Art. 34
                 Organici, assunzioni di personale e
           razionalizzazione di enti e organismi pubblici

  1.  Le amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e
70,  comma  4,  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001, n. 165, e
successive  modificazioni,  ad  esclusione dei comuni con popolazione
inferiore  a  3.000  abitanti, provvedono alla rideterminazione delle
dotazioni  organiche  sulla  base dei principi di cui all'articolo 1,
comma 1, del predetto decreto legislativo e, comunque, tenuto conto:
    b)  dei processi di trasferimento di funzioni alle regioni e agli
enti  locali  derivanti dall'attuazione della legge 15 marzo 1997, n.
59,  e  successive  modificazioni,  e  dalla  legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3;
    c)  di quanto previsto dal capo III del titolo III della legge 28
dicembre 2001, n. 448.
  2.  In sede di applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 e'
assicurato  il  principio  dell'invarianza della spesa e le dotazioni
organiche  rideterminate  non possono comunque superare il numero dei
posti  di  organico  complessivi  vigenti  alla data del 29 settembre
2002.
  3. Sino al perfezionamento dei provvedimenti di rideterminazione di
cui   al  comma  1,  le  dotazioni  organiche  sono  provvisoriamente
individuate  in  misura  pari  ai  posti coperti al 31 dicembre 2002,
tenuto  anche  conto dei posti per i quali alla stessa data risultino
in corso di espletamento procedure di reclutamento, di mobilita' o di
riqualificazione   del   personale.  Sono  fatti  salvi  gli  effetti
derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, comma 7, ultimo periodo,
della  legge  15  luglio  2002,  n. 145, nonche' dai provvedimenti di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche previsti dalla legge
6  luglio  2002,  n.  137,  gia' formalmente avviati alla data del 31
dicembre  2002,  e  dai  provvedimenti di indisponibilita' emanati in
attuazione  dell'articolo 52, comma 68, della legge 28 dicembre 2001,
n.  448, e registrati presso l'ufficio centrale del bilancio entro la
predetta data del 31 dicembre 2002.
  4.  Per  l'anno  2003  alle  amministrazioni di cui al comma 1, ivi
comprese le Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei
vigili  del  fuoco,  e'  fatto  divieto di procedere ad assunzioni di
personale  a  tempo  indeterminato,  fatte  salve  le  assunzioni  di
personale  relative  a  figure  professionali  non  fungibili  la cui
consistenza  organica  non  sia  superiore all'unita', nonche' quelle
relative  alte  categorie  protette.  Per le Forze armate, i Corpi di
polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono fatte salve le
assunzioni autorizzate per l'anno 2002 sulla base dei piani annuali e
non  ancora  effettuate alla data di entrata in vigore della presente
legge  nonche'  quelle  connesse  con  la professionalizzazione delle
Forze armate di cui al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, nel
limite degli oneri indicati dalla legge 14 novembre 2000, n. 331.
  5.  In deroga al divieto di cui al comma 4, per effettive, motivate
e  indilazionabili  esigenze  di  servizio e previo esperimento delle
procedure  di  mobilita',  le  amministrazioni  dello  Stato anche ad
ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, le
universita' e gli enti di ricerca possono procedere ad assunzioni nel
limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente
ad  una spesa annua lorda a regime pari a 220 milioni di euro. A tale
fine  e' costituito un apposito fondo nello stato di previsione della
spesa   del   Ministero   dell'economia   e  delle  finanze  con  uno
stanziamento  pari  a  80  milioni  di  euro  per l'anno 2003 e a 220
milioni di euro a decorrere dall'anno 2004.
  6.  Le  deroghe  di  cui  al  comma  5  sono autorizzate secondo la
procedura  di  cui  all'articolo  39,  comma  3-ter,  della  legge 27
dicembre  1997, n. 449, e successive modificazioni. Nell'ambito delle
procedure  di  autorizzazione  delle  assunzioni, e' prioritariamente
considerata l'immissione in servizio degli addetti a compiti connessi
alla  sicurezza  pubblica,  al rispetto degli impegni internazionali,
alla  difesa nazionale, al soccorso tecnico urgente, alla prevenzione
e  vigilanza  antincendi,  alla ricerca scientifica e tecnologica, al
settore della giustizia e alla tutela dei beni culturali, nonche' dei
vincitori  di concorsi espletati alla data del 29 settembre 2002 e di
quelli   in   corso   di   svolgimento  alla  medesima  data  che  si
concluderanno con l'approvazione della relativa graduatoria di merito
entro  e  non oltre il 31 dicembre 2002. Per le Forze armate, i Corpi
di  polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco le richieste di
assunzioni  sono  corredate  da  specifici  programmi  recanti  anche
l'indicazione  delle  esigenze  piu'  immediate  e urgenti al fine di
individuare,  ove  necessario,  un  primo  contingente da autorizzare
entro  il  31 gennaio 2003 a valere sulle disponibilita' del fondo di
cui al comma 5.
