Art. 2 
      Riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche 
 
  1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) all'articolo 3, relativo alla base imponibile, nel comma  1,  dopo
le parole: "al netto degli oneri  deducibili  indicati  nell'articolo
10" sono aggiunte le seguenti: ", nonche' della  deduzione  spettante
ai sensi dell'articolo 10-bis"; 
b) dopo l'articolo 10, relativo agli oneri deducibili, e' inserito il
seguente: 
"Art.   10-bis.   (Deduzione   per   assicurare   la   progressivita'
dell'imposizione) - 1. Dal reddito complessivo, aumentato del credito
d'imposta di cui all'articolo 14 e al netto degli oneri deducibili di
cui all'articolo 10, si deduce l'importo di 3.000 euro. 
2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno  o  piu'
redditi di cui agli articoli 46, con esclusione  di  quelli  indicati
nel comma 2, lettera a), e 47, comma 1, lettere a), b),  c),  c-bis),
d), h-bis) e l), la deduzione di cui al comma 1 e'  aumentata  di  un
importo pari a 4.500 euro, non cumulabile  con  quello  previsto  dai
commi 3 e 4, rapportato al periodo di lavoro nell'anno. 
3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno  o  piu'
redditi di cui all'articolo 46, comma 2, lettera a), la deduzione  di
cui al comma 1 e' aumentata di un importo  pari  a  4.000  euro,  non
cumulabile con quello previsto dai commi 2 e 4, rapportato al periodo
di pensione nell'anno. 
4. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno  o  piu'
redditi di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo  49  o  di
impresa di cui all'articolo 79, la deduzione di cui  al  comma  1  e'
aumentata di un importo pari a 1.500 euro, non cumulabile con  quello
previsto dai commi 2 e 3. 
5. La deduzione di cui  ai  commi  precedenti  spetta  per  la  parte
corrispondente al rapporto tra l'ammontare di 26.000 euro,  aumentato
delle deduzioni indicate nei commi da 1 a 4 e degli oneri  deducibili
di cui all'articolo 10 e diminuito  del  reddito  complessivo  e  del
credito d'imposta di cui all'articolo 14, e l'importo di 26.000 euro. 
Se il predetto rapporto e'  maggiore  o  uguale  a  1,  la  deduzione
compete per intero; se lo stesso ezero o minore di zero, la deduzione
non compete; negli altri casi, ai  fini  del  predetto  rapporto,  si
computano le prime quattro cifre decimali."; 
   c) all'articolo 11, relativo alla determinazione dell'imposta: 
   1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
"1. L'imposta lorda e' determinata applicando al reddito complessivo,
al netto degli oneri deducibili indicati  nell'articolo  10  e  della
deduzione per assicurare la progressivita'  dell'imposizione  di  cui
all'articolo 10-bis, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito: 
    a) fino a 15.000 euro, 23 per cento; 
    b) oltre 15.000 euro e fino a 29.000 euro, 29 per cento; 
    c) oltre 29.000 euro e fino a 32.600 euro, 31 per cento; 
    d) oltre 32.600 euro e fino a 70.000 euro, 39 per cento; 
    e) oltre 70.000 euro, 45 per cento"; 
   2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
"1-bis.  Se  alla  formazione  del  reddito  complessivo   concorrono
soltanto redditi di pensione non superiori a 7.500 euro,  redditi  di
terreni  per  un  importo  non  superiore  a  185,92  euro  e  quello
dell'unita' immobiliare adibita  ad  abitazione  principale  e  delle
relative pertinenze  l'imposta  non  e'  dovuta.  Se,  alle  medesime
condizioni previste nel periodo precedente,  i  redditi  di  pensione
sono superiori a 7.500 euro ma non a 7.800 euro,  non  e'  dovuta  la
parte d'imposta netta eventualmente eccedente la  differenza  tra  il
reddito complessivo e 7.500 euro"; 
    d) l'articolo 13, relativo alle altre detrazioni,  e'  sostituito
dal seguente: 
"Art. 13. (Altre detrazioni) - 1.  Se  alla  formazione  del  reddito
concorrono uno o piu' redditi di cui agli articoli 46, con esclusione
di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 47,  comma  1,  lettere
a),  b),  c),  c-bis),  d),  h-bis)  e  l),  spetta  una   detrazione
dall'imposta lorda pari a: 
    a) 130 euro se il reddito complessivo e' superiore a 27.000  euro
ma non a 29.500 euro; 
    b) 235 euro se il reddito complessivo e' superiore a 29.500  euro
ma non a 36.500 euro; 
    c) 180 euro se il reddito complessivo e' superiore a 36.500  euro
ma non a 41.500 euro; 
    d) 130 euro se il reddito complessivo e' superiore a 41.500  euro
ma non a 46.700 euro; 
    e) 25 euro se il reddito complessivo esuperiore a 46.700 euro  ma
non a 52.000 euro. 
