Art. 39.
   (Spesa assistenziale e benefici  previdenziali  per  i  lavoratori
                           esposti all'amianto)

      1.   Al  fine  di  garantire  l'integrale  finanziamento  degli
   interventi  assistenziali  a  carico  del bilancio dello Stato, il
   complesso  dei  trasferimenti  agli enti previdenziali gestori dei
   medesimi,  determinato  rivalutando sulla base della sola dinamica
   dei  prezzi  l'importo per l'anno 2002, e' integrato tenendo conto
   di  tutti  i fattori di determinazione della spesa in applicazione
   della  normativa  vigente.  Il  predetto  importo  per l'anno 2002
   ingloba  anche  la  somma  dei  trasferimenti all'INPS a titolo di
   regolazioni    contabili    relative    ad   esercizi   pregressi.
   L'integrazione  e' pari a 353 milioni di euro per l'anno 2003, 799
   milioni  di  euro  per  l'anno  2004  e  1.323  milioni  di euro a
   decorrere dall'anno 2005.
      2.   Le   risorse   derivanti   dai   minori   oneri  accertati
   nell'attuazione dell' articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n.
   448,  pari  a  516  milioni  di  euro  annui a decorrere dal 2003,
   concorrono  al  finanziamento  degli  oneri  di cui al comma 3 del
   presente  articolo, nonche' al rifinanziamento del Fondo nazionale
   per le politiche sociali e del Fondo per l'occupazione.
      3.  E' autorizzato il trasferimento all'INPS della somma di 640
   milioni di euro per l'anno 2003, di 650 milioni di euro per l'anno
   2004  e  di  658 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, per i
   maggiori oneri derivanti dall'articolo 18, comma 8, della legge 31
   luglio  2002,  n.  179,  recante la regolarizzazione degli atti di
   indirizzo  emanati,  nel  corso  dell'anno  2000, dal Ministro del
   lavoro   e   della  previdenza  sociale  in  materia  di  benefici
   previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto.
      4. Il comma 1 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n.
   448,  si  interpreta  nel senso che l'incremento delle pensioni in
   favore   dei   soggetti  disagiati,  comprensivo  della  eventuale
   maggiorazione   sociale,   non  puo'  superare  l'importo  mensile
   determinato  dalla  differenza  fra  l'importo  di  516,46  euro e
   l'importo  del  trattamento minimo, ovvero della pensione sociale,
   ovvero dell'assegno sociale.
      5. Il comma 2 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n.
   448,  si  interpreta  nel  senso che l'incremento spetta ai ciechi
   civili titolari della relativa pensione.
      6.  A  decorrere  dal  1  gennaio  2004  l'indennita'  speciale
   istituita  dall'articolo 3, comma 1, della legge 21 novembre 1988,
   n.  508,  a  favore  dei cittadini riconosciuti ciechi con residuo
   visivo  non  superiore  ad  un ventesimo in entrambi gli occhi con
   eventuale   correzione,  e'  aumentata  dell'importo  di  41  euro
   mensili.
      7. Per la prosecuzione degli interventi di carattere sociale ed
   assistenziale   svolti  dall'Associazione  nazionale  famiglie  di
   disabili  intellettivi  e  relazionali  (ANFFAS),  e' assegnato un
   contributo di 5 milioni di euro per l'anno 2003.
      8.  La  lettera  d) del comma 5 dell'articolo 38 della legge 28
   dicembre  2001,  n. 448, si interpreta nel senso che, per gli anni
   successivi  al  2002, sono aumentati in misura pari all'incremento
   dell'importo  del  trattamento  minimo delle pensioni a carico del
   Fondo    pensioni   lavoratori   dipendenti,   rispetto   all'anno
   precedente,  il  limite  di  reddito  annuo  di  6.713,98  euro  e
   l'importo di 516,46 euro di cui al comma 1 del predetto articolo.
      9. L'abbandono dell'azione di recupero degli importi oggetto di
   ripetizione  di  indebito pensionistico disposto dall'articolo 80,
   comma  25, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' esteso ai casi
   di  indebito  pensionistico  derivante da sentenze favorevoli agli
   interessati,  riformate nei successivi gradi di giudizio in favore
   dell'ente  previdenziale, con sentenze definitive. La disposizione
   non si applica ai recuperi gia' effettuati alla data di entrata in
   vigore della presente legge.