  7.  Allo  scopo di conseguire un piu' elevato livello di efficienza
ed   efficacia   nello  svolgimento  dei  compiti  e  delle  funzioni
istituzionali,  la  dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili
del  fuoco  e'  incrementata  di 230 unita'. Con decreto del Ministro
dell'interno,  di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia e delle
finanze,  si  provvede  alla  distribuzione per profili professionali
delle  predette  unita' e contestualmente alla rideterminazione delle
dotazioni  organiche  del  Corpo  nazionale  dei vigili del fuoco per
qualifiche   dirigenziali,   per   profili  professionali,  posizioni
economiche  e  sedi  di  servizio,  nel  limite  del numero dei posti
dell'organico  vigente  come  incrementato dal presente comma nonche'
nel  limite  dei  relativi  oneri  complessivi  previsti dal presente
comma.  Alla copertura dei posti derivanti dal predetto incremento di
organico  disponibili  nel  profilo  di vigile del fuoco si provvede,
nella  misura  del  75  per cento, mediante l'assunzione degli idonei
della  graduatoria  del  concorso  pubblico a 184 posti di vigile del
fuoco,  indetto  con  decreto  del Ministero dell'interno del 6 marzo
1998,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale, 4^ serie speciale, n. 24
del 27 marzo 1998, che rimane valida fino al 31 dicembre 2005. Per il
rimanente 25 per cento e per i posti eventualmente non coperti con la
predetta  graduatoria,  si  provvede con gli idonei della graduatoria
del  concorso per titoli a 173 posti di vigile del fuoco, indetto con
decreto  del  Ministero  dell'interno del 5 novembre 2001, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale,  4^ serie speciale, n. 92 del 20 novembre
2001.  Gli  oneri  derivanti dall'incremento della dotazione organica
sono  determinati  nel  limite  della  misura  massima complessiva di
4.571.000  euro  per l'anno 2003, di 7.044.000 euro per l'anno 2004 e
di  7.421.000  euro  a  decorrere  dall'anno  2005. Le assunzioni del
personale  operativo  portato in aumento vengono effettuate nell'anno
2003 in deroga al divieto di cui al comma 4 ed alle vigenti procedure
di programmazione e di approvazione.
  8. In relazione alle esigenze di cui all'articolo 21 della legge 28
dicembre  2001,  n.  448,  e  fermo  restando  quanto ivi previsto, a
decorrere  dall'anno  2003  e'  autorizzata  l'ulteriore  spesa di 17
milioni  di  euro  per l'arruolamento di un contingente aggiuntivo di
carabinieri  in  ferma  quadriennale  comunque  non  superiore  a 560
unita'.  In  relazione alle esigenze di cui all'articolo 33, comma 2,
della  legge  1  agosto  2002,  n.  166,  e fermo restando quanto ivi
previsto, a decorrere dall'anno 2003 e' autorizzata l'ulteriore spesa
di  3 milioni di euro per l'arruolamento di un contingente aggiuntivo
di  volontari  in  servizio  permanente  comunque non superiore a 110
unita' e ad incremento della dotazione organica fissata dall'articolo
2  del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196. Contestualmente il
contingente  di  militari di truppa chiamati ad assolvere il servizio
militare obbligatorio nel Corpo delle capitanerie di porto e' ridotto
nell'anno 2003 a 2.811 unita' e nell'anno 2004 a 2.575 unita'.
  9. All'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995,
n.  199,  e successive modificazioni, dopo le parole: "in conseguenza
delle  azioni criminose di cui all' articolo 82, comma 1, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, ed alle leggi ivi richiamate" sono aggiunte
le  seguenti:  "ovvero  per  effetto  di  ferite  o lesioni riportate
nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico".
