Art. 35
               (Misure di razionalizzazione in materia
                    di organizzazione scolastica)

  1.  Fermo  restando quanto previsto dall'articolo 22 della legge 28
dicembre  2001,  n.  448,  ed in particolare dal comma 4, le cattedre
costituite    con    orario    inferiore    all'orario   obbligatorio
d'insegnamento   dei   docenti,  definito  dal  contratto  collettivo
nazionale  di  lavoro,  sono  ricondotte  a 18 ore settimanali, anche
mediante  l'individuazione  di moduli organizzativi diversi da quelli
previsti  dai  decreti  costitutivi  delle  cattedre,  salvaguardando
l'unitarieta' d'insegnamento di ciascuna disciplina e con particolare
attenzione alle aree delle zone montane e delle isole minori. In sede
di  prima  attuazione  e  fino  all'entrata  in vigore delle norme di
riforma  in materia di istruzione e formazione, il disposto di cui al
presente  comma  trova  applicazione  ove,  nelle singole istituzioni
scolastiche,    non    vengano    a    determinarsi   situazioni   di
soprannumerarieta',  escluse quelle derivanti dall'utilizzazione, per
il  completamento  fino  a  18  ore  settimanali  di insegnamento, di
frazioni  di  orario  gia'  comprese  in cattedre costituite fra piu'
scuole.
  2.  Con  decreto  del  Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca,  di  concerto  con  il Ministro dell'economia e delle
finanze,  sono  fissati  i  criteri  e i parametri per la definizione
delle  dotazioni  organiche  dei  collaboratori scolastici in modo da
conseguire nel triennio 2003-2005 una riduzione complessiva del 6 per
cento della consistenza numerica della dotazione organica determinata
per l'anno scolastico 2002-2003. Per ciascuno degli anni considerati,
detta riduzione non deve essere inferiore al 2 per cento.
  3.   Rientrano   tra   le  funzioni  dei  collaboratori  scolastici
l'accoglienza  e la sorveglianza degli alunni e l'ordinaria vigilanza
e  assistenza  agli  alunni  durante  la consumazione del pasto nelle
mense scolastiche.
  4.  Dall'anno  scolastico  2003-2004  il  personale amministrativo,
tecnico   e  ausiliario  del  comparto  scuola  utilizzato  presso  i
distretti  scolastici  di  cui  alla  parte I, titolo I, capo II, del
testo  unico  di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e
successive modificazioni, e' restituito ai compiti d'istituto.
  5.  Il  personale docente dichiarato inidoneo alla propria funzione
per  motivi  di salute, ma idoneo ad altri compiti, dalla commissione
medica operante presso le aziende sanitarie locali, qualora chieda di
essere  collocato  fuori  ruolo  o  utilizzato  in  altri compiti, e'
sottoposto  ad accertamento medico da effettuare dalla commissione di
cui  all'articolo  2-bis,  comma 2, del decreto legislativo 30 aprile
1997, n. 157, come modificato dall'articolo 5 del decreto legislativo
29  giugno  1998,  n.  278,  competente  in  relazione  alla  sede di
servizio.  Tale  commissione  e' competente altresi' ad effettuare le
periodiche visite di controllo disposte dall'autorita' scolastica. Il
personale docente collocato fuori ruolo o utilizzato in altri compiti
per  inidoneita'  permanente  ai compiti di istituto puo' chiedere di
transitare  nei  ruoli  dell'amministrazione  scolastica  o  di altra
amministrazione  statale  o  ente  pubblico.  Il  predetto personale,
qualora  non transiti in altro ruolo, viene mantenuto in servizio per
un  periodo  massimo  di  cinque anni dalla data del provvedimento di
collocamento fuori ruolo o di utilizzazione in altri compiti. Decorso
tale  termine,  si  procede  alla  risoluzione del rapporto di lavoro
sulla   base  delle  disposizioni  vigenti.  Per  il  personale  gia'
collocato  fuori  ruolo  o utilizzato in altri compiti, il termine di
cinque  anni  decorre  dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
  6. Per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario dichiarato
inidoneo  a svolgere le mansioni previste dal profilo di appartenenza
non  si  procede  al  collocamento  fuori ruolo. I collocamenti fuori
ruolo  eventualmente  gia' disposti per detto personale cessano il 31
agosto 2003.
