Art. 28.
                   (Acquisizione di informazioni)

   1.  Allo  scopo  di assicurare il perseguimento degli obiettivi di
finanza  pubblica il Ministero dell'economia e delle finanze provvede
all'acquisizione  di  ogni utile informazione sul comportamento degli
enti  ed  organismi  pubblici  di  cui  all'articolo  1, comma 2, del
decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n. 165, anche con riferimento
all'obbligo  di  utilizzo  delle  convenzioni CONSIP, avvalendosi dei
propri  rappresentanti  nei collegi sindacali o di revisione presso i
suddetti  enti  ed  organismi  e  dei  servizi  ispettivi  di finanza
pubblica.
   2.   Qualora   non   sia   prevista  la  presenza  di  un  proprio
rappresentante  in  seno  al  collegio dei revisori o dei sindaci, il
Ministero  dell'economia  e  delle finanze puo' acquisire le suddette
informazioni  avvalendosi, in caso di mancato o tempestivo riscontro,
anche  del  collegio  dei revisori o dei sindaci ovvero dei nuclei di
valutazione  o  dei  servizi  di  controllo interno di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 286.
   3.  Al  fine  di  garantire la rispondenza dei conti pubblici alle
condizioni  dell'articolo 104 del Trattato istitutivo della Comunita'
europea e delle norme conseguenti, tutti gli incassi e i pagamenti, e
i   dati  di  competenza  economica  rilevati  dalle  amministrazioni
pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo  2001, n. 165, devono essere codificati con criteri uniformi su
tutto il territorio nazionale.
   4.  Le banche incaricate dei servizi di tesoreria e di cassa e gli
uffici  postali  che  svolgono analoghi servizi non possono accettare
disposizioni  di  pagamento prive della codificazione di cui al comma
5.
   5.   Il   Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto   1997,   n.   281,   stabilisce,   con   propri  decreti,  la
codificazione,   le  modalita'  e  i  tempi  per  l'attuazione  delle
disposizioni di cui ai commi 3 e 4; analogamente provvede, con propri
decreti,  ad  apportare  modifiche  e integrazioni alla codificazione
stabilita.
   6.  Il  comma  6  dell'articolo  227  del  testo unico delle leggi
sull'ordinamento  degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, e' sostituito dal seguente:
   "6.  Gli enti locali di cui all'articolo 2 inviano telematicamente
alle  Sezioni  enti  locali  il  rendiconto  completo di allegati, le
informazioni  relative  al  rispetto del patto di stabilita' interno,
nonche'  i  certificati  del  conto  preventivo  e consuntivo. Tempi,
modalita'   e   protocollo   di  comunicazione  per  la  trasmissione
telematica  dei  dati  sono  stabiliti  con  decreto  di  natura  non
regolamentare  del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la
Conferenza Stato, citta' e autonomie locali e la Corte dei conti".
   7. Il decreto previsto dal comma 6 e' emanato entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge.