Art. 33. 
(Rinnovi   contrattuali   e   disposizioni   sul   controllo    della
                     contrattazione integrativa) 
 
   1. Ai fini di quanto  disposto  dall'articolo  48,  comma  1,  del
decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  le  risorse  per  la
contrattazione collettiva nazionale previste dall'articolo 16,  comma
1, della legge 28 dicembre  2001,  n.  448,  a  carico  del  bilancio
statale, sono  incrementate,  a  decorrere  dall'anno  2003,  di  570
milioni  di  euro  da  destinare   anche   all'incentivazione   della
produttivita'. All'articolo 16, comma 1, primo periodo, della  citata
legge n. 448 del 2001,  le  parole:  "per  ciascuno  degli  anni  del
biennio" sono sostituite dalle seguenti: "dall'anno 2003". 
   2. Le risorse previste dall'articolo 16, comma 2, della  legge  28
dicembre 2001, n. 448, per corrispondere i miglioramenti  retributivi
al personale statale in regime di diritto pubblico sono incrementate,
a decorrere dall'anno 2003, di  208  milioni  di  euro,  di  cui  185
milioni di euro da destinare ai  trattamenti  economici,  finalizzati
anche all'incentivazione della  produttivita',  del  personale  delle
Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo  12
maggio  1995,  n.   195,   e   successive   modificazioni,   mediante
l'attivazione delle apposite procedure previste dallo stesso  decreto
legislativo n. 195 del 1995. A decorrere dall'anno 2003 e'  stanziata
una ulteriore somma di 22 milioni di euro, di cui 15 milioni di  euro
da destinare ai  dirigenti  delle  Forze  armate  e  delle  Forze  di
polizia, osservate le procedure di  cui  all'articolo  19,  comma  4,
della legge 28 luglio 1999, n. 266, 5 milioni di euro da destinare ai
funzionari  della  carriera  prefettizia  e  2  milioni  di  euro  da
destinare al personale della  carriera  diplomatica.  In  aggiunta  a
quanto previsto dall'articolo 16, comma 4, della  legge  28  dicembre
2001, n. 448, per la  progressiva  attuazione  del  disposto  di  cui
all'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86,  sono  stanziate  le
ulteriori somme di 50 milioni di euro per l'anno 2003, di 150 milioni
di euro per l'anno  2004  e  di  500  milioni  di  euro  a  decorrere
dall'anno 2005. Fino a quando non saranno approvate le norme  per  il
riordinamento della dirigenza del personale delle Forze di polizia ad
ordinamento civile e degli ufficiali di  grado  corrispondente  delle
Forze di polizia ad ordinamento militare e  delle  Forze  armate,  in
armonia con i trattamenti economici della dirigenza pubblica e tenuto
conto delle disposizioni del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, sono stanziati 35 milioni di euro per ciascuno degli anni  2003,
2004 e 2005,  al  fine  di  assicurare  una  graduale  valorizzazione
dirigenziale dei trattamenti economici dei funzionari del  ruolo  dei
commissari e qualifiche o gradi corrispondenti della  stessa  Polizia
di Stato, delle altre Forze di polizia e delle  Forze  armate,  anche
attraverso l'attribuzione di trattamenti perequativi da disporre  con
decreto del Ministro per la funzione pubblica,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, il  Ministro  dell'interno  e
gli altri Ministri interessati. 
   3. Le somme di cui  ai  commi  1  e  2,  comprensive  degli  oneri
contributivi ai fini previdenziali  e  dell'imposta  regionale  sulle
attivita' produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre  1997,
n.  446,  costituiscono  l'importo   complessivo   massimo   di   cui
all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto  1978,  n.
468, e successive modificazioni. 
   4. Ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo  30
marzo 2001, n. 165, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali  per
il biennio 2002-2003 del personale dei comparti degli  enti  pubblici
non economici, delle regioni e delle autonomie locali,  del  Servizio
sanitario nazionale, delle istituzioni e  degli  enti  di  ricerca  e
sperimentazione,  delle  universita',  nonche'  degli  enti  di   cui
all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
165, e successive modificazioni, e gli oneri  per  la  corresponsione
dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma
2,  del  predetto  decreto   legislativo,   sono   a   carico   delle
amministrazioni di competenza nell'ambito  delle  disponibilita'  dei
rispettivi bilanci. I comitati di settore, in sede  di  deliberazione
degli atti di indirizzo  previsti  dall'articolo  47,  comma  1,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si  attengono  ai  criteri
previsti per il personale delle amministrazioni di cui al comma 1 del
presente articolo e provvedono  alla  quantificazione  delle  risorse
necessarie  per  l'attribuzione  dei  medesimi   benefici   economici
individuando  le  quote   da   destinare   all'incentivazione   della
produttivita'. 
   5. Al quarto periodo del comma 3-ter dell'articolo 39 della  legge
27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, dopo le parole: 
"per gli enti pubblici non economici" sono inserite le  seguenti:  "e
per gli enti e le istituzioni di ricerca". 
   6. A decorrere dal 1 gennaio 2003, in relazione alla  peculiarita'
dell'attivita' svolta nel soccorso tecnico urgente dal personale  del
settore aeronavigante e dal personale specialista del Corpo nazionale
dei   vigili   del   fuoco,   che   richiede   elevati   livelli   di
specializzazione in rapporto alle accresciute esigenze  di  sicurezza
del Paese, ed anche al fine di garantire il progressivo  allineamento
alle indennita' corrisposte al personale specialista delle  Forze  di
polizia, le risorse di cui al comma 2, lettera d),  dell'articolo  47
del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto  aziende  e
amministrazioni autonome dello Stato del 24 maggio  2000,  pubblicato
nel supplemento ordinario alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  142  del  20
giugno 2000, sono incrementate di euro 1.640.000 e di euro 290.000 da
destinare,  con  modalita'  e  criteri  da  definire   in   sede   di
contrattazione integrativa, rispettivamente ai  profili  del  settore
aeronavigante del Corpo nazionale  dei  vigili  del  fuoco  istituiti
dall'articolo 28 dello stesso contratto collettivo  nazionale  ed  al
personale in possesso di specializzazione di sommozzatore in servizio
presso le sedi di nucleo. Per le  medesime  finalita'  sono  altresi'
incrementate le risorse di cui al comma 1 del presente articolo di un
importo pari a euro 1.070.000 da destinare al trattamento  accessorio
dei padroni di barca, motoristi navali e dei comandanti di altura  in
servizio nei distaccamenti portuali del Corpo  nazionale  dei  vigili
del fuoco. 
   7. A decorrere dal 1 gennaio 2003, le risorse da far confluire nel
fondo unico di amministrazione, di cui all'articolo 31 del  contratto
collettivo nazionale di lavoro del  16  febbraio  1999,  relativo  al
personale  del  comparto  ministeri,   pubblicato   nel   supplemento
ordinario alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  46  del  25  febbraio  1999,
istituito presso il Ministero della giustizia, sono incrementate di 4
milioni di euro per l'anno 2003 e di 6 milioni di  euro  a  decorrere
dall'anno 2004, da utilizzare per riconoscere al personale delle aree
funzionali dell'amministrazione penitenziaria preposto alla direzione
degli istituti penitenziari, degli ospedali psichiatrici giudiziari e
dei centri di servizio sociale per adulti  uno  specifico  emolumento
inteso  a  compensare  i  rischi  e   le   responsabilita'   connesse
all'espletamento delle attivita' stesse.