Art. 15 
Definizione degli accertamenti, degli inviti al contraddittorio e dei
                  processi verbali di constatazione 
 
  1. Gli avvisi di accertamento per i quali alla data di  entrata  in
vigore della presente legge non sono ancora spirati i termini per  la
proposizione del ricorso, gli inviti al contraddittorio di  cui  agli
articoli 5 e 11 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, per i
quali, alla data di entrata in vigore della presente  legge,  non  e'
ancora intervenuta la definizione,  nonche'  i  processi  verbali  di
constatazione relativamente ai quali, alla data di entrata in  vigore
della presente legge, non e' stato notificato avviso di  accertamento
ovvero ricevuto invito al contraddittorio,  possono  essere  definiti
secondo  le  modalita'  previste   dal   presente   articolo,   senza
applicazione di interessi e sanzioni. La definizione non  e'  ammessa
per i soggetti nei  cui  confronti  sia  stato  avviato  procedimento
penale per i reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 
74, di cui il contribuente ha formale conoscenza. 
  2. La definizione degli avvisi di accertamento e  degli  inviti  al
contraddittorio  di  cui  al  comma  1,  si  perfeziona  mediante  il
pagamento, entro il 16 marzo 2003, degli importi che risultano dovuti
per effetto dell'applicazione delle percentuali di seguito  indicate,
con riferimento a ciascuno scaglione: 
a) 30 per cento delle maggiori imposte e contributi  complessivamente
   accertati ovvero indicati negli  inviti  al  contraddittorio,  non
   superiori a 15.000 euro; 
b) 32 per cento delle maggiori imposte e contributi  complessivamente
   accertati  ovvero  indicati  negli  inviti   al   contraddittorio,
   superiori a 15.000 euro ma non superiori a 50.000 euro; 
c) 35 per cento delle maggiori imposte e contributi  complessivamente
   accertati  ovvero  indicati  negli  inviti   al   contraddittorio,
   superiori a 50.000 euro. 
  3. La definizione di cui al  comma  2  e'  altresi'  ammessa  nelle
ipotesi di rettifiche relative a perdite  dichiarate,  qualora  dagli
atti di cui al medesimo comma 2 emergano imposte o contributi dovuti. 
In tal caso la  sola  perdita  risultante  dall'atto  e'  riportabile
nell'esercizio successivo nei limiti previsti dalla legge. 
  4. La definizione dei processi verbali di constatazione di  cui  al
comma 1 si perfeziona mediante il pagamento, entro il 16 marzo  2003,
di un importo calcolato: 
a) per le  imposte  sui  redditi,  relative  addizionali  ed  imposte
   sostitutive, applicando l'aliquota del 20 per cento alla somma dei
   maggiori  componenti  positivi  e   minori   componenti   negativi
   complessivamente risultanti dal verbale medesimo; 
b) per l'imposta regionale sulle attivita' produttive, l'imposta  sul
   valore aggiunto e le altre imposte indirette, riducendo del 50 per
   cento  l'aliquota  applicabile  alle  operazioni  risultanti   dal
   verbale stesso. 
  5. I pagamenti delle somme dovute ai sensi  del  presente  articolo
sono effettuati entro il 16 marzo 2003, secondo le modalita' previste
dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.  241,  e
successive modificazioni,  esclusa  la  compensazione  ivi  prevista.
Qualora gli importi da versare complessivamente  per  la  definizione
eccedano, per le persone fisiche, la somma di 2.000 euro e,  per  gli
altri soggetti, la somma di 5.000 euro, gli importi eccedenti possono
essere versati in due rate, di pari importo, entro il 16  marzo  2004
ed entro il 16  marzo  2005,  maggiorati  degli  interessi  legali  a
decorrere dal 17  marzo  2003.  L'omesso  versamento  delle  predette
eccedenze entro le date indicate non  determina  l'inefficacia  della
definizione; per il recupero  delle  somme  non  corrisposte  a  tali
scadenze si applicano le disposizioni dell'articolo  14  del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602,  e
successive  modificazioni,  e  sono  altresi'  dovuti  una   sanzione
amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate,  ridotta
alla meta' in caso di  versamento  eseguito  entro  i  trenta  giorni
successivi alla scadenza medesima,  e  gli  interessi  legali.  Entro
dieci giorni dal versamento dell'intero importo  o  di  quello  della
prima rata il contribuente fa  pervenire  all'ufficio  competente  la
quietanza  dell'avvenuto  pagamento  unitamente   ad   un   prospetto
esplicativo delle modalita' di calcolo seguite. 
  6. La definizione non si perfeziona se essa si fonda  su  dati  non
corrispondenti a quelli contenuti negli atti  indicati  al  comma  1,
ovvero se la stessa viene effettuata dai soggetti che  versano  nelle
ipotesi di cui all'ultimo periodo del medesimo comma; non si fa luogo
al rimborso degli importi versati che, in ogni  caso,  valgono  quali
acconti sugli importi che risulteranno eventualmente dovuti  in  base
agli accertamenti definitivi. 
  7. Il perfezionamento della definizione comporta  l'esclusione,  ad
ogni effetto, della punibilita' per i reati  tributari  di  cui  agli
articoli 2, 3, 4, 5 e 10 del decreto legislativo 10  marzo  2000,  n.
74, nonche' per i reati previsti dagli articoli 482, 483,  484,  485,
489, 490, 491-bis e 492 del codice  penale,  nonche'  dagli  articoli
2621, 2622 e 2623 del codice civile, quando tali  reati  siano  stati
commessi per eseguire od occultare i citati reati  tributari,  ovvero
per conseguirne il profitto e siano riferiti alla stessa  pendenza  o
situazione tributaria. L'esclusione di cui al presente comma  non  si
applica ai procedimenti in corso. 
  8. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e  fino  al
18 marzo 2003 restano sospesi  i  termini  per  la  proposizione  del
ricorso avverso gli avvisi di accertamento di cui al comma 1, nonche'
quelli per il perfezionamento della  definizione  di  cui  al  citato
decreto legislativo n. 218 del 1997,  relativamente  agli  inviti  al
contraddittorio di cui al medesimo comma 1.