Art. 48
               Centro di alta specializzazione per il
              trattamento e lo studio della talassemia

  1.  Per  l'attivazione di un centro di alta specializzazione per il
trattamento  e  lo  studio  della  talassemia, con connessa scuola di
specializzazione,  rispettivamente  destinati,  in via prioritaria, a
pazienti  e  medici  di altri Paesi del bacino del Mediterraneo e del
Medio  Oriente,  e'  autorizzata  la  spesa  di 4.000.000 di euro per
l'anno  2002  e  di 10.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2003 e
2004.
  2.  La  sede  del  centro  e  della  scuola  di  cui  al comma 1 e'
individuata  dal Ministero della salute, di concerto con il Ministero
dell'istruzione,  dell'universita'  e della ricerca e d'intesa con la
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  tenuto  conto  delle
esperienze di eccellenza maturate sul territorio nazionale nella cura
e nell'insegnamento riguardanti la talassemia.
  3.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente  articolo,
determinato  in  4.000.000 di euro per l'anno 2002 e in 10.000.000 di
euro  per  ciascuno  degli  anni  2003  e  2004, si provvede mediante
corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero  dell'economia  e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente  utilizzando, quanto a 3.499.666 euro per l'anno 2002, a
3.787.248  euro  per  l'anno 2003 e a 7.472.168 euro per l'anno 2004,
l'accantonamento  relativo  al  Ministero  della  salute,  e quanto a
500.334  euro  per  l'anno 2002, a 6.212.752 euro per l'anno 2003 e a
2.527.832   euro   per  l'anno  2004,  l'accantonamento  relativo  al
Ministero  dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e
delle  finanze  e'  autorizzato  ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.