Art. 14
             Regolarizzazione delle scritture contabili

  1.  Le  societa'  di capitali e gli enti equiparati, le societa' in
nome   collettivo   e  in  accomandita  semplice  e  quelle  ad  esse
equiparate,  nonche'  le  persone fisiche e gli enti non commerciali,
relativamente  ai redditi d'impresa posseduti, che si avvalgono delle
disposizioni  di  cui all'articolo 8, possono specificare in apposito
prospetto  i  nuovi  elementi  attivi  e  passivi  o le variazioni di
elementi attivi e passivi, da cui derivano gli imponibili, i maggiori
imponibili  o  le minori perdite indicati nelle dichiarazioni stesse;
con  riguardo  ai  predetti  imponibili, maggiori imponibili o minori
perdite non si applicano le disposizioni del comma 4 dell'articolo 75
del  testo  unico  delle  imposte  sui redditi, di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni,  e  del  terzo  comma dell'articolo 61 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  29 settembre 1973, n 600, e successive
modificazioni.  Il  predetto  prospetto  e' conservato per il periodo
previsto  dall'articolo  43,  primo comma, del decreto del Presidente
della   Repubblica   29   settembre   1973,   n.  600,  e  successive
modificazioni,  e  deve  essere  esibito  o  trasmesso  su  richiesta
dell'ufficio competente.
  2.  Sulla  base  delle  quantita' e valori evidenziati ai sensi del
comma  1,  i  soggetti ivi indicati possono procedere ad ogni effetto
alla   regolarizzazione   delle  scritture  contabili  apportando  le
conseguenti  variazioni  nell'inventario,  nel  rendiconto ovvero nel
bilancio  chiuso al 31 dicembre 2002, ovvero in quelli del periodo di
imposta  in  corso  a  tale  data.  Le  quantita'  e  i  valori cosi'
evidenziati  si  considerano  riconosciuti  ai fini delle imposte sui
redditi  e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive relative
ai   periodi  di  imposta  successivi,  con  esclusione  dei  periodi
d'imposta  per  i  quali  non  e'  stata  presentata la dichiarazione
integrativa  ai sensi dell'articolo 8, salvo che non siano oggetto di
accertamento o rettifica d'ufficio.
  3.  I soggetti indicati nel comma 1 possono altresi' procedere, nei
medesimi  documenti  di  cui  al  comma  2,  alla  eliminazione delle
attivita'  o  delle  passivita'  fittizie, inesistenti o indicate per
valori  superiori a quelli effettivi. Dette variazioni non comportano
emergenza   di   componenti   positivi   o  negativi  ai  fini  della
determinazione del reddito d'impresa ne' la deducibilita' di quote di
ammortamento  o  accantonamento  corrispondenti  alla  riduzione  dei
relativi fondi.
  4.  I  soggetti  indicati  al  comma  1,  che si sono avvalsi delle
disposizioni  di  cui  al comma 4 dell'articolo 8, possono procedere,
nel rispetto dei principi civilistici di redazione del bilancio, alla
regolarizzazione  contabile,  ai  sensi  dei  commi  da  1 a 3, delle
attivita'  detenute all'estero alla data del 31 dicembre 2001, con le
modalita'  anche  dichiarative  di  cui  ai  commi 3 e 4 del medesimo
articolo 8. Dette attivita' si considerano riconosciute ai fini delle
imposte   sui   redditi  e  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'
produttive  a  decorrere  dal  terzo  periodo di imposta successivo a
quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2002.
  5.  I  soggetti  di  cui  al  comma  1  che  si  sono avvalsi delle
disposizioni   di   cui   all'articolo   9   possono  procedere  alla
regolarizzazione  delle scritture contabili di cui al comma 3 con gli
effetti  ivi previsti, nonche', nel rispetto dei principi civilistici
di  redazione  del  bilancio,  alle  iscrizioni  nell'inventario, nel
rendiconto  o  nel  bilancio  chiuso  al  31 dicembre 2002, ovvero in
quelli  del  periodo di imposta in corso a tale data, di attivita' in
precedenza omesse; in tal caso, sui valori o maggiori valori dei beni
iscritti  e'  dovuta  un'imposta  sostitutiva  del  13  per cento dei
predetti  valori.  L'imposta sostitutiva di cui al periodo precedente
e'  dovuta  anche  con riferimento alle attivita' detenute all'estero
alla  data del 31 dicembre 2001 che siano oggetto di regolarizzazione
contabile  ai sensi del periodo precedente. In tale ultima ipotesi si
applicano   le   modalita'  dichiarative  di  cui  ai  commi  3  e  4
dell'articolo 8. L'imposta sostitutiva del 13 per cento non e' dovuta
se i soggetti si sono avvalsi anche della facolta' prevista dal comma
5  dell'articolo  8. I maggiori valori iscritti ai sensi del presente
comma si considerano riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi e
dell'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive a decorrere dal
terzo  periodo di imposta successivo a quello chiuso o in corso al 31
dicembre  2002.  L'imposta  sostitutiva e' indeducibile ai fini delle
imposte   sui   redditi  e  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'
produttive.
  6.  I soggetti che effettuano la definizione automatica del reddito
d'impresa  di  cui all'articolo 7, relativa a tutte le annualita' per
le  quali  le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre
2002,  possono procedere all'adeguamento delle esistenze iniziali dei
beni  ai  sensi  dell'articolo  59  del  citato testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive
modificazioni.   L'adeguamento   puo'   essere   effettuato  mediante
l'iscrizione  come  esistenze  iniziali delle rimanenze in precedenza
omesse  e  con il versamento dell'imposta sostitutiva di cui al comma
5,   ovvero  mediante  l'eliminazione  delle  esistenze  iniziali  di
quantita'  o  valori  superiori a quelli effettivi. L'adeguamento non
rileva  ai  fini  sanzionatori  di  alcun  genere.  I maggiori valori
iscritti  si  considerano  riconosciuti  ai  fini  delle  imposte sui
redditi  e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive relative
ai periodi d'imposta successivi.