Art. 40. (Utilizzo degli obiettori di coscienza e dei volontari del servizio civile nazionale come accompagnatori dei ciechi civili) 1. Gli obiettori di coscienza di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230, e i volontari del servizio civile nazionale di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 64, possono essere impiegati per lo svolgimento del servizio di accompagnamento ai ciechi civili, di cui alla legge 27 maggio 1970, n. 382, che ne facciano richiesta. 2. Possono presentare a richiesta di cui al comma 1 i ciechi civili che svolgono un'attivita' lavorativa o sociale o abbiano la necessita' dell'accompagnamento per motivi sanitari. 3. La sussistenza delle condizioni previste dal comma 2 e' certificata dal datore di lavoro per i lavoratori dipendenti, dagli ordini e dagli albi professionali per i lavoratori autonomi, dagli enti o dalle associazioni per coloro che svolgono attivita' sociale, dal medico di famiglia quando l'accompagnamento e' necessario per motivi sanitari e per periodi determinati. 4. L'indennita' di accompagnamento ai ciechi assoluti prevista dagli articoli 4 e 7 della citata legge n. 382 del 1970 e l'indennita' speciale dei ciechi civili ventesimisti istituita dall'articolo 3 della legge 21 novembre 1988, n. 508, sono ridotte di 93 euro mensili nel periodo nel quale i beneficiari delle suddette indennita' usufruiscono del servizio di accompagnamento di cui al presente articolo. 5. Le economie derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 sono utilizzate per incrementare in misura equivalente il Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.