Art. 17
         Regolarizzazione di inadempienze di natura fiscale

  1.   Le   violazioni   relative   al   canone  previsto  dal  regio
decreto-legge  21  febbraio  1938,  n.  246, convertito dalla legge 4
giugno  1938,  n. 880, e successive modificazioni, nonche' alla tassa
di  concessione  governativa  prevista,  da  ultimo, dall'articolo 17
della  tariffa  annessa  al  decreto  del  Ministro  delle finanze 28
dicembre  1995,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 30 del 30
dicembre  1995,  e  successive  modificazioni,  commesse  fino  al 31
dicembre 2002, possono essere definite, entro il 16 marzo 2003, anche
nelle  ipotesi  in  cui  vi  sia  un  procedimento  amministrativo  o
giurisdizionale  in  corso,  con il versamento di una somma pari a 10
euro  per  ogni  annualita'  dovuta. Il versamento eeffettuato con le
modalita'  di  cui  all'articolo  17 del decreto legislativo 9 luglio
1997,  n.  241,  e  successive modificazioni, esclusa in ogni caso la
compensazione  ivi  prevista. Non si fa comunque luogo a restituzione
di quanto gia' versato.
  2.  Le  violazioni  ripetute e continuate delle norme in materia di
affissioni  e  pubblicita' commesse fino al 30 novembre 2002 mediante
affissioni  di  manifesti politici possono essere sanate in qualunque
ordine e grado di giudizio nonche' in sede di riscossione delle somme
eventualmente   iscritte   a   titolo   sanzionatorio,   mediante  il
versamento,  a  carico  del  committente  responsabile, di un'imposta
pari,  per  il  complesso  delle violazioni commesse e ripetute a 750
euro per anno e per provincia. Tale versamento deve essere effettuato
a  favore  della  tesoreria  del  comune competente o della provincia
qualora le violazioni siano state compiute in piu' di un comune della
stessa  provincia;  in  tal caso la provincia provvede al ristoro dei
comuni  interessati.  La  sanatoria  di cui al presente comma non da'
luogo  ad  alcun  diritto  al  rimborso  di  somme eventualmente gia'
riscosse  a titolo di sanzioni per le predette violazioni. Il termine
per  il  versamento  e' fissato, a pena di decadenza dal beneficio di
cui  al  presente  comma,  al  31  marzo  2003.  Non  si applicano le
disposizioni  dell'articolo  15, commi 2 e 3, della legge 10 dicembre
1993, n. 515.