Art. 48.
         (Fondi interprofessionali per la formazione continua)

      1.  All'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono
   apportate le seguenti modificazioni:
      a) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
      "1.  Al  fine  di promuovere, in coerenza con la programmazione
   regionale  e con le funzioni di indirizzo attribuite in materia al
   Ministero  del lavoro e delle politiche sociali, lo sviluppo della
   formazione  professionale continua, in un'ottica di competitivita'
   delle  imprese  e  di  garanzia  di  occupabilita' dei lavoratori,
   possono  essere  istituiti,  per  ciascuno  dei  settori economici
   dell'industria,      dell'agricoltura,     del     terziario     e
   dell'artigianato,  nelle forme di cui al comma 6, fondi paritetici
   interprofessionali  nazionali  per  la  formazione  continua,  nel
   presente articolo denominati "fondi". Gli accordi interconfederali
   stipulati  dalle  organizzazioni  sindacali dei datori di lavoro e
   dei  lavoratori  maggiormente  rappresentative sul piano nazionale
   possono   prevedere  l'istituzione  di  fondi  anche  per  settori
   diversi,  nonche',  all'interno  degli  stessi, la costituzione di
   un'apposita  sezione  relativa  ai  dirigenti. I fondi relativi ai
   dirigenti  possono  essere  costituiti  mediante accordi stipulati
   dalle   organizzazioni  sindacali  dei  datori  di  lavoro  e  dei
   dirigenti   comparativamente  piu'  rappresentative,  oppure  come
   apposita   sezione   all'interno   dei   fondi  interprofessionali
   nazionali.  I  fondi,  previo  accordo  tra  le  parti, si possono
   articolare  regionalmente  o  territorialmente.  I  fondi  possono
   finanziare   in  tutto  o  in  parte  piani  formativi  aziendali,
   territoriali,  settoriali  o  individuali  concordati tra le parti
   sociali,  nonche'  eventuali  ulteriori iniziative propedeutiche e
   comunque  direttamente  connesse  a  detti piani concordate tra le
   parti.  I  progetti  relativi  a  tali  piani  ed  iniziative sono
   trasmessi  alle regioni ed alle province autonome territorialmente
   interessate  affinche'  ne  possano tenere conto nell'ambito delle
   rispettive  programmazioni. Ai fondi afferiscono, progressivamente
   e  secondo le disposizioni di cui al presente articolo, le risorse
   derivanti   dal   gettito  del  contributo  integrativo  stabilito
   dall'articolo  25,  quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n.
   845,  e successive modificazioni, relative ai datori di lavoro che
   aderiscono a ciascun fondo.
      2.  L'attivazione  dei  fondi  e'  subordinata  al  rilascio di
   autorizzazione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche
   sociali,  previa  verifica della conformita' alle finalita' di cui
   al comma 1 dei criteri di gestione, degli organi e delle strutture
   di  funzionamento  dei fondi medesimi e della professionalita' dei
   gestori,  il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali
   esercita  altresi'  la vigilanza ed il monitoraggio sulla gestione
   dei  fondi;  in  caso  di  irregolarita'  o  di  inadempimenti, il
   Ministero  del  lavoro  e delle politiche sociali puo' disporne la
   sospensione  dell'operativita'  o  il  commissariamento. Entro tre
   anni  dall'entrata  a  regime dei fondi, il Ministero del lavoro e
   delle  politiche sociali effettuera' una valutazione dei risultati
   conseguiti dagli stessi. Il presidente del collegio dei sindaci e'
   nominato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
   Presso lo stesso Ministero e' istituito, con decreto ministeriale,
   senza   oneri  aggiuntivi  a  carico  del  bilancio  dello  Stato,
   l'"Osservatorio  per  la  formazione  continua"  con il compito di
   elaborare  proposte  di indirizzo attraverso la predisposizione di
   linee-guida  e  di  esprimere  pareri e valutazioni in ordine alle
   attivita'  svolte  dai  fondi, anche in relazione all'applicazione
   delle  suddette  linee-guida. Tale Osservatorio e' composto da due
   rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
   dal  consigliere di parita' componente la Commissione centrale per
   l'impiego,  da  due  rappresentanti  delle regioni designati dalla
   Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
   province   autonome   di  Trento  e  di  Bolzano,  nonche'  da  un
   rappresentante    di    ciascuna    delle   confederazioni   delle
   organizzazioni   sindacali   dei   datori   di   lavoro   e  delle
   organizzazioni     sindacali     dei    lavoratori    maggiormente
   rappresentative  sul  piano nazionale. Tale Osservatorio si avvale
   dell'assistenza   tecnica  dell'Istituto  per  lo  sviluppo  della
   formazione  professionale  dei  lavoratori  (ISFOL). Ai componenti
   dell'Osservatorio  non  compete  alcun compenso ne' rimborso spese
   per l'attivita' espletata.
