Art. 4.
                     (Disposizioni transitorie)

1.  Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  1  non  si applicano nei
confronti  delle  persone detenute per i delitti di cui agli articoli
600,  601  e 602 del codice penale ovvero per delitti posti in essere
per  finalita'  di  terrorismo,  anche internazionale, o di eversione
dell'ordine democratico commessi precedentemente alla data di entrata
in vigore della presente legge.
2.  I  provvedimenti,  emessi  dal  Ministro della giustizia ai sensi
dell'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive
modificazioni,  anteriormente  alla  data  di entrata in vigore della
presente  legge,  conservano  efficacia  fino  alla  scadenza in essi
prevista anche se successiva alla predetta data.
 
          Nota all'art. 4:
              - Si riporta il testo degli articoli 600, 601 e 602 del
          codice penale:
              "Art.  600  (Riduzione in schiavitu). - Chiunque riduce
          una  persona  in  schiavitu'  o  in condizione analoga alla
          schiavitu',  e'  punito  con  la  reclusione  da  cinque  a
          quindici anni".
              "Art.  601  (Tratta e commercio di schiavi). - Chiunque
          commette  tratta  o  comunque  fa commercio di schiavi o di
          persone in condizione analoga alla schiavitu' e' punito con
          la reclusione da cinque a venti anni.
              Chiunque  commette  tratta  o  comunque fa commercio di
          minori   degli  anni  diciotto  al  fine  di  indurli  alla
          prostituzione  e'  punito  con la reclusione da sei a venti
          anni".
              "Art.  602  (Alineazione  e  acquisto  di  schiavi).  -
          Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente,
          aliena  o  cede  una  persona  che  si  trova  in  stato di
          schiavitu' o in una condizione analoga alla schiavitu' o se
          ne impossessa o ne fa acquisto o la mantiene nello stato di
          schiavitu',  o  nella condizione predetta, e' punito con la
          reclusione da tre a dodici anni.".