Art. 45. (Interventi per agevolare l'artigianato e i coltivatori diretti) 1. In sede di sperimentazione, per l'anno 2003, gli imprenditori artigiani iscritti nei relativi albi provinciali, qualora impossibilitati per causa di forza maggiore all'espletamento dell'attivita' lavorativa, nonche' i coltivatori diretti iscritti negli elenchi provinciali, ai fini della raccolta di prodotti agricoli, possono avvalersi, in deroga alla normativa previdenziale vigente, di collaborazioni occasionali di parenti entro il secondo grado aventi anche il titolo di studente per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a novanta giorni. E' fatto comunque obbligo dell'iscrizione all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. 2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalita' di attuazione del presente articolo, con indicazione delle cause di forza maggiore in relazione alle quali e' possibile avvalersi delle collaborazioni di cui al comma 1, nonche' le modalita' di comunicazione agli enti previdenziali interessati. Le suddette modalita' di attuazione e cause di forza maggiore devono essere definite in modo che l'onere conseguente a carico della finanza pubblica non sia superiore a 10 milioni di euro per l'anno 2003.