Art. 3.
(Sospensione degli aumenti delle addizionali all'imposta sul reddito
                       delle persone fisiche)
  1.  In  funzione  dell'attuazione  del titolo V della parte seconda
della  Costituzione  e  in  attesa della legge quadro sul federalismo
fiscale:
    a)  gli  aumenti  delle addizionali all'imposta sul reddito delle
persone  fisiche per ,i comuni e le regioni, nonche' la maggiorazione
dell'aliquota  dell'imposta  regionale  sulle attivita' produttive di
cui  all'articolo  16,  comma  3, del decreto legislativo 15 dicembre
1997,  n.  446, deliberati successivamente al 29 settembre 2002 e che
non siano confermativi delle aliquote in vigore per l'anno 2002, sono
sospesi  fino  a  quando  non  si  raggiunga  un accordo ai sensi del
decreto  legislativo  28  agosto  1997, n. 281, in sede di Conferenza
unificata   tra   Stato,   regioni  ed  enti  locali  sui  meccanismi
strutturali del federalismo fiscale;
    b)     fermo     restando     quanto    stabilito    dall'accordo
interistituzionale  tra il Governo, le regioni, i comuni, le province
e le comunita' montane stipulato il 20 giugno 2002, eistituita l'Alta
Commissione   di   studio   per   indicare  al  Governo,  sulla  base
dell'accordo  di  cui  alla  lettera  a),  i  principi  generali  del
coordinamento  della  finanza  pubblica  e del sistema tributario, ai
sensi  degli articoli 117, terzo comma, 118 e 119 della Costituzione.
Per  consentire  l'applicazione del principio della compartecipazione
al  gettito  dei tributi erariali riferibili al territorio di comuni,
province,  citta' metropolitane e regioni, previsto dall'articolo 119
della  Costituzione,  l'Alta Commissione di cui al precedente periodo
propone  anche i parametri da utilizzare per la regionalizzazione del
reddito  delle  imprese  che  hanno  la  sede  legale e tutta o parte
dell'attivita' produttiva in regioni diverse. In particolare, ai fini
dell'applicazione  del  disposto dell'articolo 37 dello statuto della
Regione  siciliana,  di  cui  al  regio decreto legislativo 15 maggio
1946,  n.  455,  l'Alta  Commissione propone le modalita' mediante le
quali, sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 4, comma 2, del
decreto   legislativo   15   dicembre  1997,  n.  446,  e  successive
modificazioni,  i  soggetti  passivi  dell'imposta  sul reddito delle
persone  fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche,
che  esercitano  imprese  industriali  e  commerciali con sede legale
fuori  dal  territorio  della  Regione  siciliana,  ma  che  in  essa
dispongono   di   stabilimenti  o  impianti,  assolvono  la  relativa
obbligazione  tributaria  nei  confronti  della  Regione  stessa. Con
decreto  del  Presidente  del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro  dell'economia  e delle finanze, di concerto con il Ministro
per  gli  affari  regionali,  con  il  Ministro dell'interno e con il
Ministro  per  le riforme istituzionali e la devoluzione, e' definita
la  composizione dell'Alta Commissione, della quale fanno parte anche
rappresentanti  delle  regioni  e  degli enti locali, designati dalla
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto  1997,  n. 281, sono emanate le disposizioni occorrenti per il
suo  funzionamento  ed  e'  stabilita  la  data  di  inizio delle sue
attivita'.  Il  decreto  del Presidente del Consiglio dei ministri di
cui  al  precedente periodo eemanato entro il 31 gennaio 2003. L'Alta
Commissione  di  studio presenta al Governo la sua relazione entro il
31  marzo  2003. Il Governo presenta al Parlamento entro il 30 aprile
2003  una  relazione  nella  quale viene dato conto degli interventi,
anche   di  carattere  legislativo,  necessari  per  dare  attuazione
all'articolo  119  della  Costituzione.  Per l'espletamento della sua
attivita'  l'Alta  Commissione  si avvale della struttura di supporto
della  Commissione  tecnica  per  la  spesa  pubblica,  la  quale  e'
soppressa   con  decorrenza  dalla  data  di  costituzione  dell'Alta
Commissione.  Il  Ministero  dell'economia e delle finanze fornisce i
mezzi  necessari  per  il  funzionamento dell'Alta Commissione. A tal
fine,  le  risorse,  anche finanziarie, previste per il funzionamento
della  soppressa  Commissione  tecnica  per  la  spesa  pubblica sono
destinate  al  funzionamento dell' Alta Commissione, ivi compresi gli
oneri  relativi  agli  emolumenti  da  corrispondere  ai  componenti,
fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
    2.  All'articolo  52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, dopo il
terzo comma, e' aggiunto il seguente:
   "Per  l'espletamento  dei  suoi  compiti la Commissione fruisce di
personale,  ivi  comprese  eventuali collaborazioni esterne, locali e
strumenti  operativi,  messi  a  disposizione  dai  Presidenti  delle
Camere, d'intesa fra loro".