Art. 26
         Disposizioni in materia di innovazione tecnologica

  1.  Per  l'attuazione  del  comma 7 dell'articolo 29 della legge 28
dicembre  2001, n. 448, e' istituito il Fondo per il finanziamento di
progetti di innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni e
nel  Paese  con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2003,
al  cui  finanziamento concorrono la riduzione dell'8 per cento degli
stanziamenti  per  l'informatica  iscritti nel bilancio dello Stato e
quota parte delle riduzioni per consumi intermedi di cui all'articolo
23,  comma  3.  Il  Ministro  per  l'innovazione  e le tecnologie, di
concerto  con  il  Ministro  per  la  funzione pubblica e il Ministro
dell'economia  e  delle finanze, con uno o piu' decreti di natura non
regolamentare,  stabilisce  le  modalita' di funzionamento del Fondo,
individua  i  progetti  da  finanziare e, ove necessario, la relativa
ripartizione tra le amministrazioni interessate.
  2.  Al  fine  di  assicurare  una  migliore  efficacia  della spesa
informatica  e  telematica sostenuta dalle pubbliche amministrazioni,
di   generare   significativi   risparmi  eliminando  duplicazioni  e
inefficienze,  promuovendo le migliori pratiche e favorendo il riuso,
nonche' di indirizzare gli investimenti nelle tecnologie informatiche
e  telematiche,  secondo  una  coordinata  e  integrata strategia, il
Ministro per l'innovazione e le tecnologie:
a) definisce   con   proprie   direttive  le  linee  strategiche,  la
   pianificazione   e   le   aree   di   intervento  dell'innovazione
   tecnologica   nelle   pubbliche  amministrazioni,  e  ne  verifica
   l'attuazione;
b) approva,  con  il Ministro dell'economia e delle finanze, il piano
   triennale  ed i relativi aggiornamenti annuali di cui all'articolo
   7  del  decreto  legislativo  12 febbraio 1993, n. 39, entro il 30
   giugno di ogni anno;
c) valuta  la  congruenza dei progetti di innovazione tecnologica che
   ritiene  di  grande  valenza strategica rispetto alle direttive di
   cui alla lettera a) ed assicura il monitoraggio dell'esecuzione;
d) individua  i progetti intersettoriali che devono essere realizzati
   in   collaborazione   tra  le  varie  amministrazioni  interessate
   assicurandone  il  coordinamento  e  definendone  le  modalita' di
   realizzazione;
e) valuta,  sulla base di criteri e metodiche di ottimizzazione della
   spesa,   il   corretto  utilizzo  delle  risorse  finanziarie  per
   l'informatica   e   la   telematica   da   parte   delle   singole
   amministrazioni;
f) stabilisce  le modalita' con le quali le pubbliche amministrazioni
   comunicano  le  informazioni  relative  ai  programmi informatici,
   realizzati su loro specifica richiesta, di cui esse dispongono, al
   fine  di  consentirne il riuso previsto dall'articolo 25, comma 1,
   della legge 24 novembre 2000, n. 340;
g) individua  specifiche  iniziative  per  i  comuni  con popolazione
   inferiore a 5.000 abitanti e per le isole minori;
h) promuove  l'informazione  circa  le  iniziative  per la diffusione
   delle nuove tecnologie.
  3.  Nei  casi  in  cui  i progetti di cui ai commi 1 e 2 riguardino
l'organizzazione  e  la  dotazione  tecnologica delle regioni e degli
enti   territoriali,   i   provvedimenti  sono  adottati  sentita  la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281.
  4.  Al  fine  di  accelerare la diffusione della carta di identita'
elettronica  e  della  carta  nazionale  dei  servizi,  le  pubbliche
amministrazioni  interessate,  nel  quadro  di un programma nazionale
approvato con decreto dei Ministri per l'innovazione e le tecnologie,
dell'economia  e  delle finanze, della salute e dell'interno, possono
procurarsi  i  necessari  finanziamenti  nelle  seguenti  forme anche
cumulabili tra loro:
a) convenzioni con istituti di credito o finanziari;
b) contributi di privati interessati a forme di promozione;
c) ricorso alla finanza di progetto;
d) operazioni di cartolarizzazione.
  5.  Con  decreto  del  Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, adottato di concerto con il Ministro per l'innovazione
e  le  tecnologie,  sono  determinati  i  criteri  e  le procedure di
accreditamento  dei corsi universitari a distanza e delle istituzioni
universitarie  abilitate a rilasciare titoli accademici, ai sensi del
regolamento  di  cui al decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, al termine
dei  corsi  stessi, senza oneri a carico del bilancio dello Stato. Ai
fini  dell'acquisizione  dell'autorizzazione  al  rilascio dei titoli
accademici,  le  istituzioni  devono  disporre  di  adeguate  risorse
organizzative e gestionali in grado di:
a) presentare  un'architettura  di  sistema  flessibile  e  capace di
   utilizzare  in  modo  mirato le diverse tecnologie per la gestione
   dell'interattivita',   salvaguardando   il  principio  della  loro
   usabilita';
b) favorire  l'integrazione  coerente  e  didatticamente valida della
   gamma di servizi di supporto alla didattica distribuita;
c) garantire  la  selezione,  progettazione  e  redazione di adeguate
   risorse di apprendimento per ciascun courseware;
d) garantire adeguati contesti di interazione per la somministrazione
   e  la  gestione  del  flusso dei contenuti di apprendimento, anche
   attraverso l'offerta di un articolato servizio di teletutoring;
e) garantire  adeguate  procedure di accertamento delle conoscenze in
   funzione della certificazione delle competenze acquisite;
   provvedere alla ricerca e allo sviluppo di architetture innovative
   di  sistemi  e-learning  in  grado di supportare il flusso di dati
   multimediali  relativi  alla  gamma  di  prodotti di apprendimento
   offerti.
  6.  Per  la  realizzazione  dell'anagrafe  degli italiani residenti
all'estero e per la informatizzazione delle prefetture e' autorizzata
la  spesa  di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e
2005.