Art. 32.
                (Flussi di tesoreria e dati di cassa)

   1.  Per il triennio 2003-2005 conservano validita' le disposizioni
di cui all'articolo 66, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 2000, n.
388.
   2. In relazione all'esigenza di definire i risultati trimestrali e
annuali dei conti pubblici per la predisposizione del conto economico
delle pubbliche amministrazioni, a decorrere dalla data di entrata in
vigore  della  presente  legge, il termine di invio dei dati cumulati
della  gestione  di  cassa  che  le  regioni  e  gli enti del settore
pubblico  di cui all'articolo 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive    modificazioni,    devono   trasmettere   al   Ministero
dell'economia   e  delle  finanze  -  Dipartimento  della  Ragioneria
generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 30 della citata legge n.
468  del 1978, e' fissato al 20 del mese successivo alla scadenza del
periodo di riferimento.
   3. Ai soli fini di consentire l'elaborazione dei conti consolidati
di  settore  e  definire  i risultati annuali e trimestrali dei conti
pubblici, gli obblighi informativi di cui al comma 2 sono estesi agli
enti previdenziali trasformati in associazioni o fondazioni, ai sensi
del  decreto  legislativo  30  giugno  1994,  n.  509,  e  successive
modificazioni,  e  agli enti previdenziali di categorie professionali
costituiti ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103,
ferma restando la loro autonomia patrimoniale e gestionale.
   4.  Per  l'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della
presente  legge,  le  imprese  individuali con volume di affari annuo
fino  a  75.000  euro  che  svolgono  attivita' nei piccoli comuni di
montagna  con  popolazione fino a 1.000 abitanti, non turistici o che
abbiano   avuto  una  riduzione  media  della  popolazione  residente
nell'ultimo  triennio,  possono dedurre dal reddito d'impresa, fino a
concorrenza dello stesso, l'importo di 3.000 euro.
   5.  Nel  primo periodo del comma 2 dell'articolo 14 della legge 28
dicembre   2001,  n.  448,  le  parole:  "117.797.672,84  euro"  sono
sostituite dalle seguenti: "159.114.224,77 euro".