Art. 46.
   (Fondo nazionale per  le  politiche  sociali.  Finanziamento della
                      federazione maestri del lavoro)

      1.   Il  Fondo  nazionale  per  le  politiche  sociali  di  cui
   all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
   successive   modificazioni,   e'  determinato  dagli  stanziamenti
   previsti   per  gli  interventi  disciplinati  dalle  disposizioni
   legislative  indicate  all'articolo  80,  comma 17, della legge 23
   dicembre  2000,  n.  388,  e  successive  modificazioni,  e  dagli
   stanziamenti  previsti  per  gli interventi, comunque finanziati a
   carico del Fondo medesimo, disciplinati da altre disposizioni. Gli
   stanziamenti affluiscono al Fondo senza vincolo di destinazione.
      2.  Il  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali, di
   concerto  con  il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa
   con  la  Conferenza  unificata  di  cui all'articolo 8 del decreto
   legislativo  28  agosto  1997,  n.  281, provvede annualmente, con
   propri  decreti,  alla ripartizione delle risorse del Fondo di cui
   al  comma  1  per le finalita' legislativamente poste a carico del
   Fondo    medesimo,    assicurando   prioritariamente   l'integrale
   finanziamento   degli   interventi   che   costituiscono   diritti
   soggettivi  e  destinando almeno il 10 per cento di tali risorse a
   sostegno  delle  politiche  in  favore  delle  famiglie  di  nuova
   costituzione,  in  particolare  per l'acquisto della prima casa di
   abitazione e per il sostegno alla natalita'.
      3. Nei limiti delle risorse ripartibili del Fondo nazionale per
   le  politiche  sociali,  tenendo  conto  delle  risorse  ordinarie
   destinate  alla  spesa sociale dalle regioni e dagli enti locali e
   nel   rispetto   delle  compatibilita'  finanziarie  definite  per
   l'intero   sistema   di   finanza   pubblica   dal   Documento  di
   programmazione  economico-finanziaria,  con decreto del Presidente
   del  Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e
   delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia
   e  delle  finanze,  d'intesa  con  la  Conferenza unificata di cui
   all'articolo  8  del  decreto  legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
   sono   determinati  i  livelli  essenziali  delle  prestazioni  da
   garantire su tutto il territorio nazionale.
      4. Le modalita' di esercizio del monitoraggio, della verifica e
   della  valutazione  dei  Costi, dei rendimenti e dei risultati dei
   livelli  essenziali  delle  prestazioni  di  cui  al  comma 3 sono
   definite,  secondo  criteri  di  semplificazione ed efficacia, con
   regolamento  da  emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
   legge  23  agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza unificata di
   cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
      5.  In  caso  di  mancato utilizzo delle risorse da parte degli
   enti  destinatari entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello
   in  cui  sono  state  assegnate,  il  Ministro  del lavoro e delle
   politiche  sociali provvede alla revoca dei finanziamenti, i quali
   sono   versati   all'  entrata  del  bilancio  delloStato  per  la
   successiva assegnazione al Fondo di cui al comma 1.
      6.   Per  far  fronte  alle  spese  derivanti  dalle  attivita'
   statutarie  della  federazione  dei  maestri  del lavoro d'Italia,
   consistenti  nell'assistenza  ai  giovani  al  fine di facilitarne
   l'inserimento   nel   mondo  del  lavoro  e  nella  collaborazione
   volontaristica  con  gli  enti  preposti  alla difesa civile, alla
   protezione    delle    opere    d'arte,    all'azione   ecologica,
   all'assistenza  ai  portatori  di  handicap  ed  agli  anziani non
   autosufficienti,  e'  conferito  alla federazione medesima, per il
   triennio 2003-2005, un contributo annuo di 260.000 euro. All'onere
   derivante  dall'attuazione del presente comma si provvede a carico
   del  Fondo  per  l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del
   decrto-legge   20   maggio   1993,   n.   148,   convertito,   con
   modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.