Art. 10
                         Proroga di termini

  1.  Per  i  contribuenti  che  non  si avvalgono delle disposizioni
recate dagli articoli da 7 a 9 della presente legge, i termini di cui
all'articolo  43  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 29
settembre 1973. n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 57
del  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
e successive modificazioni, sono prorogati di un anno.