Art. 24
                     Acquisto di beni e servizi

  1.  Per  ragioni  di  trasparenza e concorrenza, le amministrazioni
aggiudicatrici,  quali individuate nell'articolo 1 del testo unico di
cui  al  decreto  legislativo  24  luglio  1992, n. 358, e successive
modificazioni,  e  nell'articolo  2  del decreto Legislativo 17 marzo
1995,  n.  157,  e  successive  modificazioni,  per l'aggiudicazione,
rispettivamente,  delle  pubbliche forniture e degli appalti pubblici
di   servizi  disciplinati  dalle  predette  disposizioni,  espletano
procedure  aperte  o  ristrette,  con  le  modalita'  previste  dalla
normativa nazionale di recepimento della normativa comunitaria, anche
quando  il  valore  del  contratto  e'  superiore  a  50.000 euro. E'
comunque   fatto   salvo,   per   l'affidamento  degli  incarichi  di
progettazione,  quanto  previsto dall'articolo 17, commi 10, 11 e 12,
della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.
  2. Sono esclusi dall'obbligo di cui al comma 1:
a) i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;
b) le pubbliche amministrazioni, nell'ipotesi in cui facciano ricorso
   alle  convenzioni  quadro definite dalla CONSIP Spa ai sensi degli
   articoli  26  della legge 23 dicembre 1999, n. 488, 59 della legge
   23  dicembre  2000,  n. 388, e 32 della legge 28 dicembre 2001, n.
   448, ovvero facciano ricorso al mercato elettronico della pubblica
   amministrazione  di  cui all'articolo 11 del regolamento di cui al
   decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101;
c) le cooperative sociali, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera
   b), della legge 8 novembre 1991, n. 381.
  3.  Fermo quanto previsto dagli articoli 26 della legge 23 dicembre
1999,  n.  488,  59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, 2, comma 1,
del   decreto-legge  18  settembre  2001,  n.  347,  convertito,  con
modificazioni,  dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e 24 e 32 della
legge   28  dicembre  2001,  n.  448,  le  pubbliche  amministrazioni
considerate nella Tabella C allegata alla presente legge e, comunque,
gli  enti  pubblici  istituzionali  hanno  l'obbligo di utilizzare le
convenzioni  quadro  definite  dalla  CONSIP  Spa.  Per  procedere ad
acquisti  in  maniera autonoma gli enti di cui all'articolo 24, comma
6,  della  legge  28  dicembre  2001, n. 448, adottano i prezzi delle
convenzioni  di  cui  sopra  come  base  d'asta  al ribasso. Gli atti
relativi  sono  trasmessi ai rispettivi organi di revisione contabile
per  consentire  l'esercizio  delle funzioni di controllo. Al fine di
consentire  il  conseguimento  di  risparmi  di  spesa, alle predette
convenzioni possono, altresi', aderire i soggetti di cui all'articolo
1, comma 1, della legge 3 giugno 1999, n. 157.
  4.  I  contratti stipulati in violazione del comma 1 o dell'obbligo
di  utilizzare  le  convenzioni quadro definite dalla CONSIP Spa sono
nulli.  Il  dipendente  che  ha sottoscritto il contratto risponde, a
titolo  personale,  delle  obbligazioni  eventualmente  derivanti dai
predetti   contratti.   La   stipula   degli   stessi   e'  causa  di
responsabilita'  amministrativa;  ai  fini  della  determinazione del
danno  erariale,  si tiene anche conto della differenza tra il prezzo
previsto nelle convenzioni anzidette e quello indicato nel contratto.
  5.  Anche  nelle  ipotesi  in  cui la vigente normativa consente la
trattativa   privata,  le  pubbliche  amministrazioni  possono  farvi
ricorso  solo  in  casi eccezionali e motivati, previo esperimento di
una  documentata  indagine  di  mercato,  dandone  comunicazione alla
sezione regionale della Corte dei conti.
  6.  Al  fine  di razionalizzare e contenere la spesa pubblica e per
consentire  il  monitoraggio dei consumi pubblici, la CONSIP Spa puo'
stipulare convenzioni quadro ai sensi dell'articolo 26 della legge 23
dicembre    1999,   n.   488,   e   successive   modificazioni,   per
l'approvvigionamento  di beni o servizi di specifico interesse di una
o  piu'  amministrazioni  di cui al comma 1 del presente articolo nel
rispetto  di  quanto  stabilito  al  comma  3,  ovvero  puo' svolgere
facoltativamente ed a titolo gratuito, per conto e su richiesta delle
amministrazioni  medesime,  le  attivita' di stazione appaltante, nel
rispetto  della  normativa  nazionale  e  comunitaria  sugli  appalti
pubblici.
  7.  Per  gli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6 della legge 24
ottobre  1977, n. 801, i casi e le modalita' differenziati di ricorso
alla  procedura di acquisizione di beni e servizi in economia, ovvero
a  trattativa  privata, sono stabiliti con decreto del Presidente del
Consiglio  dei  ministri,  emanato  su  proposta  del Comitato di cui
all'articolo  2 della citata legge n. 801 del 1977, previe intese con
il Ministro dell'economia e delle finanze.
  8.  I  servizi  prestati  dalla CONSIP Spa alle societa' per azioni
interamente  partecipate dallo Stato ai sensi dell'articolo 32, comma
1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nei confronti delle quali e'
previsto il controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 12
della  legge  21 marzo 1958, n. 259, e successive modificazioni, sono
remunerati nel rispetto della normativa comunitaria di settore.
  9.  Le  disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 5 costituiscono, per le
regioni, norme di principio e di coordinamento.