  10.  Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano alle
Forze  armate,  al  Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai Corpi di
polizia  e  al personale della carriera diplomatica e prefettizia. Le
disposizioni  di  cui  ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 non si applicano ai
magistrati  ordinari,  amministrativi  e  contabili,  agli avvocati e
procuratori  dello Stato e agli ordini e collegi professionali e alle
relative federazioni nonche' al compatto scuola, per il quale trovano
applicazione  le  disposizioni di cui agli articoli 22 della legge 28
dicembre 2001, n. 448, e 35 della presente legge. Per le regioni e le
autonomie  locali,  nonche'  per  gli  enti  del  Servizio  sanitario
nazionale si applicano le disposizioni di cui al comma 11.
  11.  Ai  fini  del  concorso  delle autonomie regionali e locali al
rispetto  degli  obiettivi  di  finanza  pubblica,  con  decreti  del
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  da  emanare entro sessanta
giorni  dalla  data di entrata in vigore della presente legge, previo
accordo tra Governo; regioni e autonomie locali da concludere in sede
di   Conferenza   unificata,  sono  fissati  per  le  amministrazioni
regionali,  per  le  province  e i comuni con popolazione superiore a
5.000  abitanti  che  abbiano  rispettato  le  regole  del  patto  di
stabilita'  interno  per l'anno 2002, per gli altri enti locali e per
gli  enti  del  Servizio sanitario nazionale, criteri e limiti per le
assunzioni  a  tempo  indeterminato per l'anno 2003. Tali assunzioni,
fatto salvo il ricorso alle procedure di mobilita', devono, comunque,
essere  contenute,  fatta  eccezione per il personale infermieristico
del  Servizio sanitario nazionale, entro percentuali non superiori al
50  per  cento  delle  cessazioni dal servizio verificatesi nel corso
dell'anno  2002  tenuto  conto,  in relazione alla tipologia di enti,
della dimensione demografica, dei profili professionali del personale
da   assumere,   della  essenzialita'  dei  servizi  da  garantire  e
dell'incidenza  delle spese del personale sulle entrate correnti. Per
gli  enti  del  Servizio  sanitario nazionale possono essere disposte
esclusivamente  assunzioni,  entro  i  predetti  limiti, di personale
appartenente  al  ruolo sanitario. Non puo' essere stabilita, in ogni
caso,  una  percentuale  superiore  al  20 per cento per i comuni con
popolazione  superiore  a 5.000 abitanti e le province che abbiano un
rapporto   dipendenti-popolazione   superiore   a   quello   previsto
dall'articolo 119, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995,
n.  77,  e successive modificazioni, maggiorato del 30 per cento o la
cui percentuale di spesa del personale rispetto alle entrate correnti
sia  superiore alla media regionale per fasce demografiche. I singoli
enti locali in caso di assunzioni di personale devono autocertificare
il  rispetto  delle  disposizioni  relative  al  patto  di stabilita'
interno  per  l'anno  2002. Fino all'emanazione dei decreti di cui al
presente  comma  trovano applicazione le disposizioni di cui al comma
4.  Nei  confronti  delle  province  e  dei  comuni  con  popolazione
superiore  a  5.000 abitanti che non abbiano rispettato le regole del
patto  di  stabilita'  interno  per  l'anno 2002 rimane confermata la
disciplina   delle   assunzioni   a   tempo   indeterminato  prevista
dall'articolo  19  della legge 28 dicembre 2001, n. 448. In ogni caso
sono  consentite, previa autocertificazione degli enti, le assunzioni
connesse  al  passaggio  di funzioni e competenze alle regioni e agli
enti  locali  il  cui  onere  sia  coperto dai trasferimenti erariali
compensativi  della  mancata  assegnazione delle unita' di personale.
Con  i  decreti di cui al presente comma e' altresi' definito, per le
regioni,  per  le  autonomie  locali  e  per  gli  enti  del Servizio
sanitario  nazionale,  l'ambito applicativo delle disposizioni di cui
ai  commi  1,  2 e 3 del presente articolo. Con decreto del Ministero
delle  attivita'  produttive,  sono  individuati  per  le  Camere  di
commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura  e  l'Unioncamere
specifici  indicatori  volti  a  definire le condizioni di equilibrio
economico-finanziario.
  12.  I  termini di validita' delle graduatorie per le assunzioni di
personale  presso  le  amministrazioni  pubbliche che per l'anno 2003
sono  soggette  a  limitazioni  delle  assunzioni  di  personale sono
prorogati  di  un  anno.  La  durata delle idoneita' conseguite nelle
procedure  di  valutazione  comparativa  per la copertura di posti di
professore  ordinario e associato di cui alla legge 3 luglio 1998, n.
210,  e'  prorogata  per  l'anno  2003.  All'articolo  16 del decreto
legislativo  30 dicembre 1992, n. 503, dopo il comma 1 e' aggiunto il
seguente:
"1-bis.  Per  le  categorie  di personale di cui all'articolo 1 della
legge  19  febbraio  1981,  n.  27,  la facolta' di cui al comma 1 e'
estesa sino al compimento del settantacinquesimo anno di eta'".
  13.  Per  l'anno  2003 le amministrazioni di cui al comma 1 possono
procedere   all'assunzione  di  personale  a  tempo  determinato,  ad
eccezione  di quanto previsto all'articolo 108 del testo unico di cui
al  decreto  legislativo  18  agosto  2000, n. 267, o con convenzioni
ovvero  alla  stipula  di  contratti  di  collaborazione coordinata e
continuativa  nel  limite  del  90  per cento della spesa media annua
sostenuta  per  le  stesse  finalita'  nel  triennio  1999-2001. Tale
limitazione  non  trova  applicazione  nei  confronti delle regioni e
delle  autonomie  locali,  fatta eccezione per le province e i comuni
che  per  l'anno  2002  non abbiano rispettato le regole del patto di
stabilita'    interno,    nonche'   nei   confronti   del   personale
infermieristico  del  Servizio  sanitario  nazionale. Per il comparto
scuola  trovano  applicazione  le specifiche disposizioni di settore.
Per  gli  enti  di  ricerca, per l'istituto superiore di sanita', per
l'Agenzia  spaziale  italiana  e  per l'Ente per le nuove tecnologie,
l'energia   e   l'ambiente,   nonche'  per  le  scuole  superiori  ad
ordinamento speciale, sono fatte comunque salve le assunzioni a tempo
determinato  i cui oneri ricadono su fondi derivanti da contratti con
le  istituzioni  comunitarie  e internazionali di cui all'articolo 5,
comma  27,  della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ovvero da contratti
con le imprese.
  14.  E' autorizzato lo stanziamento di 4 milioni di euro per l'anno
2003  in  favore  dell'istituto  superiore  di sanita' per proseguire
l'assolvimento  dei  compiti  di  cui all'articolo 92, comma 7, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388.
  15.  Per  la  prosecuzione  degli  interventi di cui all'articolo 2
della legge 23 luglio 1991, n. 233, e' autorizzato lo stanziamento di
1 milione di euro per ciascuno degli anni del triennio 2003-2005.
  16.  E' autorizzato lo stanziamento di 5 milioni di euro per l'anno
2003  in  favore  dell'Istituto nazionale per la fisica della materia
(INFM).
  17.  Sono  escluse  dalle  limitazioni previste dal comma 13 per la
pubblica  amministrazione,  le  assunzioni di personale delle polizie
municipali  nel  rispetto  del  patto  di  stabilita'  e  dei bilanci
comunali, ferme restando le piante organiche stabilite dalle regioni.
  18.  Le  procedure  di  conversione  in  rapporti di lavoro a tempo
indeterminato  dei contratti di formazione e lavoro scaduti nell'anno
2002  o che scadranno nell'anno 2003 sono sospese sino al 31 dicembre
2003.  I  rapporti  in essere instaurati con il personale interessato
alla predetta conversione sono prorogati al 31 dicembre 2003.
  19.  I  Ministeri  della  salute,  della giustizia, per i beni e le
attivita'  culturali  e  l'Agenzia del territorio sono autorizzati ad
avvalersi,  sino  al  31 dicembre 2003, del personale in servizio con
contratti   di   lavoro  a  tempo  determinato,  prorogati  ai  sensi
dell'articolo  19, comma 1, dell'articolo 34 e dell'articolo 9, comma
24, della legge 28 dicembre 2001. n. 448.
  20. I comandi in atto del personale della societa' per azioni Poste
italiane  e  dell'Istituto  Poligrafico  e  Zecca dello Stato, di cui
all'articolo  19, comma 9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono
prorogati sino al 31 dicembre 2003.
  21.  In  relazione  a  quanto  previsto  dal presente articolo, con
decreto  del  Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sono stabilite, anche in
deroga  alla normativa vigente, procedure semplificate per potenziare
e accelerare i processi di mobilita', anche intercompartimentale, del
personale delle pubbliche amministrazioni.
