Art. 31
               Disposizioni varie per gli enti locali

  1.  I  trasferimenti  erariali per l'anno 2003 di ogni singolo ente
locale  sono  determinati  in  base  alle  disposizioni  recate dagli
articoli  24  e 27 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. L'incremento
delle    risorse,   pari   a   151   milioni   di   euro,   derivante
dall'applicazione del tasso programmato di inflazione per l'anno 2003
alla  base di calcolo definita dall'articolo 49, comma 6, della legge
27  dicembre  1997, n. 449, e' distribuito secondo i criteri e per le
finalita'  di  cui all'articolo 31, comma 11, della legge 23 dicembre
1998,  n. 448. Sono definitivamente attribuiti al fondo ordinario gli
importi di cui all'articolo 49, comma 1, lettere a) e c), della legge
27  dicembre  1997  n. 449, e di cui all'articolo 1, comma 164, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662.
  2.  Per  l'anno  2003  e'  attribuito  un contributo statale di 300
milioni  di  euro che, previa attribuzione dell'importo di 20 milioni
di  euro  a  favore  delle  unioni di comuni e di 5 milioni di euro a
favore delle comunita' montane ad incremento del contributo di cui al
comma  6,  per  il  50 per cento e' destinato ad incremento del fondo
ordinario  e  per  il  restante 50 per cento e' distribuito secondo i
criteri  e  per  le finalita' di cui all'articolo 31, comma 11, della
legge   23   dicembre   1998,   n.  448.  Ai  fini  dell'applicazione
dell'articolo  9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n.
244,  nel  calcolo  delle risorse e' considerato il fondo perequativo
degli squilibri di fiscalita' locale.
  3.  Fino alla revisione del sistema dei trasferimenti erariali agli
enti  locali,  salvo quanto previsto dall'articolo 47, comma 1, della
legge  27  dicembre  1997  n. 449, e dall'articolo 66, comma 1, della
legge  23  dicembre  2000,  n.  388, le erogazioni di contributi e di
altre  assegnazioni  per  gli  enti  locali  sono disposte secondo le
modalita'  individuate  con  il  decreto del Ministro dell'interno 21
febbraio  2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 7 marzo
2002.
  4.  Per  l'anno 2003 la dotazione del fondo nazionale ordinario per
gli  investimenti,  di  cui  all'articolo  34,  comma  3, del decreto
legislativo  30 dicembre 1992, n. 504, e' incrementata di complessivi
60 milioni di euro.
  5.  Per  l'anno  2003  ai  comuni con popolazione inferiore a 3.000
abitanti e' concesso un contributo a carico del bilancio dello Stato,
entro  il  limite di 25.000 euro per ciascun ente, fino ad un importo
complessivo  di  112  milioni  di euro, per le medesime finalita' dei
contributi  attribuiti a valere sul fondo nazionale ordinario per gli
investimenti.
  6.  Per l'anno 2003 il contributo spettante alle unioni di comuni e
alle  comunita'  montane  svolgenti  esercizio  associato di funzioni
comunali  e'  incrementato di 25 milioni di euro. Per la ripartizione
di  tali  contributi, e di quelli previsti per le stesse finalita' da
altre  disposizioni  di  legge,  si  applica il regolamento di cui al
decreto   del  Ministro  dell'interno  10  settembre  2000,  n.  318,
escludendo, ai fini dell'applicazione dei parametri di riparto di cui
agli  articoli  3,  4  e  5  dello  stesso  regolamento, i comuni con
popolazione superiore a 30.000 abitanti.
  7.  Allo  scopo  di  realizzare soluzioni integrate per lo sviluppo
delle   attivita'   di   controllo   del   territorio  finalizzate  a
incrementare la sicurezza dei cittadini secondo modelli di polizia di
prossimita':
    a)  l'incremento del contributo destinato all'unione di comuni di
cui  al  comma  6  eaumentato  di  ulteriori  5  milioni  di euro per
l'esercizio  in  forma  congiunta  dei  servizi  di  'polizia locale,
destinati a finalita' di investimento;
    b)  gli  enti locali, nell'ambito dei propri poteri pianificatori
del  territorio,  possono prevedere che le sedi di servizio e caserme
occorrenti per la realizzazione dei presidi di polizia siano inserite
tra  le  opere  di  urbanizzazione secondaria. A tal fine, il decreto
ministeriale  di  cui all'articolo 41-quinquies della legge 17 agosto
1942,  n.  1150,  puo'  prevedere,  su  proposta  del  Ministro dell'
interno,  la  quantita'  complessiva  di  spazi pubblici da destinare
prioritariamente  all'insediamento  delle predette sedi di servizio o
caserme;
    c)  l'Amministrazione  della  pubblica  sicurezza  provvede  all'
adeguamento  funzionale  ed all'avvio del programma di ridislocazione
dei  presidi di polizia, contestualmente alla progressiva ridotazione
delle  risorse  occorrenti,  determinate  in  25  milioni di euro per
ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.
