Art. 44.
   (Abolizione del divieto di  cumulo  tra  pensioni  di anzianita' e
                            redditi da lavoro)

      1.  A  decorrere  dal  1  gennaio  2003,  il  regime  di totale
   cumulabilita'  tra  redditi  da  lavoro  autonomo  e  dipendente e
   pensioni   di  anzianita'  a  carico  dell'assicurazione  generale
   obbligatoria  e  delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative
   della medesima, previsto dall'articolo 72, comma 1, della legge 23
   dicembre   2000,   n.   388,  e'  esteso  ai  casi  di  anzianita'
   contributiva  pari  o  superiore  ai  37  anni a condizione che il
   lavoratore  abbia  compiuto  58 anni di eta'. I predetti requisiti
   debbono sussistere all'atto del pensionamento.
      2.  Gli  iscritti  alle  forme di previdenza di cui al comma 1,
   gia'  pensionati di anzianita' alla data del 1 dicembre 2002 e nei
   cui  confronti trovino applicazione i regimi di divieto parziale o
   totale   di   cumulo,   possono   accedere  al  regime  di  totale
   cumulabilita'  di  cui  al  comma 1 a decorrere dal 1 gennaio 2003
   versando  un  importo  pari  al  30 per cento della pensione lorda
   relativa  al mese di gennaio 2003, ridotta di un ammontare pari al
   trattamento   minimo   mensile   del   Fondo  pensioni  lavoratori
   dipendenti,  moltiplicato per il numero risultante come differenza
   fra  la  somma  dei requisiti di anzianita' contributiva e di eta'
   anagrafica  di  cui al comma 1, pari a 95, e la somma dei predetti
   requisiti  in  possesso alla data del pensionamento di anzianita'.
   Le   annualita'   di   anzianita'  contributiva  e  di  eta'  sono
   arrotondate  al  primo  decimale  e  la  loro somma e' arrotondata
   all'intero piu' vicino. Se l'importo da versare e' inferiore al 20
   per  cento  della pensione di gennaio 2003 o se il predetto numero
   e'  nullo  o  negativo,  ma  alla data del pensionamento non erano
   stati  raggiunti  entrambi  i  requisiti  di cui al comma 1, viene
   comunque  versato  il 20 per cento della pensione di gennaio 2003.
   Il  versamento  massimo e' stabilito in misura pari a tre volte la
   predetta  pensione. La disposizione si applica anche agli iscritti
   che hanno maturato i requisiti per il pensionamento di anzianita',
   hanno  interrotto  il  rapporto  di lavoro e presentato domanda di
   pensionamento   entro  il  30  novembre  2002;  qualora  essi  non
   percepiscano  nel  gennaio  2003  la  pensione  di  anzianita', e'
   considerata  come  base  di  calcolo  la  prima  rata  di pensione
   effettivamente  percepita.  Se  la  pensione  di  gennaio  2003 e'
   provvisoria,  si effettua un versamento provvisorio, procedendo al
   ricalcolo   entro   due   mesi   dall'erogazione   della  pensione
   definitiva.
      3. Per gli iscritti alle gestioni di cui al comma 1 titolari di
   reddito  da  pensione,  che  hanno  prodotto redditi sottoposti al
   divieto  parziale  o  totale di cumulo e che non hanno ottemperato
   agli  adempimenti  previsti  dalla  normativa  di  volta  in volta
   vigente,  le  penalita'  e  le trattenute previste, con i relativi
   interessi  e  sanzioni,  non  trovano applicazione, per il periodo
   fino al 31 marzo 2003, qualora l'interessato versi un importo pari
   al  70  per cento della pensione relativa al mese di gennaio 2003,
   moltiplicato  per ciascuno degli anni relativamente ai quali si e'
   verificato  l'inadempimento.  A  tal fine le frazioni di anno sono
   arrotondate  all'unita' superiore. Il versamento non puo' eccedere
   la  misura  pari  a  quattro volte la pensione di gennaio 2003. La
   quota  di versamento relativa ai mesi di gennaio, febbraio e marzo
   2003  viene  restituita  all'iscritto che abbia proceduto anche al
   versamento  di  cui  al comma 2. Se la pensione di gennaio 2003 e'
   provvisoria,  si  effettua un versamento provvisorio, e si procede
   al   ricalcolo  entro  due  mesi  dall'erogazione  della  pensione
   definitiva.