  22.   Per   ciascuno   degli  anni  2004  e  2005,  a  seguito  del
completamento  degli  adempimenti  previsti  dai commi 1 e 2 e previo
esperimento  delle  procedure  di mobilita', le amministrazioni dello
Stato  anche  ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici
non  economici  con  organico  superiore  a  200 unita' sono tenuti a
realizzare  una riduzione del personale non inferiore all'1 per cento
rispetto  a  quello  in  servizio  al  31  dicembre  2003  secondo le
procedure  di  cui  all'articolo  39 della legge 27 dicembre 1997, n.
449,  e  successive modificazioni. Le altre amministrazioni pubbliche
adeguano  le  proprie  politiche  di  reclutamento  di  personale  al
principio  di  contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi
fissati  dai  documenti  di  finanza  pubblica.  A tale fine, secondo
modalita'  indicate  dal  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
d'intesa  con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
della  funzione  pubblica, gli organi competenti ad adottare gli atti
di programmazione dei fabbisogni di personale trasmettono annualmente
alle predette amministrazioni i dati previsionali dei fabbisogni. Per
le  Forze  armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili
del  fuoco trovano applicazione, per ciascuno degli anni 2004 e 2005,
i  piani  previsti dall'articolo 19, comma 4, della legge 28 dicembre
2001, n. 448.
  23.  All'articolo  28  della  legge  28 dicembre 2001, n. 448, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1.  Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilita' e crescita, di
ridurre   il   complesso   della   spesa   di   funzionamento   delle
amministrazioni   pubbliche,   di   incrementare  l'efficienza  e  di
migliorare  la  qualita'  dei servizi, con uno o piu' regolamenti, da
emanare  ai  sensi  dell'articolo  17, comma 2, della legge 23 agosto
1988,  n.  400,  entro il 30 giugno 2003, il Governo, su proposta del
Ministro  per  la  funzione  pubblica,  di  concerto  con il Ministro
dell'economia  e delle finanze e con il Ministro interessato, sentite
le  organizzazioni  sindacali  per  quanto  riguarda i riflessi sulla
destinazione  del  personale,  individua  gli  enti  e  gli organismi
pubblici,   incluse   le  agenzie,  vigilati  dallo  Stato,  ritenuti
indispensabili  in  quanto  le  rispettive  funzioni non possono piu'
proficuamente  essere  svolte  da  altri  soggetti  sia  pubblici che
privati,  disponendone  se  necessario  anche  la  trasformazione  in
societa'  per  azioni  o  in fondazioni di diritto privato, ovvero la
fusione  o l'accorpamento con enti o organismi che svolgono attivita'
analoghe o complementari. Scaduto il termine di cui al presente comma
senza  che si sia provveduto agli adempimenti ivi previsti, gli enti,
gli  organismi  e le agenzie per i quali non sia stato adottato alcun
provvedimento sono soppressi e posti in liquidazione";
b)  al  comma 2, dopo la lettera c), e' aggiunta la seguente: "c-bis)
svolgono compiti di garanzia di diritti di rilevanza costituzionale".
  24.  Il  termine  di  cui  all'articolo 18, comma 3, della legge 12
marzo  1999, n. 68, gia' differito di diciotto mesi dall'articolo 19,
comma  1,  della  legge  28  dicembre  2001,  n. 448, e' prorogato di
ulteriori dodici mesi.
  25.  All'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  al  comma 4, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Il
corso  di  cui  al comma 3 ha la durata di dodici mesi ed e' seguito,
previo  superamento  di  esame, da un semestre di applicazione presso
amministrazioni pubbliche o private.";
    b) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
"7.  In  coerenza  con  la programmazione del fabbisogno di personale
delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 39 della legge
27  dicembre  1997,  n.  449,  le  amministrazioni  di cui al comma 1
comunicano,  entro  il 30 giugno di ciascun anno, alla Presidenza del
Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento della funzione pubblica, il
numero  dei  posti  che  si  renderanno  vacanti nei propri ruoli dei
dirigenti.  Il  Dipartimento  della  funzione  pubblica,  entro il 31
luglio di ciascun anno, comunica alla Scuola superiore della pubblica
amministrazione  i posti da coprire mediante corso-concorso di cui al
comma  3.  Il  corso-concorso e' bandito dalla Scuola superiore della
pubblica amministrazione entro il 31 dicembre di ciascun anno".