Art. 18.
(Disposizioni in materia di reimmatricolazione dei veicoli e di tassa
               automobilistica su alcuni quadricicli)

   1.  Per  i  veicoli  storici  e  d'epoca  nonche'  per  i  veicoli
storici-d'epoca  in  deroga  alla normativa vigente, e' consentita la
reiscrizione  nei rispettivi registri pubblici previo pagamento delle
tasse  arretrate  maggiorate  del 50 per cento. Le predette tasse non
possono   superare   la  retroattivita'  triennale.  La  reiscrizione
consente  il  mantenimento delle targhe e dei documenti originari del
veicolo.
   2.  Fatto  salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 10, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, a decorrere dal 1 gennaio 2003, per i
veicoli  a  motore  a  quattro ruote, di cui all'articolo 1, comma 4,
lettera   a),   del  decreto  del  Ministro  dei  trasporti  e  della
navigazione  5 aprile 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta  Ufficiale  n. 99 del 30 aprile 1994, l'importo minimo della
tassa automobilistica e' pari a 50 euro.