Art. 40.
     (Utilizzo degli obiettori di coscienza e dei volontari del
      servizio civile nazionale come accompagnatori dei ciechi
                               civili)

  1.  Gli  obiettori di coscienza di cui alla legge 8 luglio 1998, n.
230,  e i volontari del servizio civile nazionale di cui alla legge 6
marzo  2001,  n.  64, possono essere impiegati per lo svolgimento del
servizio  di  accompagnamento  ai ciechi civili, di cui alla legge 27
maggio 1970, n. 382, che ne facciano richiesta.
  2. Possono presentare a richiesta di cui al comma 1 i ciechi civili
che   svolgono   un'attivita'  lavorativa  o  sociale  o  abbiano  la
necessita' dell'accompagnamento per motivi sanitari.
  3.  La  sussistenza  delle  condizioni  previste  dal  comma  2  e'
certificata  dal  datore di lavoro per i lavoratori dipendenti, dagli
ordini  e  dagli  albi professionali per i lavoratori autonomi, dagli
enti  o dalle associazioni per coloro che svolgono attivita' sociale,
dal  medico  di  famiglia  quando l'accompagnamento e' necessario per
motivi sanitari e per periodi determinati.
  4.  L'indennita'  di  accompagnamento  ai  ciechi assoluti prevista
dagli  articoli  4  e  7  della  citata  legge  n.  382  del  1970  e
l'indennita'   speciale  dei  ciechi  civili  ventesimisti  istituita
dall'articolo 3 della legge 21 novembre 1988, n. 508, sono ridotte di
93  euro  mensili  nel periodo nel quale i beneficiari delle suddette
indennita'  usufruiscono  del  servizio  di accompagnamento di cui al
presente articolo.
  5.  Le  economie  derivanti dall'applicazione delle disposizioni di
cui al comma 4 sono utilizzate per incrementare in misura equivalente
il  Fondo  nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59,
comma  44,  della  legge  27  dicembre  1997,  n.  449,  e successive
modificazioni.