Art. 30.
                 (Disposizioni varie per le regioni)

   1.  Al  fine  di  avviare  l'attuazione  dell'articolo  119  della
Costituzione e in attesa di definire le modalita' per il passaggio al
sistema  di  finanziamento  attraverso  la fiscalita', entro sei mesi
dalla  data  di  entrata in vigore della presente legge, il Ministero
dell'economia  e  delle  finanze, di concerto con il Ministro per gli
affari  regionali e con il Ministro per le riforme istituzionali e la
devoluzione  e  con le amministrazioni statali interessate e d'intesa
con  la  Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo  8  del decreto
legislativo  28  agosto  1997,  n.  281, procede alla ricognizione di
tutti  i  trasferimenti  erariali di parte corrente, non localizzati,
attualmente  attribuiti  alle regioni per farli confluire in un fondo
unico da istituire presso il Ministero dell'economia e delle finanze.
I  criteri  di  ripartizione del fondo sono stabiliti con decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su  proposta del Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  di concerto con il Ministro per gli
affari  regionali e con il Ministro per le riforme istituzionali e la
devoluzione  d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
   2.  All'articolo 6, comma 3, della legge 29 marzo 2001, n. 135, le
parole  da:  "attraverso bandi annuali" fino alla fine del comma sono
sostituite dalle seguenti: "con la medesima procedura di cui al comma
2.  La  suddetta  quota di risorse e' da finalizzare al miglioramento
della  qualita'  dell'offerta turistica, ivi compresa la promozione e
lo  sviluppo  dei sistemi turistici locali di cui all'articolo 5". Il
comma  4  dell'articolo  6  della  citata  legge  n.  135 del 2001 e'
abrogato.
   3.  All'articolo  5,  comma 3, del decreto legislativo 18 febbraio
2000,  n. 56, le parole: "a norma del comma 2 si provvede entro il 30
settembre  2002, sulla base dei dati consuntivi risultanti per l'anno
2001"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "a  norma  del  comma 2 si
provvede,  entro  il 30 novembre 2003, sulla base dei dati consuntivi
risultanti per l'anno 2002".
   4.  L'articolo  6 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56,
e' sostituito dal seguente:
   "Art.  6.  - (Rideterminazione delle aliquote per il finanziamento
delle  funzioni  conferite)  - 1. Il trasferimento dal bilancio dello
Stato  delle  risorse  individuate  dai  decreti  del  Presidente del
Consiglio  dei ministri, emanati ai sensi dell'articolo 7 della legge
15  marzo 1997, n. 59, ad esclusione di quelle relative all'esercizio
delle  funzioni  nel  settore  del trasporto pubblico locale, cessa a
decorrere dal 1 gennaio 2004.
   2.  Entro  il  30  giugno  2003,  con  decreto  del Presidente del
Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del Ministro dell'economia e
delle  finanze,  d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra  lo  Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di
Bolzano, vengono rideterminate le aliquote di cui agli articoli 2 e 3
e  la  quota  di  compartecipazione di cui all'articolo 4, al fine di
assicurare la necessaria copertura degli oneri connessi alle funzioni
attribuite alle regioni a statuto ordinario".
   5. Per gli anni 2001 e 2002 la perdita di gettito realizzata dalle
regioni  a  statuto  ordinario  derivante dalla riduzione dell'accisa
sulla benzina a lire 242 a litro, non compensata dal maggiore gettito
delle  tasse  automobilistiche,  come  determinato  dall'articolo 17,
comma  22,  della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' assunta a carico
del  bilancio  dello  Stato  nella  misura  complessiva annua di euro
342,583  milioni da erogare, rispettivamente, negli anni 2003 e 2004.
Alla ripartizione tra le regioni del suddetto importo si provvede con
decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sentita la
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.
   6.  In  attuazione  dell'articolo  38  dello statuto della Regione
siciliana,  di  cui  al  regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n.
455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, il
contributo   di   solidarieta'  nazionale  per  gli  anni  2001-2005,
quantificato  in  80 milioni di euro per ciascun anno, e' corrisposto
alla  regione Sicilia mediante limiti di impegno quindicennali pari a
23 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2004, a 8 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2005 e ad ulteriori 8 milioni di euro a decorrere
dall'anno  2006. Utilizzando la proiezione pluriennale di tale somma,
la  regione e' autorizzata a contrarre mutui di durata quindicennale.
L'erogazione del contributo e' subordinata alla redazione di un piano
economico  degli  investimenti  che  la  regione  Sicilia e' tenuta a
realizzare,  finalizzato all'aumento del rapporto tra PIL regionale e
PIL nazionale.
   7.  Entro  novanta  giorni  dalla  data di entrata in vigore della
presente  legge,  e'  avviata  con  la  regione  Valle d'Aosta-Vallee
d'Aoste  in  apposita sede tecnica la procedura, secondo le modalita'
previste  dallo statuto della regione medesima, per la definizione di
un'intesa  volta  a  regolare i rapporti finanziari tra lo Stato e la
regione   compresi   quelli   connessi  alle  competenze  in  materia
sanitaria.
