Art. 20
             Emersione di attivita' detenute all'estero

  1.  Le  disposizioni  del  capo  III del decreto-legge 25 settembre
2001,  n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001, n. 409, nonche' dell'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge
22  febbraio  2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge
23  aprile  2002,  n. 73, si applicano alle operazioni di rimpatrio e
regolarizzazione  effettuate  tra  il  1  gennaio 2003 e il 30 giugno
2003, fatte salve le disposizioni che seguono:
a) la   somma  da  versare  e'  pari  al  4  per  cento  dell'importo
   dichiarato.  Il  versamento della somma e' effettuato in denaro ed
   e'  conseguentemente  esclusa  la facolta' di corrisponderla nelle
   forme   previste   dall'articolo   12,   comma   2,  del  predetto
   decreto-legge n. 350 del 2001;
b) il  tasso di cambio per la determinazione del controvalore in euro
   delle  attivita'  finanziarie  e  degli investimenti rimpatriati o
   regolarizzati e' stabilito entro il 15 gennaio 2003;
c) il  modello  di  dichiarazione  riservata  eapprovato  entro dieci
   giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;
d) relativamente alle attivita' finanziarie oggetto di rimpatrio o di
   regolarizzazione,  la  presentazione della dichiarazione riservata
   esclude  la  punibilita'  per le sanzioni previste dall'articolo 5
   del   decreto-legge  28  giugno  1990,  n.  167,  convertito,  con
   modificazioni,  dalla  legge 4 agosto 1990, n. 227, riguardanti le
   dichiarazioni  di cui agli articoli 2 e 4 del citato decreto-legge
   per  gli  anni 2000 e 2001. Relativamente alle medesime attivita',
   gli  interessati non sono tenuti ad effettuare le dichiarazioni di
   cui  agli  articoli 2 e 4 del decreto-legge n. 167 del 1990 per il
   periodo  d'imposta  in  corso  alla  data  di  presentazione della
   dichiarazione   riservata   nonche'   per   il  periodo  d'imposta
   precedente.   Restano   fermi   gli   obblighi   di  dichiarazione
   all'Ufficio  italiano  dei  cambi  previsti  dall'articolo  3  del
   predetto decreto-legge;
e) la   determinazione   dei   redditi   derivanti   dalle  attivita'
   finanziarie  rimpatriate  percepiti  dal 1 agosto 2001 e fino alla
   data  di  presentazione  della dichiarazione riservata puo' essere
   effettuata   sulla   base   del   criterio   presuntivo   indicato
   nell'articolo   6  del  decreto-legge  28  giugno  1990,  n.  167,
   convertito,  con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227,
   e  successive  modificazioni.  In  tale  caso  sui  redditi  cosi'
   determinati    l'intermediario   al   quale   e'   presentata   la
   dichiarazione   riservata  applica  un'imposta  sostitutiva  delle
   imposte  sui  redditi  con  l'aliquota del 27 per cento. L'imposta
   sostitutiva   e'  prelevata  dall'intermediario,  anche  ricevendo
   apposita  provvista  dagli  interessati,  ed  e'  versata entro il
   sedicesimo  giorno  del  mese  successivo  a  quello  in cui si e'
   perfezionata l'operazione di rimpatrio;
f) per  i  redditi  derivanti dalle attivita' regolarizzate percepiti
   dal  27  settembre 2001 fino al 31 dicembre 2001, la presentazione
   della  dichiarazione  riservata  esclude  la  punibilita'  per  le
   sanzioni  amministrative,  tributarie  e  previdenziali nonche' la
   punibilita'  per i reati indicati negli articoli 4 e 5 del decreto
   legislativo  10  marzo  2000,  n. 74, a condizione che entro il 31
   ottobre 2003 sia eseguito il pagamento dei tributi e contributi di
   legge,  aumentato  degli  interessi  moratori  calcolati  al tasso
   legale,  e che tali redditi siano indicati nella dichiarazione dei
   redditi   integrativa   relativa  al  periodo  d'imposta  2001  da
   trasmettere esclusivamente in via telematica.
  2.  All'articolo  10,  comma 4, del decreto legislativo 21 novembre
1997,  n. 461, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonche'
per  i  trasferimenti dall'estero relativi ad operazioni suscettibili
di  produrre redditi di capitale sempreche' detti redditi siano stati
assoggettati  dall'intermediario  residente  a  ritenuta o ad imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi".
  3.  Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1990, n.
167,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 4 agosto 1990, n.
227, e' sostituito dal seguente:
"3.  Le  evidenze  di  cui  ai commi 1 e 2 sono tenute a disposizione
dell'amministrazione  finanziaria  per  cinque  anni e trasmesse alla
stessa  secondo  le  modalita'  stabilite  con i provvedimenti di cui
all'articolo 7, comma 1".
  4. Il comma 4-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1990,
n.  167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n.
227, e' sostituito dal seguente:
  "4-bis.  Gli intermediari di cui ai commi 1 e 2 possono effettuare,
per  conto  dei  soggetti'  indicati  nell'articolo  4,  comma 1, non
residenti,  trasferimenti verso l'estero nei limiti dei trasferimenti
dall'   estero   complessivamente   effettuati   o  ricevuti,  e  dei
corrispettivi  o  altri  introiti  realizzati  in Italia, documentati
all'intermediario  secondo i criteri stabiliti con i provvedimenti di
cui all'articolo 7, comma 1".
  5.  Il comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 28 giugno 1990, n.
167,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 4 agosto 1990, n.
227, e' sostituito dal seguente:
"1.  Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sono
stabilite  particolari  modalita'  per  l'adempimento degli obblighi,
nonche'  per  la  trasmissione  delle  evidenze di cui ai commi 1 e 2
dell'articolo  1  e  degli  altri  dati  e notizie di cui al presente
decreto.  Con  gli  stessi provvedimenti tali obblighi ed adempimenti
possono  essere limitati per specifiche categorie o causali e possono
esserne variati gli importi".
  6.   La   definizione  degli  imponibili  secondo  le  disposizioni
dell'articolo  7  non  ha  effetto  relativamente ai redditi di fonte
estera  e  alle  violazioni  riguardanti  le  disposizioni  di cui al
decreto-legge  28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.