Art. 19.
         (Proroghe di agevolazioni per il settore agricolo)

   1.  All'articolo  45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre
1997,  n. 446, recante disposizioni transitorie in materia di imposta
regionale  sulle  attivita'' produttive, le parole da: "per i periodi
d'imposta  in  corso"  fino alla fine del comma sono sostituite dalle
seguenti:  "per il periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 1998 e per
i  quattro  periodi  successivi  l'aliquota e' stabilita nella misura
dell'1,9  per  cento;  per il periodo d'imposta in corso al 1 gennaio
2003 l'aliquota e' stabilita nella misura del 3,75 per cento".
   2.  All'articolo  11  del decreto legislativo 2 settembre 1997, n.
313,  concernente  il  regime speciale per gli imprenditori agricoli,
come  modificato, da ultimo, dall'articolo 9, comma 8, della legge 28
dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al  comma 5, ovunque ricorrano, le parole: "anni dal 1998 al 2002"
   sono sostituite dalle seguenti: "anni dal 1998 al 2003";
b) al  comma  5-bis, le parole: "a decorrere dal 1 gennaio 2003" sono
   sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1 gennaio 2004".

   3.  Il  beneficio  fiscale  di  cui all'articolo 9, comma 6, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, previsto per la tutela e salvaguardia
dei  boschi,  e'  prorogato fino al 31 dicembre 2003 fino all'importo
complessivo  di  100.000  euro  di  spese,  per le esigenze di tutela
ambientale  e  di  difesa  del  territorio  e del suolo dai rischi da
dissesto idrogeologico.
   4.  Per l'anno 2003 il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto
serra  e'  esente  da  accisa.  Per  le  modalita'  di erogazione del
beneficio  si  applicano le disposizioni contenute nel regolamento di
cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre
2001, n. 454.
   5.  Al  comma  6-bis  dell'articolo  23 del decreto legislativo 11
maggio  1999,  n.  152,  come  da ultimo modificato dall'articolo 52,
comma 73, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: "30 giugno
2002" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2003".
   6.  Al  comma  2 dell'articolo 22 della legge 23 dicembre 2000, n.
388,  te  parole:  "dalla  data  di  entrata in vigore della presente
legge" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1 gennaio 2003".