Art. 25.
       (Pagamento e riscossione di somme di modesto ammontare)

   1.  Con  uno  o  piu'  decreti  del Ministro dell'economia e delle
finanze,  sono  adottate  ai  sensi  dell'articolo 17, comma 2, della
legge  23  agosto 1988, n. 400, disposizioni relative alla disciplina
del  pagamento  e della riscossione di crediti di modesto ammontare e
di  qualsiasi  natura,  anche  tributaria,  applicabile  a  tutte  le
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  compresi  gli  enti pubblici
economici.
   2.  Con  i  decreti  di  cui al comma 1 sono stabiliti gli importi
corrispondenti  alle somme considerate di modesto ammontare, le somme
onnicomprensive  di  interessi o sanzioni comunque denominate nonche'
norme  riguardanti  l'esclusione  di  qualsiasi  azione  cautelativa,
ingiuntiva ed esecutiva. Tali disposizioni si possono applicare anche
per periodi d'imposta precedenti e non devono in ogni caso intendersi
come franchigia.
   3.  Sono  esclusi i corrispettivi per servizi resi dalle pubbliche
amministrazioni a pagamento.
   4. Gli importi sono, in ogni caso, arrotondati all'unita' euro. In
sede  di  prima applicazione dei decreti di cui al comma 1, l'importo
minimo non puo' essere inferiore a 12 euro.