Art. 21
                  Disposizioni in materia di accise

  1.  Le  disposizioni  in materia di riduzione di aliquote di accisa
sulle  emulsioni  stabilizzate,  di  cui  all'articolo  24,  comma 1,
lettera  d),  della  legge  23  dicembre  2000, n. 388, prorogate, da
ultimo,  fino  al  31  dicembre  2002,  dall'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge  8  luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni,
dalla  legge 8 agosto 2002, n. 178, sono ulteriormente prorogate fino
al  30  giugno 2003. La disposizione contenuta nell'articolo 1, comma
1-bis,  del  decreto-legge  28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge 27 febbraio 2002, n. 16, si applica fino
al 30 giugno 2003.
  2.  Le disposizioni in materia di aliquota di accisa sul gas metano
per  combustione  per  uso  industriale  di  cui  all'articolo  4 del
decreto-legge  1 ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  30  novembre  2001, n. 418, prorogate, da ultimo, al 31
dicembre  2002,  dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 8 luglio
2002,  n.  138,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 8 agosto
2002, n. 178, sono ulteriormente prorogate fino al 30 giugno 2003.
  3. Le disposizioni in materia di agevolazioni sul gasolio e sul GPL
impiegati   nelle  zone  montane  ed  in  altri  specifici  territori
nazionali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1 ottobre 2001, n.
356,  convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n.
418, prorogate, da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, dall'articolo 1,
comma  3,  del  decreto-legge  8 luglio 2002, n. 138, convertito, con
modificazioni,  dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono ulteriormente
prorogate fino al 30 giugno 2003.
  4.  Le  disposizioni  in  materia  di  agevolazione  per le reti di
teleriscaldamento   alimentate   con   biomassa  ovvero  con  energia
geotermica,  di  cui all'articolo 6 del decreto-legge 1 ottobre 2001,
n.  356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001,
n. 418, prorogate, da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, dall'articolo
1,  comma 4, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con
modificazioni,  dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono ulteriormente
prorogate fino al 30 giugno 2003.
  5.  Le disposizioni in materia di aliquote di accisa sul gas metano
per  combustione  per  usi  civili,  di cui all'articolo 27, comma 4,
della  legge  23  dicembre  2000, n. 388, sono prorogate al 30 giugno
2003.
  6.  Il  regime agevolato previsto dall'articolo 7, comma 1-ter, del
decreto-legge   30   dicembre   1991,   n.   417,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  6  febbraio 1992, n. 66, concernente il
gasolio  per  autotrazione destinato al fabbisogno della provincia di
Trieste  e  dei  comuni  della  provincia  di  Udine, individuati dal
decreto  del  Ministro delle finanze 30 luglio 1993, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 227 del 27 settembre 1993, e' prorogato fino al
31  dicembre  2003.  Il quantitativo e' stabilito in litri 23 milioni
per  la provincia di Trieste ed in litri 5 milioni per i comuni della
provincia di Udine.
  7.  Per  l'anno 2002 non si fa luogo all'emanazione del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 8, comma
5,  della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con il quale sono stabiliti
gli aumenti intermedi delle aliquote delle accise sugli oli minerali,
sul  carbone,  sul coke di petrolio, sull'"orimulsion", nonche' sulle
emulsioni  stabilizzate  di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d),
della   legge   23   dicembre   2000,   n.  388,  occorrenti  per  il
raggiungimento progressivo della misura delle aliquote decorrenti dal
1 gennaio 2005.
  8.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze puo' disporre con
propri  decreti,  entro il 30 aprile 2003, l'aumento dell'aliquota di
base  dell'  imposta di consumo sulle sigarette prevista dal comma 1,
lettera a) dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
  9.   I   decreti  di  cui  al  comma  8,  tenuto  anche  conto  dei
provvedimenti  di  variazione  delle tariffe dei prezzi di vendita al
pubblico  dei  tabacchi  lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi
dell'articolo  2  della  legge  13  luglio 1965, n. 825, e successive
modificazioni,  devono  assicurare  maggiori  entrate  in  misura non
inferiore a 435 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003.
  10. I benefici di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30
dicembre  1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 1998, n. 30, per il periodo 2003-2005 sono estesi nei limite
del 25 per cento alle imprese armatoriali per le navi che esercitano,
anche   in  via  non  esclusiva,  per  l'intero  anno,  attivita'  di
cabotaggio,  ad  esclusione delle navi di proprieta' dello Stato o di
imprese  che  hanno  in  vigore  con  esso convenzioni o contratti di
servizio.
  11.  Il  comma  1-quater  dell'articolo  62  del  testo unico delle
imposte   sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, a 917, e' sostituito dal seguente:
"1-quater.  Le  imprese  autorizzate  all'auto-trasporto di merci, in
luogo  della  deduzione,  anche  analitica,  delle spese sostenute in
relazione  alle trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori del
territorio  comunale, possono dedurre un importo pari a euro 59,65 al
giorno,  elevate  a  euro 95,80 per le trasferte all'estero, al netto
delle spese di viaggio e di trasporto".
  12.  Le  disposizioni  del  comma  11  si applicano a decorrere dal
periodo d'imposta avente inizio successivamente al 31 dicembre 2001.
  13. All'articolo 61, comma 4, della legge 21 novembre 2000, n. 342,
le parole: "di lire 74 miliardi per l'anno 2002 e di lire 75 miliardi
a decorrere dall'arino 2003" sono sostituite dalle seguenti: "di euro
48.546.948,51  per  l'anno  2002  e di euro 49.063.405,41 a decorrere
dall'anno 2003".
  14. Fino al 31 dicembre 2003 e' sospeso l'adeguamento delle tariffe
applicabili  per  le operazioni in materia di motorizzazione ai sensi
dell'articolo 18 della legge 1 dicembre 1986, n. 870.
  15.  Il  numero 11) del primo comma dell'articolo 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' abrogato.