Art. 41
        Disposizioni in materia di cassa integrazione guadagni,
                 mobilita' e contratti di solidarieta'

     1.  In  attesa  della riforma degli ammortizzatori sociali e nel
   limite  della  complessiva  spesa  di 376.433.539 euro, per l'anno
   2003,  a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1,
   comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
   modificazioni,  dalla  legge  19  luglio 1993, n. 236, nel caso di
   programmi  finalizzati alla gestione di crisi occupazionali ovvero
   miranti  al  reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi,
   il  Ministro  del lavoro e delle politiche sociali di concerto con
   il  Ministero  dell'economia  e finanze puo' disporre, entro il 31
   dicembre  2003,  proroghe  di  trattamenti  di  cassa integrazione
   guadagni straordinaria, di mobilita' e di disoccupazione speciale,
   gia'  previsti  da  disposizioni  di  legge,  anche in deroga alla
   normativa  vigente  in  materia,  nonche' concessioni, anche senza
   soluzione  di  continuita',  dei  predetti trattamenti, che devono
   essere  stati  definiti  in  specifici accordi in sede governativa
   intervenuti  entro il 30 giugno 2003. La misura dei trattamenti e'
   ridotta  del 20 per cento. La riduzione non si applica nei casi di
   prima proroga o di nuova concessione. Nel limite complessivo di 80
   milioni di euro a valere sul predetto importo di 376.433.539 euro,
   il  Ministro del lavoro e delle politiche sociali e' autorizzato a
   prorogare,   limitatamente   all'esercizio  2003,  le  convenzioni
   stipulate,  anche  in  deroga  alla  normativa vigente relativa ai
   lavori  socialmente  utili,  direttamente  con  i  comuni,  per lo
   svolgimento,   durante   l'esercizio   in   corso,   di  attivita'
   straordinarie   riferite  a  lavoratori  socialmente  utili  nella
   disponibilita'  degli  stessi comuni da almeno un triennio. Italia
   Lavoro  Spa  assiste  i  comuni  perche'  predispongano  piani  di
   reinserimento  dei  lavoratori  socialmente  utili nel mercato del
   lavoro con azioni di politica attiva del lavoro.
     2.  All'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20
   gennaio  1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
   marzo  1998,  n.  52,  come  da ultimo modificato dall'articolo 2,
   comma 1, del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito, con
   modificazioni,  dalla legge 31 luglio 2002, n. 172, le parole: "31
   dicembre  2002" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2003"
   e dopo le parole: "nonche' di 60,4 milioni di euro per Panno 2002"
   sono  aggiunte  le  seguenti:  "e di 45 milioni di euro per l'anno
   2003".
     3.  All'articolo 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 20
   gennaio  1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
   marzo  1998,  n.  52, come da ultimo modificato dall' articolo 52,
   comma  70,  della  legge  28 dicembre 2001, n. 448, le parole: "31
   dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2003".
   All'onere   derivante  dall'  attuazione  del  presente  comma  si
   provvede  nei  limiti  delle  risorse  preordinate per la medesima
   finalita'   nell'ambito   del   Fondo  per  l'occupazione  di  cui
   all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
   convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236,
   e  non utilizzate alla data del 31 dicembre 2002, neI limite di 20
   milioni di euro.
     4.  All'articolo  3,  comma  8, della legge 23 dicembre 1998, n.
   448,  come  da ultimo modificato dall'articolo 52, comma 47, della
   legge  28  dicembre 2001, n. 448, il secondo periodo e' sostituito
   dal  seguente: "Tale finalizzazione e' limitata a lire 10 miliardi
   per  gli  anni  2000 e 2001 e ad euro 5.164.569 per ciascuno degli
   anni dal 2002 al 2008".
     5.  Per  le  finalita'  di  cui all'articolo 117, comma 5, della
   legge  23  dicembre  2000,  n.  388, e' stanziata la somma di euro
   51.645.690  nell'esercizio finanziario 2003 a carico del Fondo per
   l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20
   maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
   luglio 1993, n. 236.
     6.  L'intervento  di  cui  all'articolo  15 del decreto-legge 16
   maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
   luglio  1994,  n.  451, puo' proseguire per l'anno 2003 nei limiti
   delle  risorse  finanziarie  preordinate per la medesima finalita'
   entro  il  31  dicembre  2001  e  non utilizzate, nel limite di 91
   milioni di euro.
     7. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 5, 6, 7 e 8, del
   decreto-legge   11   giugno   2002,   n.   108,   convertito,  con
   modificazioni,  dalla  legge  31 luglio 2002, n. 172, si applicano
   anche  ai  lavoratori  licenziati da enti non commerciali operanti
   nelle  aree  individuate  ai  sensi  degli  obiettivi  1  e  2 del
   regolamento  (CE)  n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999,
   con  un  organico  superiore  alle  2.000  unita'  lavorative, nel
   settore  della sanita' privata ed in situazione di crisi aziendale
   in   seguito   a  processi  di  riconversione  e  ristrutturazione
   aziendale, nel limite massimo di 700 unita'.
     8.  All'onere  derivante  dal  comma 7, determinato nella misura
   massima  di 6.667.000 euro per l'anno 2003, di 10.467,000 euro per
   l'anno  2004  e  di  3.800.000 euro per l'anno 2005, si provvede a
   carico del Fondo di cui all'articolo I, comma 7, del decreto-legge
   20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge
   19 luglio 1993, n. 236.
     9.  Fino  al  31  dicembre  2003,  alle  imprese industriali che
   svolgono  attivita'  produttiva  di  fornitura  o sub-fornitura di
   componenti,  di  supporto  o  di  servizio,  a  favore  di imprese
   operanti  nel settore automobilistico, il trattamento ordinario di
   integrazione  salariale, di cui alla legge 20 maggio 1975, n. 164,
   puo'  essere  concesso per un periodo non superiore a ventiquattro
   mesi  consecutivi,  ovvero  per  piu'  periodi  non consecutivi la
   durata  complessiva dei quali non superi i ventiquattro mesi in un
   triennio.
     10. Per le imprese indicate nel comma 9, ai fini del computo dei
   periodi   massimi   di  godimento  del  trattamento  ordinario  di
   integrazione  salariale,  una  settimana  si  considera  trascorsa
   quando  la  riduzione  di  orario  sia stata almeno pari al 10 per
   cento  dell'orario  settimanale  relativo  ai  lavoratori occupati
   nell'unita'  produttiva.  Le  riduzioni  di ammontare inferiore si
   cumulano ai fini del computo dei predetti periodi massimi.
     11.  Fino al 10 agosto 2005, i periodi di integrazione salariale
   ordinaria   concessi  ai  sensi  dei  commi  9  e  10,  in  deroga
   all'articolo  6  della  legge  20  maggio  1975,  n.  164,  non si
   computano  ai fini dell'articolo 1, comma 9, della legge 23 luglio
   1991, n. 223.
     12.  Per gli interventi di cui ai commi da 9 a 11 e' autorizzata
   la  spesa di 64 milioni di euro per l'anno 2003 e 106,5 milioni di
   euro  per  l'anno  2004.  All'onere  per l'anno 2004 si provvede a
   carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7,
   del   decreto-legge  20  maggio  1993,  n.  148,  convertito,  con
   modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.