  7.  Ai  fini dell'integrazione scolastica dei soggetti portatori di
handicap  si  intendono  destinatari  delle  attivita' di sostegno ai
sensi  dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
gli   alunni  che  presentano  una  minorazione  fisica,  psichica  o
sensoriale,  stabilizzata  o  progressiva.  L'attivazione di posti di
sostegno  in  deroga  al  rapporto  insegnanti/alunni  in presenza di
handicap particolarmente gravi, di cui all'articolo 40 della legge 27
dicembre   1997,  n.  449,  e'  autorizzata  dal  dirigente  preposto
all'ufficio scolastico regionale assicurando comunque le garanzie per
gli  alunni  in  situazione di handicap di cui al predetto articolo 3
della  legge  5 febbraio 1992, n. 104. All'individuazione dell'alunno
come  soggetto  portatore di handicap provvedono le aziende sanitarie
locali sulla base di accertamenti collegiali, con modalita' e criteri
definiti  con  decreto  del  Presidente del Consiglio dei ministri da
emanare,  d'intesa  con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere delle
competenti   Commissioni   parlamentari,  su  proposta  dei  Ministri
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca e della salute,
entro  sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
  8.  Fermo  restando  il  disposto  di cui all'articolo 16, comma 3,
secondo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le economie di
spesa  derivanti  dall'applicazione del comma 5 del presente articolo
sono  destinate  ad  incrementare le risorse annuali stanziate per le
iniziative  dirette  alla  valorizzazione professionale del personale
docente   della   scuola,  subordinatamente  al  conseguimento  delle
economie medesime. Gli importi di 39 milioni di euro per l'anno 2004,
di  58  milioni  di  euro  per  l'anno 2005 e di 70 milioni di euro a
decorrere  dall'anno  2006, sono destinati ad incrementare le risorse
per il trattamento accessorio del personale amministrativo, tecnico e
ausiliario,   previa   verifica  dell'effettivo  conseguimento  delle
economie derivanti dall'applicazione dei commi 2, 4 e 6.
  9.  Le  istituzioni scolastiche possono deliberare l'affidamento in
appalto  dei  servizi di pulizia, di igiene ambientale e di vigilanza
dei   locali  scolastici  e  delle  loro  pertinenze,  come  previsto
dall'articolo  40,  comma  5,  della  legge 27 dicembre 1997, n. 449,
aderendo   prioritariamente   alle  convenzioni  stipulate  ai  sensi
dell'articolo  26  della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive
modificazioni,  e  dell'articolo  59 della legge 23 dicembre 2000, n.
388.   La   terziarizzazione   dei   predetti   servizi  comporta  la
indisponibilita'   dei   posti   di  collaboratore  scolastico  della
dotazione  organica  dell'istituzione  scolastica  per la percentuale
stabilita    con    il    decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, emanato di concerto con il Ministro
dell'economia  e  delle finanze, per la determinazione degli organici
del  personale  amministrativo,  tecnico  e  ausiliario  del comparto
scuola per l'anno scolastico 2002-2003 da ridefinire anche per tenere
conto  dell'affidamento  in  appalto  del  servizio  di vigilanza. La
indisponibilita'  dei posti permane per l'intera durata del contratto
e  non  deve determinare posizioni di soprannumerarieta'. Con decreto
del  Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro
dell'istruzione,    dell'universita'    e   della   ricerca,   previo
accertamento della riduzione delle spese di personale derivante dalla
predetta  indisponibilita'  di  posti,  sono effettuate le occorrenti
variazioni di bilancio per consentire l'attivazione dei contratti.