2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno  o  piu'
redditi di cui all'articolo 46,  comma  2,  lettera  a),  spetta  una
detrazione dall'imposta lorda pari a: 
    a) 70 euro se il reddito complessivo e' superiore a  24.500  euro
ma non a 27.000 euro; 
    b) 170 euro se il reddito complessivo e' superiore a 27.000  euro
ma non a 29.000 euro; 
    c) 290 euro se il reddito complessivo e' superiore a 29.000  euro
ma non a 31.000 euro; 
    d) 230 euro se il reddito complessivo e' superiore a 31.000  euro
ma non a 36.500 euro; 
    e) 180 euro se il reddito complessivo e' superiore a 36.500  euro
ma non a 41.500 euro; 
    f) 130 euro se il reddito complessivo e' superiore a 41.500  euro
ma non a 46.700 euro; 
    g) 25 euro se il reddito complessivo esuperiore a 46.700 euro  ma
non a 52.000 euro. 
3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno  o  piu'
redditi di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo  49  o  di
impresa di cui all'articolo 79, spetta una detrazione  dall'  imposta
lorda pari a: 
    a) 80 euro se il reddito complessivo esuperiore a 25.500 euro  ma
non a 29.400 euro; 
    b) 126 euro se il reddito complessivo esuperiore a 29.400 euro ma
non a 31.000 euro; 
    c) 80 euro se i! reddito complessivo esuperiore a 31.000 euro  ma
non a 32.000 euro. 
4. Le detrazioni di cui ai commi da 1 a 3  non  sono  cumulabili  tra
loro". 
  2. All'articolo 23, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  600,  dopo  le  parole:  "i
corrispondenti scaglioni annui di reddito" sono inserite le seguenti: 
", al netto della deduzione di cui all'articolo 10-bis  del  medesimo
testo unico,". 
  3. Ai fini della  determinazione  dell'imposta  sui  redditi  delle
persone fisiche dovuta sul reddito complessivo  per  l'anno  2003,  i
contribuenti, in sede di dichiarazione dei redditi, possono applicare
le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, di cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e
successive modificazioni, in vigore al  31  dicembre  2002,  se  piu'
favorevoli. 
  4. La deduzione di cui all'articolo 10-bis del  testo  unico  delle
imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  introdotto  dal  comma  1  del
presente articolo, non rileva ai fini della determinazione della base
imponibile delle addizionali all'imposta sul  reddito  delle  persone
fisiche, fermo restando, comunque, quanto previsto dall'articolo  50,
comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 15  dicembre  1997,
n. 446, e dall'articolo  1,  comma  4,  del  decreto  legislativo  28
settembre 1998, n. 360. 
