(Allegato)
                                                             Allegato 
           MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE 
              AL DECRETO-LEGGE 25 OTTOBRE 2002, N. 236 
      L'articolo 1 e' sostituito dal seguente: 
        "Art.  1.  -  (Proroga  del  Fondo  per  lo  sviluppo   della
meccanizzazione in agricoltura). - 1. All'articolo 1,  comma  1,  del
decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642, le parole: "31  dicembre  2002"
sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2005"". 
        L'articolo 2 e' sostituito dal seguente: 
       "Art. 2. - (Disciplina transitoria in materia di  collocamento
obbligatorio). - 1. Fino all'entrata  in  vigore  di  una  disciplina
organica del diritto al lavoro dei soggetti di cui  all'articolo  18,
comma 2, della legge  12  marzo  1999,  n.  68,  e  comunque  in  via
transitoria fino al 31 dicembre 2003, i datori di lavoro  pubblici  e
privati computano nelle quote obbligatorie di  riserva  di  cui  alla
citata legge tutti i lavoratori gia' occupati in base alla previgente
normativa in materia di  collocamento  obbligatorio  e  mantenuti  in
servizio per effetto delle disposizioni di cui alla citata  legge  n.
68 del 1999. L'articolo 11,  comma  2,  del  regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n.  333,  e'
abrogato". 
      L'articolo 3 e' soppresso. 
        Dopo l'articolo 6, e' inserito il seguente: 
       "Art. 6-bis. - (Disposizioni relative  all'Istituto  nazionale
per la ricerca scientifica e tecnologica sulla  montagna).  -  1.  In
vista  di  un  riordino  dell'Istituto  nazionale  per   la   ricerca
scientifica  e  tecnologica  sulla  montagna,  istituito   ai   sensi
dell'articolo 5,  comma  4,  della  legge  7  agosto  1997,  n.  266,
finalizzato alla  sua  trasformazione  in  Istituto  nazionale  della
montagna, da sottoporre alla vigilanza della Presidenza del Consiglio
dei ministri e  del  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, il collegio dei  revisori  dell'Istituto  in  funzione
alla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto e' prorogato nella sua attuale composizione fino  al
30 giugno 2003. Gli altri organi dell'Istituto decadono entro  trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto". 
      L'articolo 7 e' sostituito dal seguente: 
       "Art. 7. - (Proroga dei termini di efficacia  dei  decreti  di
occupazione  di  urgenza).  -  1.  All'articolo  1,  comma   1,   del
decreto-legge 26 ottobre 2001, n.  390,  convertito  dalla  legge  21
dicembre 2001, n. 444, le parole: "sono ulteriormente prorogati di un
anno con scadenza improrogabile al 30 ottobre 2002"  sono  sostituite
dalle seguenti: "sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2003"". 
      Dopo l'articolo 7, e' inserito il seguente: 
       "Art. 7-bis. -  (Proroga  dei  termini  per  l'emanazione  dei
decreti  legislativi  in  materia  edilizia  e  di  realizzazione  di
infrastrutture ed insediamenti  produttivi).  -  1.  All'articolo  1,
comma 14, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, le parole: "entro  il
31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno
2003". 
      2. All'articolo 5, comma 4, della legge 1^ agosto 2002, n. 166,
le parole: "Entro il termine del 31 dicembre  2002"  sono  sostituite
dalle seguenti: "Entro il termine del 30 giugno 2003"". 
       All'articolo  8,  al  comma  2,  le  parole:  "pari  ad"  sono
sostituite dalle seguenti: "determinato nella misura massima di";  le
parole:  "mediante  proiezione  degli  stanziamenti  iscritti"   sono
sostituite dalle seguenti: "mediante riduzione della  proiezione  per
lo stesso anno dello stanziamento iscritto" e dopo le parole: "unita'
previsionale", sono inserite le seguenti: "di base". 
      All'articolo 9: 
         al comma 1, le parole: "31 dicembre  2003"  sono  sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2004"; 
         nella rubrica, dopo  le  parole:  "servizio  ferroviario  di
interesse", sono aggiunte le seguenti: "regionale e locale". 
