Art. 3.
                            (Abrogazioni)

1.  Sono  abrogati  l'articolo 6 della legge 7 gennaio 1998, n. 11, e
successive  modificazioni, l'articolo 1 della legge 16 febbraio 1995,
n. 36, nonche' l'articolo 29 del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.
2.  Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa di
euro  3,6  milioni  annui  a decorrere dal 2003. Al relativo onere si
provvede  mediante  corrispondente  riduzione  delle proiezioni dello
stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale"  dello  stato  di  previsione del Ministero dell'economia e
delle  finanze  per  l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
 
          Note all'art. 3:
              -  La  legge  7  gennaio 1998, n. 11, reca: "Disciplina
          della  partecipazione  al  procedimento penale a distanza e
          dell'esame  in dibattimento dei collaboratori di giustizia,
          nonche'  modifica  della  competenza sui reclami in tema di
          art. 41-bis dell'ordinamento penitenziario.".
              -  La  legge  16  febbraio  1995, n. 36, reca: "Proroga
          delle  disposizioni  di  cui all'art. 41-bis della legge 26
          luglio 1975, n. 354, sulla sospensione delle normali regole
          di trattamento penitenziario".
              -  Il  decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito,
          con modificazioni, della legge 7 agosto 1992, n. 356, reca:
          "Modifiche  urgenti  al  nuovo codice di procedura penale e
          provvedimenti di contrasto alla criminalita' mafiosa".