      3.  I  datori  di  lavoro che aderiscono ai fondi effettuano il
   versamento del contributo integrativo di cui all'articolo 25 della
   legge  n.  845  del  1978  all'INPS, che provvede a trasferirlo al
   fondo  indicato  dal  datore  di  lavoro,  fermo  restando  quanto
   disposto dall'articolo 66, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n.
   144.  L'adesione  ai  fondi e' fissata entro il 30 giugno 2003; le
   successive  adesioni  o  disdette avranno effetto dal 30 giugno di
   ogni anno. Lo stesso Istituto provvede a disciplinare le modalita'
   di adesione ai fondi e di trasferimento delle risorse agli stessi,
   mediante acconti bimestrali,";
      b) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
      "6.   Ciascun   fondo  e'  istituito,  sulla  base  di  accordi
   interconfederali  stipulati  dalle  organizzazioni  sindacali  dei
   datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul
   piano nazionale, alternativamente:
   a) come   soggetto   giuridico  di  natura  associativa  ai  sensi
      dell'articolo 36 del codice civile;
   b) come  soggetto  dotato di personalita' giuridica ai sensi degli
      articoli 1 e 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente
      della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, concessa con decreto
      del Ministro del lavoro e delle politiche sociali";
   c) il comma 7 e' abrogato;
   d) il  comma  8  e'  sostituito  dal  seguente:  "8.  In  caso  di
      omissione,  anche  parziale,  del contributo integrativo di cui
      all'articolo  25  della  legge  n.  845  del 1978, il datore di
      lavoro  e'  tenuto  a  corrispondere  il contributo omesso e le
      relative  sanzioni,  che  vengono  versate  dall'INPS  al fondo
      prescelto.";
   e) il  comma  10  e'  sostituito  dal  seguente:  "10. A decorrere
      dall'anno  2001  e'  stabilita  al  20  per  cento la quota del
      gettito  complessivo  da  destinare ai fondi a valere sul terzo
      delle  risorse  derivanti  dal  contributo  integrativo  di cui
      all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, destinato
      al  Fondo di cui all'articolo medesimo. Tale quota e' stabilita
      al 30 per cento per il 2002 e al 50 per cento per il 2003.";
   f) il  comma  12  e'  sostituito  dal  seguente:  "12. Gli importi
      previsti  per  gli  anni 1999 e 2000 dall'articolo 66, comma 2,
      della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono:
   a) per  il  75  per  cento  assegnati  al  Fondo  di cui ai citato
      articolo 25 della legge n. 845 del 1978, per finanziare, in via
      prioritaria,   i  piani  formativi  aziendali,  territoriali  o
      settoriali concordati tra le parti sociali;
   b) per  il  restante 25 per cento accantonati per essere destinati
      ai  fondi,  a  seguito  della loro istituzione. Con decreto del
      Ministro  del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con
      il  Ministro  dell'economia e delle finanze, sono determinati i
      termini  ed  i  criteri di attribuzione delle risorse di cui al
      presente comma ed al comma 10".

      2.  I  fondi  costituiti  secondo  le  disposizioni  previgenti
   adeguano i propri atti costitutivi alle disposizioni dell'articolo
   118  della  legge  n.  388  del 2000, come modificato dal presente
   articolo.