  8.  Per  l'anno  2003 l'aliquota di compartecipazione dei comuni al
gettito  dell'IRPEF  di  cui all'articolo 67, comma 3, della legge 23
dicembre  2000,  n.  388,  come sostituito dall'articolo 25, comma 5,
della  legge  28 dicembre 2001, n. 448, e' stabilita nella misura del
6,5  per  cento. Per lo stesso anno 2003 e' istituita per le province
una  compartecipazione  al gettito dell'IRPEF nella misura dell'1 per
cento  del  riscosso  in  conto competenza affluito al bilancio dello
Stato  per  l'esercizio  2002, quali entrate derivanti dall'attivita'
ordinaria  di  gestione iscritte al capitolo 1023. Per le province si
applicano  le  modalita'  di riparto e di attribuzione previste per i
comuni dalla richiamata normativa.
  9.  Al  comma  6  dell'articolo 67 della legge 23 dicembre 2000, n.
388,  dopo le parole: "Per i comuni" sono inserite le seguenti: "e le
province"  e,  alla  fine  del  periodo,  le  parole: "e comuni" sono
sostituite dalle seguenti: ", province e comuni".
  10.  A  decorrere  dal  1  gennaio  2003,  le  basi  di calcolo dei
sovracanoni di cui all'articolo 27, comma 10, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, sono fissate rispettivamente in 18 euro e 4,50 euro.
  11.  Fermo  restando  quanto  previsto per l'anno 2002 dal comma 11
dell'articolo   53  della  legge  23  dicembre  2000,  n.  388,  come
sostituito  dall'articolo  26 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, a
decorrere dall'anno 2003, il fondo per lo sviluppo degli investimenti
degli  enti  locali  di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del
decreto   legislativo  30  dicembre  1992,  n.  504,  e'  determinato
annualmente  nella  misura necessaria all'attribuzione dei contributi
sulle  rate  di  ammortamento  dei mutui ancora in essere e dei mutui
contratti  o concessi ai sensi dell'articolo 46-bis del decreto-legge
23  febbraio  1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 marzo 1995, n. 85.
  12.  Nei  confronti  degli  enti  locali  per  i  quali,  a  motivo
dell'inesistenza o insufficienza dei trasferimenti erariali spettanti
per  gli  anni  1999  e seguenti, non si e' reso possibile operare in
tutto  o  in  parte  le  riduzioni  dei  trasferimenti previste dalle
disposizioni  di  cui  all'articolo  61  del  decreto  legislativo 15
dicembre  1997,  n. 446, all'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n.
124, e all'articolo 10, comma 11, della legge 13 maggio 1999, n. 133,
al completamento di tali riduzioni si provvede:
    a)  per i comuni, per l'anno 2003, in sede di erogazione da parte
del  Ministero  dell'interno della compartecipazione al gettito IRPEF
2003  di  cui  all'articolo  67 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
nella  misura  stabilita dal comma 8 del presente articolo o, in caso
di  insufficienza  della  quota  di  compartecipazione,  in  sede  di
erogazione   delle   somme   eventualmente   spettanti  a  titolo  di
addizionale  all'IRPEF.  Le  somme cosi' recuperate sono portate, con
apposito   decreto   del  Ministro  dell'interno,  in  aumento  della
dotazione  del pertinente capitolo 1316 dello stato di previsione del
proprio  Ministero, ai sensi dell'articolo 2 comma 4-quinquies, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni;
    b)  per  le  province, a decorrere dall'anno 2003, all'atto della
devoluzione  alle  stesse  del gettito d'imposta RC auto da parte dei
concessionari  e  sulla  base  degli  importi all'uopo comunicati per
ciascuna  provincia  dal  Ministero dell'interno. Le somme recuperate
sono  annualmente  versate  all'entrata  del bilancio dello Stato per
essere   successivamente   riassegnate,   con  decreto  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  al  pertinente capitolo 1316 dello
stato di previsione del Ministero dell'interno.
  13.  Con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  di concerto con il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze, da emanare entro sessanta
giorni  dalla  data  di  entrata in vigore della presente legge, sono
stabiliti   i   criteri  e  le  modalita'  per  l'applicazione  delle
disposizioni di cui al comma 12.
