Art. 13
                   Definizione dei tributi locali

  1.  Con  riferimento ai tributi propri, le regioni, le province e i
comuni  possono  stabilire,  con le forme previste dalla legislazione
vigente  per  l'adozione  dei  propri atti destinati a disciplinare i
tributi  stessi,  la  riduzione  dell'ammontare delle imposte e tasse
loro  dovute,  nonche'  l'esclusione  o  la  riduzione  dei  relativi
interessi  e  sanzioni,  per  le  ipotesi  in  cui,  entro un termine
appositamente  fissato  da  ciascun  ente,  non  inferiore a sessanta
giorni   dalla   data  di  pubblicazione  dell'atto,  i  contribuenti
adempiano  ad  obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte
non adempiuti.
  2.  Le  medesime  agevolazioni  di  cui  al  comma 1 possono essere
previste  anche  per  i  casi in cui siano gia' in corso procedure di
accertamento  o  procedimenti contenziosi in sede giurisdizionale. In
tali  casi, oltre agli eventuali altri effetti previsti dalla regione
o    dall'ente   locale   in   relazione   ai   propri   procedimenti
amministrativi,  la  richiesta  del  contribuente  di avvalersi delle
predette  agevolazioni  comporta la sospensione, su istanza di parte,
del  procedimento  giurisdizionale, in qualunque stato e grado questo
sia eventualmente pendente, sino al termine stabilito dalla regione o
dall'ente  locale,  mentre  il  completo  adempimento  degli obblighi
tributari, secondo quanto stabilito dalla regione o dall'ente locale,
determina l'estinzione del giudizio.
  3.  Ai  fini delle disposizioni del presente articolo, si intendono
tributi  propri  delle regioni, delle province e dei comuni i tributi
la  cui  titolarita'  giuridica ed il cui gettito siano integralmente
attribuiti  ai  predetti enti, con esclusione delle compartecipazioni
ed addizionali a tributi erariali, nonche' delle mere attribuzioni ad
enti   territoriali  del  gettito,  totale  o  parziale,  di  tributi
erariali.
  4.  Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di
Trento  e  di  Bolzano  l'attuazione  delle disposizioni del presente
articolo  avviene  in  conformita'  e  compatibilmente con le forme e
condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti.