Art. 38.
                        (Gestioni previdenziali)

      1. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi
   rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge
   9  marzo  1989, n. 88, e successive modificazioni, e dell'articolo
   59,  comma  34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
   modificazioni, e' stabilito per l'anno 2003:
   a) in  426,75  milioni  di  euro  in  favore  del  Fondo  pensioni
      lavoratori  dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi,
      della  gestione  speciale minatori, nonche' in favore dell'Ente
      nazionale  di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello
      spettacolo (ENPALS);
   b) in  105,84  milioni  di  euro  in  favore  del  Fondo  pensioni
      lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui
      alla lettera a), della gestione esercenti attivita' commerciali
      e della gestione artigiani.

      2.  Conseguentemente a quanto previsto dal comma 1, gli importi
   complessivamente  dovuti  dallo  Stato sono determinati per l'anno
   2003  in 14.651,01 milioni di euro per le gestioni di cui al comma
   1,  lettera  a),  e in 3.620,33 milioni di euro per le gestioni di
   cui al comma 1, lettera b).
      3.  I  medesimi  complessivi importi di cui ai commi 1 e 2 sono
   ripartiti  tra  le gestioni interessate con il procedimento di cui
   all'articolo  14  della  legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
   modificazioni,  al  netto,  per quanto attiene al trasferimento di
   cui  al  comma  1,  lettera a), della somma di 1.122,44 milioni di
   euro  attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri
   e  coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello
   Stato  dell'onere  relativo ai trattamenti pensionistici liquidati
   anteriormente  al  1 gennaio 1989, nonche' al netto delle somme di
   2,20  milioni  di  euro  e di 50,99 milioni di euro di pertinenza,
   rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell' ENPALS.
      4.  All'articolo  11,  comma  4,  del  decreto  legislativo  16
   febbraio  1996,  n. 104, recante attuazione della delega conferita
   dall'articolo  3,  comma 27, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in
   materia  di  dismissioni  del  patrimonio  immobiliare  degli enti
   previdenziali  pubblici  e  di  investimenti degli stessi in campo
   immobiliare, dopo il primo periodo e' inserito il seguente:
      "Nell'ambito della percentuale di cui al primo periodo, l'INAIL
   destina  specificamente  il  5  per  cento  dei fondi ad asili per
   l'infanzia e ad altre strutture a tutela della famiglia"
      5.    I    lavoratori    iscritti    al    Fondo    integrativo
   dell'assicurazione  generale  obbligatoria  per la invalidita', la
   vecchiaia  e i superstiti, a favore del personale dipendente dalle
   aziende  private  del  gas  di  cui alla legge 6 dicembre 1971, n.
   1084,   e   successive   modificazioni,  che,  per  effetto  delle
   operazioni di separazione societaria in conseguenza degli obblighi
   derivanti  dal  decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, ovvero
   per la messa in mobilita' a seguito di ristrutturazione aziendale,
   all'atto  della  cessazione del rapporto di lavoro con le predette
   aziende   non   abbiano   maturato  il  diritto  alle  prestazioni
   pensionistiche  del  Fondo  stesso, hanno facolta', in presenza di
   contestuale  contribuzione figurativa, volontaria od obbligatoria,
   nell'assicurazione    generale    obbligatoria,    di   proseguire
   volontariamente  il  versamento  dei  contributi previdenziali nel
   Fondo,  fino  al  conseguimento  dei  requisiti  per  le  predette
   prestazioni,  secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro
   del  lavoro  e delle politiche sociali, emanato di concerto con il
   Ministro  dell'economia  e  delle  finanze, e comunque senza oneri
   aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
      6.  Gli  enti  erogatori  di  trattamenti pensionistici possono
   presentare  all'Anagrafe tributaria la domanda di attribuzione del
   numero  di  codice  fiscale  per  i beneficiari di prestazioni che
   risiedono all'estero.
      7.   Nell'ipotesi  di  periodi  non  coperti  da  contribuzione
   risultanti  dall'estratto  conto  di  cui all'articolo 1, comma 6,
   della  legge  8  agosto  1995, n. 335, e successive modificazioni,
   relativi   all'anno  1998,  il  termine  di  prescrizione  di  cui
   all'articolo 3, comma 9, lettera a), secondo periodo, della citata
   legge  n.  335  del  1995  e'  sospeso per un periodo di 18 mesi a
   decorrere dal 1 gennaio 2003.
      8.  Il  comma  6  dell'articolo  36  del decreto legislativo 26
   febbraio  1999,  n. 46, come modificato dal comma 24 dell'articolo
   78  della  legge  23  dicembre  2000,  n.  388,  e' sostituito dal
   seguente:
      "6.  Le disposizioni contenute nell'articolo 25 si applicano ai
   contributi  e  premi  non  versati  e agli accertamenti notificati
   successivamente alla data del 1 gennaio 2003".
      9.  A  decorrere  dal  1  gennaio  2003,  previa verifica della
   condizione  reddituale  prevista  dall'articolo 49, comma 1, della
   presente  legge,  ai  cittadini  italiani  residenti all'estero in
   possesso  dei  requisiti  di  cui  all'articolo  38 della legge 28
   dicembre 2001, n. 448, l'incremento della maggiorazione sociale di
   cui  all'articolo  1  della  legge  29  dicembre  1988,  n. 544, e
   successive  modificazioni,  deve  garantire,  nel  rispetto  delle
   condizioni  di  cui  al  predetto articolo 38, un reddito proprio,
   comprensivo   della  predetta  maggiorazione  sociale  nonche'  di
   trattamenti   previdenziali   e  assistenziali  anche  corrisposti
   all'estero,  tale da raggiungere un potere di acquisto equivalente
   a  quello  conseguibile  in  Italia  con  516,46  euro mensili per
   tredici  mensilita',  tenendo  conto  del  costo  della  vita  nei
   rispettivi  Paesi  di  residenza.  Il  Ministro del lavoro e delle
   politiche  sociali,  di  concerto  con il Ministro dell'economia e
   delle  finanze  e  con  il  Ministro  per  gli italiani nel mondo,
   stabilisce,  con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni
   dalla  data  di entrata in vigore della presente legge, il livello
   di  reddito  equivalente,  per  ciascun  Paese,  al reddito di cui
   all'articolo  38,  comma  1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
   Con  la  medesima  procedura  puo'  essere  annualmente modificato
   l'importo  della maggiorazione sociale di cui al primo periodo del
   presente   comma,  che  non  puo',  in  ogni  caso,  concorrere  a
   determinare un reddito proprio superiore a 516,46 euro mensili per
   tredici  mensilita'  e,  nella  parametrazione  tra  i 516,46 euro
   mensili  con  il costo della vita nel Paese di residenza, non puo'
   comunque  essere  di  importo  inferiore a 123,77 euro mensili per
   tredici mensilita'. Il predetto incremento puo' essere superiore a
   123,77  euro  mensili  per  tredici mensilita' a condizione che il
   titolare  di  pensione  sia  in possesso del requisito di cui all'
   articolo  8,  secondo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, e
   successive  modificazioni.  Per  le  finalita'  di cui al presente
   comma  e'  autorizzata  la spesa di 60 milioni di euro a decorrere
   dall'anno   2003.   Qualora  dalla  verifica  reddituale  prevista
   dall'articolo  49,  comma  1,  della  presente legge si accerti un
   numero  di  beneficiari  che  comporti un onere inferiore a quello
   della  predetta  autorizzazione di spesa, con decreto del Ministro
   del  lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
   dell'economia  e  delle finanze e con il Ministro per gli italiani
   nel  mondo,  sono  modificati  i requisiti di accesso previsti dal
   quarto  periodo del presente comma. Qualora, viceversa, si accerti
   un  maggiore  onere,  con  lo stesso decreto sono conseguentemente
   rideterminati i requisiti di accesso al beneficio.
      10. E' autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per gli anni
   2003-2005 destinati alla corresponsione di un ulteriore indennizzo
   ai  cittadini italiani ed enti o societa' di nazionalita' italiana
   rimpatriati dalla Tunisia.
      11. E' autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per gli anni
   2003-2005 destinati alla corresponsione di un ulteriore indennizzo
   ai  cittadini italiani ed enti o societa' di nazionalita' italiana
   rimpatriati  dalla Libia, per i quali la legge 6 dicembre 1971, n.
   1066,  ha  previsto  la  concessione per beni, diritti e interessi
   perduti  a  seguito  dei  provvedimenti  emanati  dalle  autorita'
   libiche  a  partire  dal  1  gennaio  1969,  e  che hanno altresi'
   beneficiato  delle disposizioni di cui alle leggi 26 gennaio 1980,
   n. 16, 5 aprile 1985, n. 135, e 29 gennaio 1994, n. 98.