      Dopo l'articolo 9, e' inserito il seguente: 
       "Art. 9-bis.  -  (Proroga  dei  termini  relativi  alle  opere
connesse allo  svolgimento  dei  giochi  olimpici  invernali  "Torino
2006"). - 1. All'articolo 145, comma  46,  della  legge  23  dicembre
2000, n. 388, dopo le parole:  "regionali  o  di  enti  locali"  sono
inserite le seguenti: ", nonche' quelli  ricompresi  nell'elenco,  di
cui al decreto del Presidente della Giunta regionale del Piemonte  n.
96 del 12 novembre 2002, delle opere connesse  allo  svolgimento  dei
giochi olimpici invernali 'Torino 2006',"". 
        Dopo l'articolo 10, e' inserito il seguente: 
       "Art. 10-bis. - (Proroga del termine per l'adozione del  testo
unico delle disposizioni in materia di tutela della minoranza slovena
della regione  Friuli-Venezia  Giulia).  -  1.  Il  termine  previsto
dall'articolo 9 della legge 6 luglio 2002, n. 137, e' prorogato al 30
giugno 2003". 
       All'articolo 11, al comma 1, le parole: "All'articolo 2, comma
1, primo capoverso" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "Al  comma  2
dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 3  aprile  1993,  n.  96,
come sostituito dall'articolo 2, comma 1" e  le  parole:  "30  giugno
2003" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2003". 
         All'articolo 13, al comma 1, dopo le  parole:  "All'articolo
9", sono inserite le seguenti: ", comma 1,". 
      Dopo l'articolo 13, sono inseriti i seguenti: 
       "Art. 13-bis. - (Proroga di termini relativi ad opere fognarie
a Venezia). - 1. All'articolo 10 del decreto-legge 5  febbraio  1990,
n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile  1990,  n.
71, il comma 5, gia' sostituito  dall'articolo  26,  comma  1,  della
legge 31 luglio 2002, n. 179, e' sostituito dal seguente: 
       "5. Le aziende artigiane produttive, di cui  al  comma  3,  le
aziende industriali situate nel centro storico  di  Venezia  e  nelle
isole della laguna di Venezia, gli stabilimenti ospedalieri, gli enti
assistenziali, le aziende turistiche, ricettive e della ristorazione,
i mercati all'ingrosso  e  al  minuto,  gli  impianti  sportivi,  non
serviti da pubblica fognatura, che presentino ai comuni, entro il  30
aprile  2003,  un  piano  di  adeguamento  degli  scarichi,   possono
completare le opere entro il 31 dicembre 2003. Le disposizioni di cui
al presente comma e al comma 4 si applicano: 
         a) ai soggetti, di cui al primo periodo del presente  comma,
esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione,
che abbiano presentato  ai  comuni,  entro  il  30  aprile  2003,  il
suddetto piano di adeguamento degli scarichi; 
        b) ai soggetti di cui al primo periodo del presente comma che
iniziano l'attivita' dopo la data di entrata in vigore della presente
disposizione". 
        2. I termini di adeguamento di cui all'articolo 1 del decreto
del Ministro dell'ambiente  del  18  aprile  2000,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 2000, sono prorogati  fino  al
31 dicembre 2003. 
       Art. 13-ter. - (Proroga di termini  relativi  a  strumenti  di
pubblicita). - 1. All'articolo 31 della legge 24  novembre  2000,  n.
340, come modificato  dall'articolo  3,  comma  13,  della  legge  28
dicembre 2001, n. 448, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: 
       "2-bis. Fino al 30 giugno 2003 le formalita' indicate al comma
2 dovranno essere eseguite, in caso di assenza di firma  digitale  ai
sensi di legge, mediante allegazione degli originali o  di  copia  in
forma cartacea rilasciata a norma di legge. 
       2-ter. I pubblici ufficiali roganti o autenticanti gli atti da
cui dipendono le formalita' di cui ai commi 2 e 2-bis possono in ogni
caso richiederne direttamente l'esecuzione al registro delle  imprese
che esegue le formalita', verificata  la  regolarita'  formale  della
documentazione". 
      Art. 13-quater. - (Proroga di un termine relativo all'attivita'
di vendita e trasporto del gas naturale). - 1. All'articolo 18, comma
2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.  164,  le  parole:  "1^
gennaio 2003" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2003". 
