Art. 45.
    (Interventi per agevolare l'artigianato e i coltivatori diretti)

      1.   In   sede   di   sperimentazione,  per  l'anno  2003,  gli
   imprenditori  artigiani  iscritti  nei  relativi albi provinciali,
   qualora    impossibilitati    per    causa   di   forza   maggiore
   all'espletamento  dell'attivita' lavorativa, nonche' i coltivatori
   diretti iscritti negli elenchi provinciali, ai fini della raccolta
   di  prodotti agricoli, possono avvalersi, in deroga alla normativa
   previdenziale  vigente,  di  collaborazioni occasionali di parenti
   entro  il  secondo grado aventi anche il titolo di studente per un
   periodo  complessivo  nel  corso dell'anno non superiore a novanta
   giorni.     E'     fatto    comunque    obbligo    dell'iscrizione
   all'assicurazione  obbligatoria  contro gli infortuni sul lavoro e
   le malattie professionali.
      2.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e delle politiche
   sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
   e  il Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare ai
   sensi  dell'articolo  17,  comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
   400,  entro  sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
   presente  legge,  sono  definite  le  modalita'  di attuazione del
   presente  articolo,  con indicazione delle cause di forza maggiore
   in   relazione   alle   quali   e'   possibile   avvalersi   delle
   collaborazioni  di  cui  al  comma  1,  nonche'  le  modalita'  di
   comunicazione  agli  enti  previdenziali  interessati. Le suddette
   modalita'  di  attuazione  e cause di forza maggiore devono essere
   definite  in  modo  che l'onere conseguente a carico della finanza
   pubblica non sia superiore a 10 milioni di euro per l'anno 2003.