      4.  Gli  importi di cui ai commi 2 e 3 sono versati entro il 16
   marzo  2003, secondo modalita' definite dall'ente previdenziale di
   appartenenza. L'interessato puo' comunque optare per il versamento
   entro   tale   data  del  30  per  cento  di  quanto  dovuto,  con
   rateizzazione   in   cinque  rate  trimestrali  della  differenza,
   applicando  l'interesse  legale. Per i pensionati non in attivita'
   lavorativa  alla  data  del  30  novembre 2002, il versamento puo'
   avvenire  successivamente al 16 marzo 2003, purche' entro tre mesi
   dall'inizio  del  rapporto  lavorativo,  su  una  base  di calcolo
   costituita  dall'ultima mensilita' di pensione lorda erogata prima
   dell'inizio  della  attivita' lavorativa, con la maggiorazione del
   20  per  cento  rispetto  agli  importi  determinati applicando la
   procedura  di  cui  al comma 2. Per i soggetti di cui al penultimo
   periodo del comma 2, il versamento viene effettuato entro sessanta
   giorni  dalla  corresponsione  della prima rata di pensione. Per i
   soggetti  di  cui  all'ultimo  periodo  del  comma  2 e all'ultimo
   periodo del comma 3, il versamento di conguaglio avviene entro due
   mesi dall'erogazione della pensione definitiva.
      5.  Dalla  data  del  1  aprile  2003  i  comparti  interessati
   dell'amministrazione   pubblica,   ed  in  particolare  l'anagrafe
   tributaria  e  gli  enti  previdenziali  erogatori  di trattamenti
   pensionistici,   procedono   all'incrocio   dei   dati  fiscali  e
   previdenziali   da   essi   posseduti,  per  l'applicazione  delle
   trattenute  dovute  e  delle  relative  sanzioni  nei confronti di
   quanti  non  hanno regolarizzato la propria posizione ai sensi del
   comma 3.
      6. In attesa di un complessivo intervento di armonizzazione dei
   regimi  contributivi  delle  diverse  tipologie  di  attivita'  di
   lavoro, anche in relazione alla riforma delle relative discipline,
   l'aliquota   di   finanziamento  e  l'aliquota  di  computo  della
   pensione,  per  gli  iscritti  alla  gestione previdenziale di cui
   all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n.
   335,  e  successive  modificazioni,  che  percepiscono  redditi da
   pensione  previdenziale  diretta, sono incrementate di 2,5 punti a
   partire  dal 1 gennaio 2003 e di ulteriori 2,5 punti a partire dal
   1  gennaio 2004, ripartiti tra committente e lavoratore secondo le
   proporzioni  vigenti  nel  caso  di  lavoro  parasubordinato. Alla
   predetta  gestione  affluisce il 10 per cento delle entrate di cui
   al comma 4, vincolato al finanziamento di iniziative di formazione
   degli iscritti non pensionati; con decreto del Ministro del lavoro
   e   delle   politiche   sociali,   di  concerto  con  il  Ministro
   dell'economia e delle finanze, da emanare entro quattro mesi dalla
   data  di  entrata in vigore della presente legge, sono determinati
   criteri  e modalita' di finanziamento e di gestione delle relative
   risorse.
      7.  Gli  enti  previdenziali  privatizzati possono applicare le
   disposizioni di cui al presente articolo nel rispetto dei principi
   di  autonomia  previsti dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n.
   509, e dall'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto n. 335.