Art. 3. (Abrogazioni) 1. Sono abrogati l'articolo 6 della legge 7 gennaio 1998, n. 11, e successive modificazioni, l'articolo 1 della legge 16 febbraio 1995, n. 36, nonche' l'articolo 29 del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356. 2. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 3,6 milioni annui a decorrere dal 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
Note all'art. 3: - La legge 7 gennaio 1998, n. 11, reca: "Disciplina della partecipazione al procedimento penale a distanza e dell'esame in dibattimento dei collaboratori di giustizia, nonche' modifica della competenza sui reclami in tema di art. 41-bis dell'ordinamento penitenziario.". - La legge 16 febbraio 1995, n. 36, reca: "Proroga delle disposizioni di cui all'art. 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sulla sospensione delle normali regole di trattamento penitenziario". - Il decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, della legge 7 agosto 1992, n. 356, reca: "Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalita' mafiosa".