Art. 16 
                Chiusura delle liti fiscali pendenti 
 
  1. Le liti fiscali pendenti dinanzi alle commissioni tributarie  in
ogni grado del giudizio, anche a seguito di  rinvio,  nonche'  quelle
gia' di competenza del giudice ordinario, ancora pendenti dinanzi  al
tribunale o alla corte di appello, possono essere definite, a domanda
del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, con il
pagamento della somma: 
   a) di 150 euro, se il valore della lite e' di importo fino a 2.000
euro; 
   b) pari al 10 per cento del valore della lite,  se  questo  e'  di
importo superiore a 2.000 euro. 
  2. Le somme dovute ai sensi del comma 1 sono versate  entro  il  16
marzo 2003, secondo le ordinarie modalita' previste per il versamento
diretto dei tributi cui la lite si riferisce, esclusa in ogni caso la
compensazione prevista dall'articolo 17  del  decreto  legislativo  9
luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Dette somme  possono
essere  versate  anche  ratealmente  in  un  massimo  di   sei   rate
trimestrali  di  pari  importo  o  in  un  massimo  di  dodici   rate
trimestrali se le somme dovute superano 50.000 euro. L'importo  della
prima rata e' versato entro il termine indicato  nel  primo  periodo.
Gli interessi legali sono calcolati dal 17  marzo  2003  sull'importo
delle rate successive. L'omesso versamento delle rate successive alla
prima entro  le  date  indicate  non  determina  l'inefficacia  della
definizione; per il recupero  delle  somme  non  corrisposte  a  tali
scadenze si applicano le disposizioni dell'articolo  14  del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602,  e
successive  modificazioni,  e  sono  altresi'  dovuti  una   sanzione
amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate,  ridotta
alla meta' in caso di  versamento  eseguito  entro  i  trenta  giorni
successivi alla scadenza medesima, e gli interessi legali. 
  3. Ai fini del presente articolo si intende: 
   a)  per  lite  pendente,  quella  avente  ad  oggetto  avvisi   di
accertamento, provvedimenti di  irrogazione  delle  sanzioni  e  ogni
altro atto di imposizione, per i quali alla data di entrata in vigore
della presente legge,  e'  stato  proposto  l'atto  introduttivo  del
giudizio, nonche' quella per la quale l'atto introduttivo  sia  stato
dichiarato inammissibile con pronuncia non passata in  giudicato.  Si
intende, comunque, pendente la lite per la quale, alla  data  del  29
settembre 2002, non sia intervenuta sentenza passata in giudicato; 
   b) per lite  autonoma,  quella  relativa  a  ciascuno  degli  atti
indicati alla lettera  a)  e  comunque  quella  relativa  all'imposta
sull'incremento del valore degli immobili; 
   c) per valore della lite, da assumere a base del  calcolo  per  la
definizione,  l'importo  dell'imposta  che  ha  formato  oggetto   di
contestazione in primo  grado,  al  netto  degli  interessi  e  delle
eventuali sanzioni  collegate  al  tributo,  anche  se  irrogate  con
separato provvedimento; in caso di liti relative alla irrogazione  di
sanzioni non collegate al tributo, delle stesse  si  tiene  conto  ai
fini del valore della lite; il valore della lite e'  determinato  con
riferimento   a   ciascun    atto    introduttivo    del    giudizio,
indipendentemente dal numero di soggetti interessati e dai tributi in
esso indicati. 
  4. Per ciascuna lite pendente e' effettuato, entro  il  termine  di
cui al comma 2, un separato versamento ed e' presentata, entro il  21
marzo 2003, una distinta domanda  di  definizione  in  carta  libera,
secondo le modalita' stabilite con provvedimento  del  direttore  del
competente ufficio dell'amministrazione finanziaria dello Stato parte
nel giudizio. 
  5. Restano comunque dovute  a  titolo  definitivo,  con  esclusione
delle sanzioni, le somme il cui pagamento e' previsto  dalle  vigenti
disposizioni in pendenza di lite, anche  se  non  ancora  iscritte  a
ruolo o liquidate. Dette somme, se non pagate  in  precedenza  o  non
iscritte in ruoli notificati mediante  cartella  di  pagamento,  sono
versate secondo le modalita' e nei termini specificati al comma 2; se
iscritte a ruolo e gia' notificate alla data del versamento di cui al
comma 2, le predette somme sono pagate alla scadenza  della  relativa
cartella. La definizione non da'  comunque  luogo  alla  restituzione
delle somme gia' versate. 
  6. Le liti  fiscali  che  possono  essere  definite  ai  sensi  del
presente articolo sono sospese fino al 30 giugno  2003;  qualora  sia
stata gia' fissata la trattazione della lite nel suddetto periodo,  i
giudizi sono sospesi a richiesta del  contribuente  che  dichiari  di
volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. 
  7. Per le liti di cui al comma 6 sono altresi' sospesi fino  al  17
marzo 2003 i termini per  impugnare  le  sentenze  delle  commissioni
tributarie nonche' quelle dei tribunali e delle corti di appello. 
  8. Gli uffici di  cui  al  comma  1  trasmettono  alle  commissioni
tributarie, ai tribunali e alle corti di appello, entro il 30  giugno
2003, un elenco delle liti pendenti per le quali e' stata  presentata
domanda di definizione. Tali liti sono  sospese  fino  al  31  luglio
2005.  L'estinzione  del  giudizio  viene  dichiarata  a  seguito  di
comunicazione  degli  uffici  di  cui  al  comma  1   attestante   la
regolarita' della domanda di definizione ed il pagamento integrale di
quanto dovuto. La predetta comunicazione deve essere depositata nella
segreteria  della  commissione  o  nella  cancelleria  degli   uffici
giudiziari entro il 31 luglio 2005. Entro la stessa data  l'eventuale
diniego della definizione, oltre ad essere comunicato alla segreteria
della commissione o alla cancelleria degli uffici  giudiziari,  viene
notificato, con le modalita' di cui all'articolo 60 del  decreto  del
Presidente   della   Repubblica   29   settembre   1973,   n.    600,
all'interessato, il quale entro sessanta  giorni  lo  puo'  impugnare
dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite. Nel
caso in cui la definizione della lite e' richiesta  in  pendenza  del
termine per impugnare, la sentenza puo' essere  impugnata  unitamente
al  diniego  della  definizione  entro  sessanta  giorni  dalla   sua
notifica. 
  9. In caso di  pagamento  in  misura  inferiore  a  quella  dovuta,
qualora sia riconosciuta la scusabilita' dell'errore,  e'  consentita
la regolarizzazione del pagamento medesimo entro trenta giorni  dalla
data di ricevimento della relativa comunicazione dell'ufficio. 
  10. La definizione di cui al comma 1 effettuata da parte di uno dei
coobbligati esplica efficacia a favore degli  altri,  inclusi  quelli
per  i  quali  la  lite  non  sia  piu'  pendente,  fatta  salva   la
disposizione dell'ultimo periodo del comma 5.