Art. 37.
         (Retribuzione dei giudici della Corte costituzionale)

      1.  Il  primo comma dell'articolo 12 della legge 11 marzo 1953,
   n. 87, e' sostituito dal seguente:
      "I  giudici  della  Corte costituzionale hanno tutti egualmente
   una  retribuzione corrispondente al piu' elevato livello tabellare
   che   sia  stato  raggiunto  dal  magistrato  della  giurisdizione
   ordinaria  investito  delle  piu'  alte  funzioni, aumentato della
   meta'.  Al  Presidente  e'  inoltre  attribuita  una indennita' di
   rappresentanza pari ad un quinto della retribuzione".