   8.  Per la copertura del maggiore fabbisogno della spesa sanitaria
di  cui  all'articolo  101 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come
modificato  dall'articolo  52, comma 3, della legge 28 dicembre 2001,
n.  448,  quantificato  in  196  milioni  di euro annui, alla regione
Friuli  Venezia  Giulia  e' riconosciuta, a decorrere dall'anno 2003,
una maggiore compartecipazione ai tributi statali di pari importo.
   9.  Al  fine  di  regolare i rapporti finanziari tra lo Stato e la
regione  Friuli  Venezia Giulia conseguenti al trasferimento a carico
dello  Stato degli oneri connessi al personale e alle funzioni ATA di
cui  all'articolo  8  della  legge  3  maggio  1999,  n. 124, nonche'
all'assegnazione  alle  province  dell'imposta  sulle  formalita'  di
trascrizione,  iscrizione  e  annotazione  dei  veicoli  al  pubblico
registro  automobilistico  (PRA)  di  cui all'articolo 56 del decreto
legislativo  15  dicembre  1997, n. 446, e all'assegnazione agli enti
locali  dell'aumento  dell'addizionale  provinciale  e  comunale  sul
consumo  di  energia  elettrica,  di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge   28   novembre   1988,   n.   511,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito
dall'articolo  10,  comma  9,  della legge 13 maggio 1999, n. 133, la
compartecipazione  ai  tributi  statali  della regione Friuli Venezia
Giulia  e'  ridotta,  a  decorrere  dall'anno  2003,  per  un importo
complessivo di 49 milioni di euro annui.
   10.  All'articolo  49,  primo  comma,  numero  4),  dello  statuto
speciale  della  regione  Friuli  Venezia  Giulia,  di cui alla legge
costituzionale  31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni, le
parole: "sei decimi" sono sostituite dalle seguenti: "otto decimi" in
attuazione dei commi 8 e 9.
   11.  Restano  fermi  i  limiti  di impegno di 13 milioni di euro a
decorrere  dall'anno  2002  e  di  25,82  milioni di euro a decorrere
dall'anno  2003  stabiliti  dall'articolo 101 della legge 23 dicembre
2000,  n. 388, come modificato dall'articolo 52, comma 3, della legge
28  dicembre  2001, n. 448, limitatamente ai mutui gia' assunti dalla
regione.
   12.  Ai  fini  della definizione dei rapporti finanziari pregressi
tra  lo  Stato e la regione Friuli Venezia Giulia le devoluzioni alla
regione  sono  ridotte dell'importo di euro 54 milioni. Detto importo
e'  pari  alla  differenza  tra  i  crediti  dello Stato, di cui alla
normativa  richiamata  al  comma  9,  relativi  alle risorse connesse
all'attribuzione  alle  province  dell'imposta  sulle  formalita'  di
trascrizione,  iscrizione  e  annotazione dei veicoli al PRA relativa
agli    anni    1999-2002,    all'assegnazione   agli   enti   locali
dell'incremento  dell'addizionale  provinciale e comunale sul consumo
di  energia  elettrica  relativa  agli  anni  2000-2002, nonche' alle
risorse  relative  alle  funzioni  e  al  personale  ATA per gli anni
2000-2002,  e  i  debiti  dello  Stato  per la copertura del maggiore
fabbisogno  sanitario relativo all'anno 2000. La riduzione e' operata
in  misura  pari a euro 14 milioni nell'anno 2003 e a euro 20 milioni
in ciascuno degli anni 2004 e 2005.
   13.  La  regione  Friuli  Venezia  Giulia  puo'  destinare a spese
d'investimento  per lo sviluppo dei settori produttivi gli importi ad
essa  spettanti ai sensi dell'articolo 11 della legge 9 gennaio 1991,
n. 10, e dell'articolo 12, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 1993,
n. 537.
   14.   Nel  caso  in  cui  dovesse  verificarsi  una  significativa
modificazione  del  quadro  finanziario di riferimento, lo Stato e la
regione  Friuli Venezia Giulia provvedono alla revisione dei rapporti
regolati   dal  presente  articolo,  secondo  le  procedure  previste
dall'articolo  63, quinto comma, dello statuto speciale della regione
Friuli  Venezia  Giulia,  di cui alla legge costituzionale 31 gennaio
1963.
   15.  Qualora gli enti territoriali ricorrano all'indebitamento per
finanziare  spese  diverse  da  quelle di investimento, in violazione
dell'articolo  119  della  Costituzione,  i relativi atti e contratti
sono  nulli.  Le  sezioni  giurisdizionali  regionali della Corte dei
conti  possono  irrogare  agli  amministratori,  che hanno assunto la
relativa  delibera, la condanna ad una sanzione pecuniaria pari ad un
minimo  di cinque e fino ad un massimo di venti volte l'indennita' di
carica percepita al momento di commissione della violazione.