Art. 25 Funzionamento dell'Ufficio dell'Autorita' nazionale per l'attuazione della legge sulla proibizione delle armi chimiche 1. Gli incarichi di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 18 novembre 1995, n. 496, e successive modificazioni, conferiti agli esperti nominati ai sensi della medesima disposizione, possono essere rinnovati anche dopo la scadenza del primo rinnovo, per la durata di due anni, prorogabile per un periodo ulteriore di due anni.
Note all'art. 25: Comma 1: - Il testo dell'art. 9, comma 4, della legge 18 novembre 1995, n. 496 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, con annessi, fatta a Parigi il 13 gennaio 1993) e' il seguente: "4. Per lo svolgimento delle sue attivita', il Ministero degli affari esteri si avvale di proprio personale, nonche' di personale di altri Ministeri interessati in posizione di comando e puo' conferire incarichi a tempo determinato ad esperti estranei all'amministrazione, nei limiti di un contingente di quindici unita', per sopperire ad esigenze che richiedono oggettive professionalita' non reperibili nell'ambito dell'amministrazione. Della stessa facolta' puo' avvalersi il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai fini degli adempimenti di sua competenza, nei limiti di un contingente di cinque unita'. Gli incarichi sono conferiti e i relativi compensi stabiliti, rispettivamente, con decreto del Ministro degli affari esteri o del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro. Detti incarichi, della durata massima di due anni rinnovabili una sola volta per un anno, non possono essere conferiti a chiunque svolga attivita' di collaborazione, anche senza rapporto di subordinazione, con i soggetti tenuti agli obblighi di cui alla presente legge.".