Art. 27.
                     (Progetto "PC ai giovani")

   1.  Nello  stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze  e'  istituito  un Fondo speciale, denominato "PC ai giovani"
nel  quale  affluiscono le disponibilita', non impegnate alla data di
entrata  in  vigore  della  presente  legge, di cui all'articolo 103,
comma  4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, fermo restando quanto
disposto  dal decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  31  ottobre  2002,  n. 246. Il Fondo e'
destinato  alla  copertura  delle spese relative al progetto promosso
dal  Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie denominato "PC ai
giovani",  diretto  ad  incentivare l'acquisizione e l'utilizzo degli
strumenti  informatici  e  digitali tra i giovani che compiono sedici
anni  nel 2003. Con decreto di natura non regolamentare, adottato dai
Ministro  dell'economia  e delle finanze, di concerto con il Ministro
per  l'innovazione e le tecnologie, entro trenta giorni dalla data di
entrata  in  vigore della presente legge, sono stabilite le modalita'
di   presentazione   delle  istanze  degli  interessati,  nonche'  di
erogazione degli incentivi stessi prevedendo anche la possibilita' di
avvalersi  a  tal fine della collaborazione di organismi esterni alla
pubblica amministrazione.
   2.  Il  comma 4 dell'articolo 103 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, e' abrogato.