Art. 42.
                   (Confluenza dell'INPDAI nell'INPS)

      1.  Con  effetto dalla data di entrata in vigore della presente
   legge,  l'Istituto  nazionale  di  previdenza  per  i dirigenti di
   aziende  industriali  (INPDAI),  costituito  con legge 27 dicembre
   1953, n. 967, e' soppresso e tutte le strutture e le funzioni sono
   trasferite  all'INPS,  che  succede nei relativi rapporti attivi e
   passivi.   Con   effetto   dalla   medesima   data  sono  iscritti
   all'assicurazione  generale  obbligatoria  per  l'invalidita',  la
   vecchiaia  e  i superstiti dei lavoratori dipendenti i titolari di
   posizioni  assicurative  e i titolari di trattamenti pensionistici
   diretti  e ai superstiti presso il predetto soppresso Istituto. La
   suddetta  iscrizione e' effettuata con evidenza contabile separata
   nell'ambito del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
      2.  Il  bilancio  consuntivo  per  l'esercizio  2002  dell'ente
   soppresso  di  cui al comma 1 e' deliberato dal Comitato di cui al
   comma  4.  Tutte le attivita' e le passivita', quali risultano dal
   predetto  bilancio  consuntivo, affluiscono all'evidenza contabile
   di   cui   al   comma   1,  per  quanto  riguarda  le  prestazioni
   pensionistiche,  e alle gestioni individuate dal predetto Comitato
   per quanto riguarda le prestazioni non pensionistiche.
      3. Il regime pensionistico dei dirigenti di aziende industriali
   e'  uniformato,  nel rispetto del principio del pro-rata, a quello
   degli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti con effetto
   dal  1  gennaio  2003. In particolare, per i lavoratori assicurati
   presso   il   soppresso   INPDAI,   l'importo  della  pensione  e'
   determinato dalla somma: a) delle quote di pensione corrispondenti
   alle  anzianita'  contributive acquisite fino al 31 dicembre 2002,
   applicando,   nel  calcolo  della  retribuzione  pensionabile,  il
   massimale  annuo  di  cui  all'articolo  3,  comma  7, del decreto
   legislativo  24  aprile  1997,  n. 181; b) della quota di pensione
   corrispondente  alle anzianita' contributive acquisite a decorrere
   dal  1 gennaio 2003, applicando, per il calcolo della retribuzione
   pensionabile,  le  norme  vigenti  nel  Fondo  pensioni lavoratori
   dipendenti.  Con  la  medesima  decorrenza  si  applicano,  per il
   calcolo  della  pensione,  le aliquote di rendimento e le fasce di
   retribuzione   secondo   le  norme  in  vigore  nell'assicurazione
   generale  obbligatoria  per  i  lavoratori  dipendenti. Per quanto
   riguarda   le   prestazioni   non  pensionistiche,  continuano  ad
   applicarsi  le  regole  previste dalla normativa vigente presso il
   soppresso Istituto.
      4.  Al fine di favorire una rapida ed efficace integrazione tra
   le  strutture  e  le  funzioni, e' costituito, per un triennio, un
   Comitato  di integrazione composto da quattro dirigenti incaricati
   di  funzioni  di  livello  dirigenziale  generale  dell'INPDAI, in
   carica  alla  data  del  31  dicembre  2002,  nonche'  da  quattro
   dirigenti  incaricati di funzioni di livello dirigenziale generale
   dell'INPS,  coordinati  dal  direttore  generale  di  tale  ultimo
   Istituto,  che  dovra' pervenire atta unificazione delle procedure
   operative  e  correnti  entro il 31 dicembre 2003. Dall'attuazione
   del  presente  comma  non  devono derivare oneri aggiuntivi per la
   finanza pubblica.
      5.  Il  personale  in  servizio  presso  l'INPDAI  alla data di
   soppressione  dello  stesso  e'  trasferito all'INPS e conserva il
   regime previdenziale vigente presso l'ente di provenienza, nonche'
   il  trattamento  giuridico  ed economico fruito, sino alla data di
   approvazione del nuovo contratto collettivo.
      6. Il comitato di cui all'articolo 22 della legge 9 marzo 1989,
   n.  88,  e' integrato, con decreto del Ministro del lavoro e delle
   politiche   sociali,   da  un  rappresentante  dell'organizzazione
   sindacale    maggiormente    rappresentativa    della   categoria,
   limitatamente  alle  adunanze  e  alle problematiche concernenti i
   dirigenti di aziende industriali.
      7.  E'  autorizzato  il trasferimento all'evidenza contabile di
   cui  al  comma  1  della somma di 1.041 milioni di euro per l'anno
   2003,  di 1.055 milioni di euro per l'anno 2004 e di 1.067 milioni
   di euro a decorrere dall'anno 2005, per l'attuazione dell'articolo
   3,  comma  12,  del  decreto-legge  25  settembre  2001,  n.  351,
   convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 23 novembre 2001, n.
   410.  Ai fini della determinazione dell'effettivo trasferimento si
   tiene  conto dell'ammontare complessivo di tutte le disponibilita'
   finanziarie della predetta evidenza contabile.