  5. La detrazione fiscale spettante per gli interventi  di  recupero
del patrimonio edilizio di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni, ivi compresi gli interventi
di bonifica dall'amianto, compete, per le spese sostenute fino al  30
settembre 2003, per un ammontare complessivo non superiore  a  48.000
euro, per una quota pari al 36 per  cento  degli  importi  rimasti  a
carico del contribuente, da ripartire in dieci quote annuali di  pari
importo. Nel caso in cui gli interventi di  recupero  del  patrimonio
edilizio realizzati fino al 30 settembre 2003 consistano  nella  mera
prosecuzione di interventi  iniziati  successivamente  al  1  gennaio
1998, ai fini del computo del limite massimo delle  spese  ammesse  a
fruire della detrazione si tiene conto anche  delle  spese  sostenute
negli stessi anni. Resta fermo, in caso di trasferimento per atto tra
vivi dell'unita' immobiliare oggetto degli interventi di recupero del
patrimonio edilizio di cui all'articolo 1  della  legge  27  dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni, che spettano all'acquirente
persona fisica dell'unita' immobiliare esclusivamente  le  detrazioni
non utilizzate in tutto o in parte dal venditore. In caso di  decesso
dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette,
per intero,  esclusivamente  all'erede  che  conservi  la  detenzione
materiale e diretta del bene. Per i soggetti, proprietari o  titolari
di un diritto reale sull'immobile oggetto  dell'intervento  edilizio,
di eta' non inferiore a 75 e a 80 anni,  la  detrazione  puo'  essere
ripartita, rispettivamente, in cinque e tre quote annuali costanti di
pari importo. 
  6. All'articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001,  n.  448,
le parole: "31 dicembre 2002" e: "30  giugno  2003"  sono  sostituite
rispettivamente dalle seguenti: "31  dicembre  2003"  e:  "30  giugno
2004"; all'alinea del comma 1 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre
1999, n. 488, e successive modificazioni,  le  parole:  "31  dicembre
2002" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2003". 
  7. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della  legge
23 agosto 1988, n. 400, sono determinati i criteri per l'attribuzione
alle persone fisiche di un  contributo,  finalizzato  alla  riduzione
degli oneri effettivamente rimasti a carico per l'attivita' educativa
di altri componenti  del  medesimo  nucleo  familiare  presso  scuole
paritarie, nel limite complessivo massimo di 30 milioni di  euro  per
ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005. 
  8. Dopo il comma 4 dell'articolo 14 della legge 24  dicembre  1993,
n. 537, e' inserito il seguente: 
"4-bis. Nella determinazione dei redditi di cui all'articolo 6, comma
1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del
Presidente della Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  non  sono
ammessi in deduzione i costi o le spese riconducibili a fatti, atti o
attivita'  qualificabili  come  reato,  fatto  salvo  l'esercizio  di
diritti costituzionalmente riconosciuti". 
  9. Sono indeducibili ai sensi dell'articolo  75  del  citato  testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  n.  917  del
1986, e successive modificazioni, i costi sostenuti per l'acquisto di
beni o servizi destinati, anche indirettamente, a medici,  veterinari
o  farmacisti,  allo  scopo  di  agevolare,  in  qualsiasi  modo,  la
diffusione di specialita' medicinali o di ogni altro prodotto ad  uso
farmaceutico. 
  10. La revisione  delle  aliquote  e  degli  scaglioni  di  reddito
prevista nel comma 1, lettera c), del presente articolo,  ha  effetto
per i periodi di imposta che hanno inizio dopo il  31  dicembre  2004
per gli emolumenti arretrati di cui all'articolo 16, comma 1, lettera
b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e  successive
modificazioni. 
  11. Per l'anno  2003  i  redditi  derivanti  da  lavoro  dipendente
prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del  rapporto,
all'estero in zone di  frontiera  ed  in  altri  Paesi  limitrofi  da
soggetti residenti nel territorio dello Stato concorrono a formare il
reddito complessivo per l'importo eccedente 8.000 euro. 
  12. Il primo periodo  del  sesto  comma  dell'articolo  25-bis  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e'
sostituito dal seguente: "Per le prestazioni  rese  dagli  incaricati
alle  vendite  a  domicilio  di  cui  all'articolo  19  del   decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la ritenuta e' applicata a  titolo
d'imposta ed e' commisurata all'ammontare delle provvigioni percepite
ridotto del 22 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese
di produzione del reddito". 
  13. Al comma 4 dell'articolo 30 della legge 23  dicembre  2000,  n.
388, concernente l'indetraibilita' dell'IVA afferente  le  operazioni
aventi ad oggetto ciclomotori, motocicli, autovetture ed  autoveicoli
di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 19-bis 1 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  le  parole:
"31 dicembre 2002"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "31  dicembre
2003".