuti  o  internati  appartenenti  alla  medesima
          organizzazione ovvero ad altre ad essa alleate;
                b) la  determinazione  dei  colloqui in un numero non
          inferiore  a uno e non superiore a due al mese da svolgersi
          ad  intervalli di tempo regolari ed in locali attrezzati in
          modo  da  impedire  il passaggio di oggetti. Sono vietati i
          colloqui  con  persone  diverse dai familiari e conviventi,
          salvo  casi  eccezionali  determinati  volta  per volta dal
          direttore  dell'istituto ovvero, per gli imputati fino alla
          pronuncia  della  sentenza  di  primo grado, dall'autorita'
          giudiziaria  competente  ai  sensi  di quanto stabilito nel
          secondo  comma  dell'art.  11.  I  colloqui  possono essere
          sottoposti  a  controllo auditivo ed a registrazione previa
          motivata    autorizzazione    dell'autorita'    giudiziaria
          competente  ai  sensi  del medesimo secondo comma dell'art.
          11; puo' essere autorizzato, con provvedimento motivato del
          direttore  dell'istituto ovvero, per gli imputati fino alla
          pronuncia  della  sentenza  di  primo grado, dall'autorita'
          giudiziaria  competente  ai  sensi  di quanto stabilito nel
          secondo comma dell'art. 11, e solo dopo i primi sei mesi di
          applicazione,   un   colloquio  telefonico  mensile  con  i
          familiari e conviventi della durata massima di dieci minuti
          sottoposto,  comunque,  a  registrazione.  Le  disposizioni
          della  presente  lettera non si applicano ai colloqui con i
          difensori;
                c)   la  limitazione  delle  somme,  dei beni e degli
          oggetti che possono essere ricevuti dall' esterno;
                d) l'esclusione  dalle  rappresentanze dei detenuti e
          degli internati;
                e) la   sottoposizione   a  visto  di  censura  della
          corrispondenza,  salvo quella con i membri del Parlamento o
          con  autorita'  europee  o  nazionali  aventi competenza in
          materia di giustizia;
                f) la  limitazione  della  permanenza all'aperto, che
          non puo' svolgersi in gruppi superiori a cinque persone, ad
          una  durata  non  superiore  a  quattro ore al giorno fermo
          restando  il  limite minimo di cui al primo comma dell'art.
          10.
              2-quinquies.  Il  detenuto  o l'internato nei confronti
          del quale e' stata disposta o confermata l'applicazione del
          regime  di  cui  al  comma  2, ovvero il difensore, possono
          proporre  reclamo  avverso il provvedimento applicativo. Il
          reclamo  e'  presentato  nel  termine di dieci giorni dalla
          comunicazione  del provvedimento e su di esso e' competente
          a   decidere   il   tribunale   di   sorveglianza   che  ha
          giurisdizione   sull'istituto   al   quale  il  detenuto  o
          l'internato    assegnato.    Il    reclamo   non   sospende
          l'esecuzione.  Il  successivo  trasferimento del detenuto o
          dell'internato  non  modifica  la competenza territoriale a
          decidere.
              2-sexies.   Il   tribunale,   entro  dieci  giorni  dal
          ricevimento  del reclamo di cui al comma 2-quinquies decide
          in camera di consiglio, nelle forme previste dagli articoli
          666 e 678 del codice di procedura penale, sulla sussistenza
          dei  presupposti  per  l'adozione del provvedimento e sulla
          congruita'   del   contenuto  dello  stesso  rispetto  alle
          esigenze  di cui al comma 2. Il procuratore generale presso
          la corte d'appello, il detenuto, l'internato o il difensore
          possono    proporre,   entro   dieci   giorni   dalla   sua
          comunicazione,  ricorso  per cassazione avverso l'ordinanza
          del  tribunale  per  violazione  di  legge.  Il ricorso non
          sospende  l'esecuzione  del  provvedimento  e  va trasmesso
          senza  ritardo alla corte di cassazione. Qualora il reclamo
          sia  stato  accolto con la revoca della misura, il Ministro
          della    giustizia,   ove   intenda   disporre   un   nuovo
          provvedimento  ai  sensi  del  comma 2, deve, tenendo conto
          della  decisione del tribunale di sorveglianza, evidenziare
          elementi  nuovi  o  non valutati in sede di reclamo. Con le
          medesime  modalita'  il  Ministro  deve  procedere  ove  il
          reclamo  sia  stato  accolto  parzialmente,  per  la  parte
          accolta.".