  14.  Per  il recupero di somme a qualunque titolo dovute dagli enti
locali,  il  Ministero  dell'interno  e'  autorizzato  a  decurtare i
trasferimenti erariali spettanti nella misura degli importi dovuti o,
in  caso  di insufficienza dei trasferimenti, a prelevare gli importi
dalle  somme  spettanti  a  titolo  di  compartecipazione  al gettito
dell'IRPEF.  E  fatta  salva  la facolta', su richiesta dell'ente, di
procedere alla rateizzazione fino a tre anni degli importi dovuti, ai
sensi  dell'articolo  8, comma 3, del decreto-legge 1 luglio 1986, n.
318,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 9 agosto 1986, n.
488,  e  successive  modificazioni, ovvero, in caso di incapienza dei
trasferimenti   erariali   e   delle  somme  spettanti  a  titolo  di
compartecipazione   al   gettito   dell'IRPEF,   di   procedere  alla
rateizzazione   in   dieci   annualita'   decorrenti   dall'esercizio
successivo  a  quello della determinazione definitiva dell'importo da
recuperare.
  15.  In  attesa  che  venga data attuazione al titolo V della parte
seconda    della    Costituzione,   come   modificato   dalla   legge
costituzionale  18  ottobre  2001,  n.  3,  e  che venga formulata la
proposta  al  Governo  dall'Alta  Commissione  di cui all'articolo 3,
comma  1,  lettera  b),  della  presente legge, in ordine ai principi
generali  del  coordinamento  della  finanza  pubblica  e del sistema
tributario, sono abrogate le disposizioni del titolo VIII della parte
II  del  testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267,  che  disciplinano  l'assunzione  di  mutui  per  il risanamento
dell'ente  locale  dissestato,  nonche'  la contribuzione statale sul
relativo  onere  di  ammortamento.  Resta  ferma l'applicazione delle
predette disposizioni per il risanamento degli enti dissestati la cui
deliberazione  di  dissesto  e'  stata  adottata  prima della data di
entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001.
  16.  In  deroga  alle  disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della
legge 27 luglio 2000. n. 212, concernente l'efficacia temporale delle
norme  tributarie,  i  termini  per  la liquidazione e l'accertamento
dell'imposta  comunale  sugli  immobili,  che  scadono il 31 dicembre
2002,   sono  prorogati  al  31  dicembre  2003,  limitatamente  alle
annualita' d'imposta 1998 e successive.
  17.  All'articolo  8,  comma  1,  lettera  d),  de decreto-legge 27
ottobre  1995,  n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
dicembre  1995,  n.  539,  come modificato dall'articolo 53, comma 6,
della  legge  23  dicembre  2000,  n.  388, i numeri 4) e 4-bis) sono
sostituiti dai seguenti:
"4) anno 2003 per i comuni con popolazione da 3.000 a 4.999 abitanti;
4-bis)  anno  2004  per  i  comuni  con popolazione inferiore a 3.000
abitanti".
  18.  L'esenzione  degli immobili destinati ai compiti istituzionali
posseduti  dai  consorzi tra enti territoriali, prevista all'articolo
7,  comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504,  ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, si deve intendere
applicabile anche ai consorzi tra enti territoriali ed altri enti che
siano individualmente esenti ai sensi della stessa disposizione.
  19.  Le  comunicazioni  relative  ai  matrimoni e ai decessi di cui
all'articolo  34  della legge 21 luglio 1965, n. 903, sono fornite in
via  telematica entro quindici giorni dalla data dell'evento, secondo
le   specifiche   tecniche  definite  dall'istituto  nazionale  della
previdenza   sociale  (INPS).  L'INPS,  sulla  scorta  dei  dati  del
Casellario  delle  pensioni,  comunica  le  informazioni ricevute dai
comuni  agli  enti  erogatori  di  trattamenti  pensionistici per gli
adempimenti  di  competenza.  Il  Casellario  delle  pensioni mette a
disposizione dei comuni le proprie banche dati.
  20.  I comuni, quando attribuiscono ad un terreno la natura di area
fabbricabile,  ne  danno  comunicazione  al  proprietario a mezzo del
servizio  postale  con  modalita'  idonee  a  garantirne  l'effettiva
conoscenza da parte del contribuente.
  21.  All'articolo  11, comma 1, lettera a), del regolamento recante
norme  per  la  elaborazione  del metodo normalizzato per definire la
tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, le
parole: "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "quattro anni".
  22. Le disposizioni previste dall'articolo 27, comma 2, della legge
29  aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, non si intendono
applicabili  per  le esigenze dirette a sopperire, per un periodo non
superiore a quindici giorni, alle necessita' di erogazione di servizi
pubblici essenziali da parte degli enti territoriali.