Art. 47.
     (Finanziamento di interventi per la formazione professionale)

      1.   Nell'ambito   delle  risorse  preordinate  sul  Fondo  per
   l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20
   maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
   luglio  1993,  n. 236, con decreto del Ministro del lavoro e delle
   politiche  sociali,  di  concerto  con il Ministro dell'economia e
   delle  finanze,  sono  determinati i criteri e le modalita' per la
   destinazione  dell'importo aggiuntivo di 1 milione di euro, per il
   finanziamento  degli  interventi  di cui all'articolo 80, comma 4,
   della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
      2. All'articolo 118, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n.
   388, dopo le parole: "per l'anno 2001" sono aggiunte le seguenti:
   "e di 100 milioni di euro per l'anno 2003".