Art. 23.
    (Razionalizzazione delle spese e flessibilita' del bilancio)

   1.  Per  il  conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, le
dotazioni  iniziali  delle unita' previsionali di base degli stati di
previsione  dei  Ministeri  per  l'anno  finanziario 2003 concernenti
spese  per  consumi  intermedi  non  aventi  natura obbligatoria sono
ridotte del 10 per cento. In ciascuno stato di previsione della spesa
e'  istituito  un  fondo  da  ripartire  nel corso della gestione per
provvedere  ad  eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per
consumi intermedi, la cui dotazione iniziale e' costituita dal 10 per
cento  dei  rispettivi stanziamenti come risultanti dall'applicazione
del  periodo  precedente.  La  ripartizione del fondo e' disposta con
decreto  del  Ministro  competente,  comunicati,  anche  con evidenze
informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite gli
Uffici  centrali  del  bilancio,  nonche' alle competenti Commissioni
parlamentari e alla Corte dei conti.
   2.  Ai  fini del conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1 le
dotazioni  relative  agli enti indicati nella Tabella C allegata alla
presente  legge  sono  rideterminate  nella medesima Tabella, con una
riduzione  complessiva  del  2,5 per cento rispetto alla legislazione
vigente;  analoga  riduzione  e'  disposta  per  gli  stanziamenti di
bilancio  destinati  al  finanziamento degli enti pubblici diversi da
quelli   indicati  nella  Tabella  C,  intendendosi  conseguentemente
modificate le relative autorizzazioni di spesa.
   3.  Gli enti previdenziali pubblici si adeguano ai principi di cui
al  presente articolo riducendo le proprie spese di funzionamento per
consumi intermedi in misura non inferiore al 10 per cento rispetto al
consuntivo  2001.  A  decorrere dal 1 gennaio 2003, in considerazione
dell'istituzione, ai sensi dell'articolo 69, comma 14, della legge 23
dicembre  2000,  n.  388,  della  gestione finanziaria e patrimoniale
unica   dell'istituto   nazionale  di  previdenza  per  i  dipendenti
dell'amministrazione  pubblica (INPDAP), ai fini della determinazione
dell'apporto  dello Stato di cui all'articolo 2, comma 4, della legge
8  agosto 1995, n. 335, come modificato dalla legge 23 dicembre 1996,
n.  662,  si  tiene  conto  dell'ammontare  complessivo  di  tutte le
disponibilita' finanziarie dell'ente.
   4.  Agli  enti  territoriali  si  applicano le disposizioni di cui
all'articolo 29.
   5.  I  provvedimenti  di  riconoscimento di debito posti in essere
dalle  amministrazioni  pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono trasmessi agli organi
di controllo ed alla competente procura della Corte dei conti.