       Art. 13-quinquies. - (Proroga di termini relativi alle tariffe
postali agevolate). - 1. Il termine di cui all'articolo 4,  comma  1,
del  decreto-legge  23  novembre  2001,  n.  411,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  31  dicembre  2001,  n.  463,  relativo
all'introduzione  del  regime  di  contribuzione   diretta   per   le
spedizioni  postali,  e'  prorogato   al   31   dicembre   2003.   Le
autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 27, comma 7, della  legge
23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, per il  periodo
1^  gennaio-31  dicembre  2003,  sono  destinate  al  rimborso  delle
riduzioni tariffarie applicate nel medesimo  periodo  dalla  societa'
per azioni Poste Italiane alle spedizioni postali di cui all'articolo
41, comma 1, della legge 23  dicembre  1998,  n.  448,  e  successive
modificazioni.  I  destinatari  delle  agevolazioni  e   i   prodotti
editoriali esclusi  dalla  tariffa  agevolata  sono  individuati  dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo
4, comma 1, del  citato  decreto-legge  23  novembre  2001,  n.  411,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463. 
        Art.  13-sexies.  -  (Proroga  di  termini   per   consentire
l'adeguamento  alle  prescrizioni  antincendio   per   le   strutture
ricettive esistenti e  nulla  osta  provvisorio).  -  1.  Al  secondo
periodo dell'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge  23  novembre
2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31  dicembre
2001, n. 463, le parole: "Nel termine  di  centottanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 30 giugno 2003". 
                  2. All'ultimo periodo dell'articolo 7, comma 1, del 
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  12
gennaio 1998, n. 37, le parole: "devono  essere  adottate  entro  tre
anni dall'emanazione del presente regolamento" sono sostituite  dalle
seguenti: "devono essere adottate entro il 31 dicembre 2003". 
      Art. 13-septies. - (Proroga del termine per l'adeguamento degli
onorari spettanti ai componenti degli uffici elettorali di  sezione).
- 1. Il termine previsto dall'articolo 3,  comma  3,  primo  periodo,
della legge 16 aprile 2002, n. 62, e' prorogato di dodici mesi. 
       Art. 13-octies. -  (Proroga  di  termini  per  la  valutazione
annuale dei dirigenti). - 1. Il termine  previsto  dall'articolo  36,
comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139,  concernente
l'aggiornamento delle posizioni del  ruolo  di  anzianita'  dei  vice
prefetti e dei vice  prefetti  aggiunti,  previsto  dall'articolo  7,
comma 5, dello stesso decreto, e' prorogato di un anno. 
         2. All'articolo 62,  comma  9,  del  decreto  legislativo  5
ottobre 2000, n.  334,  le  parole:  "dall'anno  2002,  in  relazione
all'attivita' svolta nell'anno 2001" sono sostituite dalle  seguenti:
"dall'anno 2004, in relazione all'attivita' svolta nell'anno 2003". 
       Art. 13-nonies. - (Proroga di un termine concernente la delega
al Governo per il completamento dell'attuazione della legge 1^  marzo
2002, n. 39). - 1. Il termine di cui all'articolo 1, comma  1,  della
legge 1^  marzo  2002,  n.  39,  limitatamente  all'attuazione  della
direttiva 2001/42/CE di cui all'allegato B della medesima  legge,  e'
prorogato al 31 dicembre 2003. 
       Art. 13-decies. - (Proroga di un termine concernente i docenti
stabili della Scuola superiore della pubblica amministrazione). -  1.
All'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 23 novembre 2001, n.  411,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n.  463,
le parole: "sono confermati fino al 31 dicembre 2002" sono sostituite
dalle seguenti: "sono confermati fino al 31 dicembre 2003". 
       Art. 13-undecies. - (Proroga del termine per l'applicazione di
un  codice  a  barre  relativo  alla  distribuzione  dei   medicinali
veterinari). - 1. Il termine per l'applicazione di un codice a  barre
relativo  alla  distribuzione  dei  medicinali  veterinari   di   cui
all'articolo 8, comma 1,  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Ministro della sanita' 16 maggio 2001, n. 306,  e'  prorogato  al  1^
settembre 2005". 
       Art.  13-duodecies.  -  (Proroga  del  termine  relativo  alla
disciplina del prezzo dei libri). - 1. All'articolo 1, comma  1,  del
decreto-legge 5 aprile 2001, n. 99, convertito dalla legge  9  maggio
2001, n. 198, come modificato dall'articolo 1, comma 1,  lettera  a),
del decreto-legge 2 settembre 2002, n. 192, convertito dalla legge 23
ottobre 2002, n. 234, le parole: "fino  al  31  dicembre  2002"  sono
sostituite dalle seguenti: "fino al 30 settembre 2003".